IL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1)
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La protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto
fondamentale. L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1,
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»)
stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di
carattere personale che la riguardano.
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(2)
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I principi e le norme a tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
dovrebbero rispettarne i diritti e le libertà fondamentali, in
particolare il diritto alla protezione dei dati personali, a prescindere
dalla loro nazionalità o dalla loro residenza. Il presente regolamento è
inteso a contribuire alla realizzazione di uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia e di un'unione economica, al progresso economico e
sociale, al rafforzamento e alla convergenza delle economie nel mercato
interno e al benessere delle persone fisiche.
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(3)
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La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4)
ha come obiettivo di armonizzare la tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali delle persone fisiche rispetto alle attività di trattamento
dei dati e assicurare la libera circolazione dei dati personali tra
Stati membri.
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(4)
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Il trattamento dei dati personali
dovrebbe essere al servizio dell'uomo. Il diritto alla protezione dei
dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va
considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con
altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità.
Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva
le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati,
in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del
domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la
libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di
espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un
ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità
culturale, religiosa e linguistica.
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(5)
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L'integrazione economica e sociale
conseguente al funzionamento del mercato interno ha condotto a un
considerevole aumento dei flussi transfrontalieri di dati personali e
quindi anche dei dati personali scambiati, in tutta l'Unione, tra attori
pubblici e privati, comprese persone fisiche, associazioni e imprese.
Il diritto dell'Unione impone alle autorità nazionali degli Stati membri
di cooperare e scambiarsi dati personali per essere in grado di
svolgere le rispettive funzioni o eseguire compiti per conto di
un'autorità di un altro Stato membro.
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(6)
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La rapidità dell'evoluzione tecnologica
e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati
personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati
personali è aumentata in modo significativo. La tecnologia attuale
consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di
utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento
delle loro attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono
disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li
riguardano. La tecnologia ha trasformato l'economia e le relazioni
sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei
dati personali all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso
paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso
un elevato livello di protezione dei dati personali.
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(7)
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Tale evoluzione richiede un quadro più
solido e coerente in materia di protezione dei dati nell'Unione,
affiancato da efficaci misure di attuazione, data l'importanza di creare
il clima di fiducia che consentirà lo sviluppo dell'economia digitale
in tutto il mercato interno. È opportuno che le persone fisiche abbiano
il controllo dei dati personali che li riguardano e che la certezza
giuridica e operativa sia rafforzata tanto per le persone fisiche quanto
per gli operatori economici e le autorità pubbliche.
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(8)
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Ove il presente regolamento preveda
specificazioni o limitazioni delle sue norme ad opera del diritto degli
Stati membri, gli Stati membri possono, nella misura necessaria per la
coerenza e per rendere le disposizioni nazionali comprensibili alle
persone cui si applicano, integrare elementi del presente regolamento
nel proprio diritto nazionale.
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(9)
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Sebbene i suoi obiettivi e principi
rimangano tuttora validi, la direttiva 95/46/CE non ha impedito la
frammentazione dell'applicazione della protezione dei dati personali nel
territorio dell'Unione, né ha eliminato l'incertezza giuridica o la
percezione, largamente diffusa nel pubblico, che in particolare le
operazioni online comportino rischi per la protezione delle persone
fisiche. La compresenza di diversi livelli di protezione dei diritti e
delle libertà delle persone fisiche, in particolare del diritto alla
protezione dei dati personali, con riguardo al trattamento di tali dati
negli Stati membri può ostacolare la libera circolazione dei dati
personali all'interno dell'Unione. Tali differenze possono pertanto
costituire un freno all'esercizio delle attività economiche su scala
dell'Unione, falsare la concorrenza e impedire alle autorità nazionali
di adempiere agli obblighi loro derivanti dal diritto dell'Unione. Tale
divario creatosi nei livelli di protezione è dovuto alle divergenze
nell'attuare e applicare la direttiva 95/46/CE.
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(10)
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Al fine di assicurare un livello
coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche e rimuovere gli
ostacoli alla circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione,
il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone
fisiche con riguardo al trattamento di tali dati dovrebbe essere
equivalente in tutti gli Stati membri. È opportuno assicurare
un'applicazione coerente e omogenea delle norme a protezione dei diritti
e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali in tutta l'Unione. Per quanto riguarda il
trattamento dei dati personali per l'adempimento di un obbligo legale,
per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o
introdurre norme nazionali al fine di specificare ulteriormente
l'applicazione delle norme del presente regolamento. In combinato
disposto con la legislazione generale e orizzontale in materia di
protezione dei dati che attua la direttiva 95/46/CE gli Stati membri
dispongono di varie leggi settoriali in settori che richiedono
disposizioni più specifiche. Il presente regolamento prevede anche un
margine di manovra degli Stati membri per precisarne le norme, anche con
riguardo al trattamento di categorie particolari di dati personali
(«dati sensibili»). In tal senso, il presente regolamento non esclude
che il diritto degli Stati membri stabilisca le condizioni per
specifiche situazioni di trattamento, anche determinando con maggiore
precisione le condizioni alle quali il trattamento di dati personali è
lecito.
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(11)
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Un'efficace protezione dei dati
personali in tutta l'Unione presuppone il rafforzamento e la disciplina
dettagliata dei diritti degli interessati e degli obblighi di coloro che
effettuano e determinano il trattamento dei dati personali, nonché
poteri equivalenti per controllare e assicurare il rispetto delle norme
di protezione dei dati personali e sanzioni equivalenti per le
violazioni negli Stati membri.
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(12)
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L'articolo 16, paragrafo 2, TFUE
conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il mandato di stabilire
le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati di carattere personale e le norme relative alla
libera circolazione di tali dati.
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(13)
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Per assicurare un livello coerente di
protezione delle persone fisiche in tutta l'Unione e prevenire disparità
che possono ostacolare la libera circolazione dei dati personali nel
mercato interno, è necessario un regolamento che garantisca certezza del
diritto e trasparenza agli operatori economici, comprese le micro,
piccole e medie imprese, offra alle persone fisiche in tutti gli Stati
membri il medesimo livello di diritti azionabili e di obblighi e
responsabilità dei titolari del trattamento e dei responsabili del
trattamento e assicuri un monitoraggio coerente del trattamento dei dati
personali, sanzioni equivalenti in tutti gli Stati membri e una
cooperazione efficace tra le autorità di controllo dei diversi Stati
membri. Per il buon funzionamento del mercato interno è necessario che
la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione non
sia limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Per
tener conto della specifica situazione delle micro, piccole e medie
imprese, il presente regolamento prevede una deroga per le
organizzazioni che hanno meno di 250 dipendenti per quanto riguarda la
conservazione delle registrazioni. Inoltre, le istituzioni e gli organi
dell'Unione e gli Stati membri e le loro autorità di controllo sono
invitati a considerare le esigenze specifiche delle micro, piccole e
medie imprese nell'applicare il presente regolamento. La nozione di
micro, piccola e media impresa dovrebbe ispirarsi all'articolo 2
dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (5).
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(14)
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È opportuno che la protezione prevista
dal presente regolamento si applichi alle persone fisiche, a prescindere
dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento
dei loro dati personali. Il presente regolamento non disciplina il
trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in
particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e
la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto.
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(15)
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Al fine di evitare l'insorgere di gravi
rischi di elusione, la protezione delle persone fisiche dovrebbe essere
neutrale sotto il profilo tecnologico e non dovrebbe dipendere dalle
tecniche impiegate. La protezione delle persone fisiche dovrebbe
applicarsi sia al trattamento automatizzato che al trattamento manuale
dei dati personali, se i dati personali sono contenuti o destinati a
essere contenuti in un archivio. Non dovrebbero rientrare nell'ambito di
applicazione del presente regolamento i fascicoli o le serie di
fascicoli non strutturati secondo criteri specifici, così come le
rispettive copertine.
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(16)
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Il presente regolamento non si applica a
questioni di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali o di
libera circolazione dei dati personali riferite ad attività che non
rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, quali le
attività riguardanti la sicurezza nazionale. Il presente regolamento non
si applica al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati
membri nell'esercizio di attività relative alla politica estera e di
sicurezza comune dell'Unione.
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(17)
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Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6)
si applica al trattamento di dati personali effettuato da istituzioni,
organi, uffici e agenzie dell'Unione. Il regolamento (CE) n. 45/2001 e
gli altri atti giuridici dell'Unione applicabili a tale trattamento di
dati personali dovrebbero essere adeguati ai principi e alle norme
stabiliti dal presente regolamento e applicati alla luce dello stesso.
Per offrire un quadro di protezione dei dati solido e coerente
nell'Unione, si dovrebbe procedere, successivamente all'adozione del
presente regolamento, ai necessari adeguamenti del regolamento (CE)
n. 45/2001, al fine di consentirne l'applicazione contemporaneamente al
presente regolamento.
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(18)
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Il presente regolamento non si applica
al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica
nell'ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico
e quindi senza una connessione con un'attività commerciale o
professionale. Le attività a carattere personale o domestico potrebbero
comprendere la corrispondenza e gli indirizzari, o l'uso dei social
network e attività online intraprese nel quadro di tali attività.
Tuttavia, il presente regolamento si applica ai titolari del trattamento
o ai responsabili del trattamento che forniscono i mezzi per trattare
dati personali nell'ambito di tali attività a carattere personale o
domestico.
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(19)
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La protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento
di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia
contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, e la
libera circolazione di tali dati sono oggetto di uno specifico atto
dell'Unione. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai
trattamenti effettuati per tali finalità. I dati personali trattati
dalle autorità pubbliche in forza del presente regolamento, quando
utilizzati per tali finalità, dovrebbero invece essere disciplinati da
un più specifico atto dell'Unione, segnatamente la direttiva (UE)
2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti ai sensi
della direttiva (UE) 2016/680 altri compiti che non siano
necessariamente svolti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la
salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza
pubblica, affinché il trattamento di dati personali per tali altre
finalità, nella misura in cui ricada nell'ambito di applicazione del
diritto dell'Unione, rientri nell'ambito di applicazione del presente
regolamento.
Con riguardo al trattamento dei dati
personali da parte di tali autorità competenti per finalità rientranti
nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri
dovrebbero poter mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per
adattare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
Tali disposizioni possono determinare con maggiore precisione requisiti
specifici per il trattamento di dati personali da parte di dette
autorità competenti per tali altre finalità, tenuto conto della
struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa dei rispettivi
Stati membri. Quando il trattamento dei dati personali effettuato da
organismi privati rientra nell'ambito di applicazione del presente
regolamento, è opportuno che lo stesso preveda la facoltà per gli Stati
membri, a determinate condizioni, di adottare disposizioni legislative
intese a limitare determinati obblighi e diritti, qualora tale
limitazione costituisca una misura necessaria e proporzionata in una
società democratica per la salvaguardia di importanti interessi
specifici, comprese la sicurezza pubblica e le attività di prevenzione,
indagine, accertamento e perseguimento di reati o l'esecuzione di
sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di,
minacce alla sicurezza pubblica. Ciò riveste particolare importanza ad
esempio nel quadro del riciclaggio o di attività di medicina legale.
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(20)
|
Sebbene il presente regolamento si
applichi, tra l'altro, anche alle attività delle autorità
giurisdizionali e di altre autorità giudiziarie, il diritto dell'Unione o
degli Stati membri potrebbe specificare le operazioni e le procedure di
trattamento relativamente al trattamento dei dati personali effettuato
da autorità giurisdizionali e da altre autorità giudiziarie. Non è
opportuno che rientri nella competenza delle autorità di controllo il
trattamento di dati personali effettuato dalle autorità giurisdizionali
nell'adempimento delle loro funzioni giurisdizionali, al fine di
salvaguardare l'indipendenza della magistratura nell'adempimento dei
suoi compiti giurisdizionali, compreso il processo decisionale. Si
dovrebbe poter affidare il controllo su tali trattamenti di dati ad
organismi specifici all'interno del sistema giudiziario dello Stato
membro, che dovrebbero in particolare assicurare la conformità alle
norme del presente regolamento, rafforzare la consapevolezza della
magistratura con riguardo agli obblighi che alla stessa derivano dal
presente regolamento ed esaminare i reclami in relazione a tali
operazioni di trattamento dei dati.
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(21)
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Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8),
in particolare delle norme relative alla responsabilità dei prestatori
intermediari di servizi di cui agli articoli da 12 a 15 della medesima
direttiva. Detta direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del
mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della
società dell'informazione tra Stati membri.
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(22)
|
Qualsiasi trattamento di dati personali
effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un
titolare del trattamento o responsabile del trattamento nel territorio
dell'Unione dovrebbe essere conforme al presente regolamento,
indipendentemente dal fatto che il trattamento avvenga all'interno
dell'Unione. Lo stabilimento implica l'effettivo e reale svolgimento di
attività nel quadro di un'organizzazione stabile. A tale riguardo, non è
determinante la forma giuridica assunta, sia essa una succursale o una
filiale dotata di personalità giuridica.
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(23)
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Onde evitare che una persona fisica
venga privata della protezione cui ha diritto in base al presente
regolamento, è opportuno che questo disciplini il trattamento dei dati
personali degli interessati che si trovano nell'Unione effettuato da un
titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento non
stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento sono connesse
all'offerta di beni o servizi a detti interessati indipendentemente dal
fatto che vi sia un pagamento correlato. Per determinare se tale
titolare o responsabile del trattamento stia offrendo beni o servizi
agli interessati che si trovano nell'Unione, è opportuno verificare se
risulta che il titolare o il responsabile del trattamento intenda
fornire servizi agli interessati in uno o più Stati membri dell'Unione.
Mentre la semplice accessibilità del sito web del titolare del
trattamento, del responsabile del trattamento o di un intermediario
nell'Unione, di un indirizzo di posta elettronica o di altre coordinate
di contatto o l'impiego di una lingua abitualmente utilizzata nel paese
terzo in cui il titolare del trattamento è stabilito sono insufficienti
per accertare tale intenzione, fattori quali l'utilizzo di una lingua o
di una moneta abitualmente utilizzata in uno o più Stati membri, con la
possibilità di ordinare beni e servizi in tale altra lingua, o la
menzione di clienti o utenti che si trovano nell'Unione possono
evidenziare l'intenzione del titolare o del responsabile del trattamento
di offrire beni o servizi agli interessati nell'Unione.
|
(24)
|
È opportuno che anche il trattamento
dei dati personali degli interessati che si trovano nell'Unione ad opera
di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento non
stabilito nell'Unione sia soggetto al presente regolamento quando è
riferito al monitoraggio del comportamento di detti interessati, nella
misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione. Per
stabilire se un'attività di trattamento sia assimilabile al controllo
del comportamento dell'interessato, è opportuno verificare se le persone
fisiche sono tracciate su internet, compreso l'eventuale ricorso
successivo a tecniche di trattamento dei dati personali che consistono
nella profilazione della persona fisica, in particolare per adottare
decisioni che la riguardano o analizzarne o prevederne le preferenze, i
comportamenti e le posizioni personali.
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(25)
|
Laddove vige il diritto di uno Stato
membro in virtù del diritto internazionale pubblico, ad esempio nella
rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro, il presente
regolamento dovrebbe applicarsi anche a un titolare del trattamento non
stabilito nell'Unione.
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(26)
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È auspicabile applicare i principi di
protezione dei dati a tutte le informazioni relative a una persona
fisica identificata o identificabile. I dati personali sottoposti a
pseudonimizzazione, i quali potrebbero essere attribuiti a una persona
fisica mediante l'utilizzo di ulteriori informazioni, dovrebbero essere
considerati informazioni su una persona fisica identificabile. Per
stabilire l'identificabilità di una persona è opportuno considerare
tutti i mezzi, come l'individuazione, di cui il titolare del trattamento
o un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona
fisica direttamente o indirettamente. Per accertare la ragionevole
probabilità di utilizzo dei mezzi per identificare la persona fisica, si
dovrebbe prendere in considerazione l'insieme dei fattori obiettivi,
tra cui i costi e il tempo necessario per l'identificazione, tenendo
conto sia delle tecnologie disponibili al momento del trattamento, sia
degli sviluppi tecnologici. I principi di protezione dei dati non
dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire
informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o
identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi da
impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato. Il
presente regolamento non si applica pertanto al trattamento di tali
informazioni anonime, anche per finalità statistiche o di ricerca.
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(27)
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Il presente regolamento non si applica
ai dati personali delle persone decedute. Gli Stati membri possono
prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle
persone decedute.
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(28)
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L'applicazione della pseudonimizzazione
ai dati personali può ridurre i rischi per gli interessati e aiutare i
titolari del trattamento e i responsabili del trattamento a rispettare i
loro obblighi di protezione dei dati. L'introduzione esplicita della
«pseudonimizzazione» nel presente regolamento non è quindi intesa a
precludere altre misure di protezione dei dati.
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(29)
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Al fine di creare incentivi per
l'applicazione della pseudonimizzazione nel trattamento dei dati
personali, dovrebbero essere possibili misure di pseudonimizzazione con
possibilità di analisi generale all'interno dello stesso titolare del
trattamento, qualora il titolare del trattamento abbia adottato le
misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare, per il
trattamento interessato, l'attuazione del presente regolamento, e che le
informazioni aggiuntive per l'attribuzione dei dati personali a un
interessato specifico siano conservate separatamente. Il titolare del
trattamento che effettua il trattamento dei dati personali dovrebbe
indicare le persone autorizzate all'interno dello stesso titolare del
trattamento.
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(30)
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Le persone fisiche possono essere
associate a identificativi online prodotti dai dispositivi, dalle
applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli
indirizzi IP, a marcatori temporanei (cookies) o a identificativi di
altro tipo, come i tag di identificazione a radiofrequenza. Tali
identificativi possono lasciare tracce che, in particolare se combinate
con identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server,
possono essere utilizzate per creare profili delle persone fisiche e
identificarle.
|
(31)
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Le autorità pubbliche a cui i dati
personali sono comunicati conformemente a un obbligo legale ai fini
dell'esercizio della loro missione istituzionale, quali autorità fiscali
e doganali, unità di indagine finanziaria, autorità amministrative
indipendenti o autorità dei mercati finanziari, responsabili della
regolamentazione e della vigilanza dei mercati dei valori mobiliari, non
dovrebbero essere considerate destinatari qualora ricevano dati
personali che sono necessari per svolgere una specifica indagine
nell'interesse generale, conformemente al diritto dell'Unione o degli
Stati membri. Le richieste di comunicazione inviate dalle autorità
pubbliche dovrebbero sempre essere scritte, motivate e occasionali e non
dovrebbero riguardare un intero archivio o condurre
all'interconnessione di archivi. Il trattamento di tali dati personali
da parte delle autorità pubbliche dovrebbe essere conforme alle norme in
materia di protezione dei dati applicabili secondo le finalità del
trattamento.
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(32)
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Il consenso dovrebbe essere espresso
mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato
manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di
accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, ad
esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi
elettronici, o orale. Ciò potrebbe comprendere la selezione di
un'apposita casella in un sito web, la scelta di impostazioni tecniche
per servizi della società dell'informazione o qualsiasi altra
dichiarazione o qualsiasi altro comportamento che indichi chiaramente in
tale contesto che l'interessato accetta il trattamento proposto. Non
dovrebbe pertanto configurare consenso il silenzio, l'inattività o la
preselezione di caselle. Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le
attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità.
Qualora il trattamento abbia più finalità, il consenso dovrebbe essere
prestato per tutte queste. Se il consenso dell'interessato è richiesto
attraverso mezzi elettronici, la richiesta deve essere chiara, concisa e
non interferire immotivatamente con il servizio per il quale il
consenso è espresso.
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(33)
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In molti casi non è possibile
individuare pienamente la finalità del trattamento dei dati personali a
fini di ricerca scientifica al momento della raccolta dei dati.
Pertanto, dovrebbe essere consentito agli interessati di prestare il
proprio consenso a taluni settori della ricerca scientifica laddove vi
sia rispetto delle norme deontologiche riconosciute per la ricerca
scientifica. Gli interessati dovrebbero avere la possibilità di prestare
il proprio consenso soltanto a determinati settori di ricerca o parti
di progetti di ricerca nella misura consentita dalla finalità prevista.
|
(34)
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È opportuno che per dati genetici si
intendano i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche,
ereditarie o acquisite, di una persona fisica, che risultino
dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione,
in particolare dall'analisi dei cromosomi, dell'acido
desossiribonucleico (DNA) o dell'acido ribonucleico (RNA), ovvero
dall'analisi di un altro elemento che consenta di ottenere informazioni
equivalenti.
|
(35)
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Nei dati personali relativi alla salute
dovrebbero rientrare tutti i dati riguardanti lo stato di salute
dell'interessato che rivelino informazioni connesse allo stato di salute
fisica o mentale passata, presente o futura dello stesso. Questi
comprendono informazioni sulla persona fisica raccolte nel corso della
sua registrazione al fine di ricevere servizi di assistenza sanitaria o
della relativa prestazione di cui alla direttiva 2011/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio (9);
un numero, un simbolo o un elemento specifico attribuito a una persona
fisica per identificarla in modo univoco a fini sanitari; le
informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del
corpo o una sostanza organica, compresi i dati genetici e i campioni
biologici; e qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una
malattia, una disabilità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i
trattamenti clinici o lo stato fisiologico o biomedico dell'interessato,
indipendentemente dalla fonte, quale, ad esempio, un medico o altro
operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test
diagnostico in vitro.
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(36)
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Lo stabilimento principale di un
titolare del trattamento nell'Unione dovrebbe essere il luogo in cui ha
sede la sua amministrazione centrale nell'Unione, a meno che le
decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali
siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento
nell'Unione, nel qual caso tale altro stabilimento dovrebbe essere
considerato lo stabilimento principale. Lo stabilimento principale di un
titolare del trattamento nell'Unione dovrebbe essere determinato in
base a criteri obiettivi e implicare l'effettivo e reale svolgimento di
attività di gestione finalizzate alle principali decisioni sulle
finalità e sui mezzi del trattamento nel quadro di un'organizzazione
stabile. Tale criterio non dovrebbe dipendere dal fatto che i dati
personali siano trattati in quella sede. La presenza o l'uso di mezzi
tecnici e tecnologie di trattamento di dati personali o di attività di
trattamento non costituiscono di per sé lo stabilimento principale né
sono quindi criteri determinanti della sua esistenza. Per quanto
riguarda il responsabile del trattamento, per «stabilimento principale»
dovrebbe intendersi il luogo in cui ha sede la sua amministrazione
centrale nell'Unione o, se non dispone di un'amministrazione centrale
nell'Unione, il luogo in cui sono condotte le principali attività di
trattamento nell'Unione. In caso di coinvolgimento sia del titolare del
trattamento sia del responsabile del trattamento, l'autorità di
controllo competente capofila dovrebbe continuare a essere l'autorità di
controllo dello Stato membro in cui il titolare del trattamento ha lo
stabilimento principale, ma l'autorità di controllo del responsabile del
trattamento dovrebbe essere considerata autorità di controllo
interessata e tale autorità di controllo dovrebbe partecipare alla
procedura di cooperazione prevista dal presente regolamento. In ogni
caso, le autorità di controllo dello Stato membro o degli Stati membri
in cui il responsabile del trattamento ha uno o più stabilimenti non
dovrebbero essere considerate autorità di controllo interessate quando
il progetto di decisione riguarda soltanto il titolare del trattamento.
Se il trattamento è effettuato da un gruppo imprenditoriale, lo
stabilimento principale dell'impresa controllante dovrebbe essere
considerato lo stabilimento principale del gruppo di imprese, tranne nei
casi in cui le finalità e i mezzi del trattamento sono stabiliti da
un'altra impresa.
|
(37)
|
Un gruppo imprenditoriale dovrebbe
costituirsi di un'impresa controllante e delle sue controllate, là dove
l'impresa controllante dovrebbe essere quella che può esercitare
un'influenza dominante sulle controllate in forza, ad esempio, della
proprietà, della partecipazione finanziaria o delle norme societarie o
del potere di fare applicare le norme in materia di protezione dei dati
personali. Un'impresa che controlla il trattamento dei dati personali in
imprese a essa collegate dovrebbe essere considerata, unitamente a tali
imprese, quale «gruppo imprenditoriale».
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(38)
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I minori meritano una specifica
protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono
essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di
salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al
trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in
particolare, riguardare l'utilizzo dei dati personali dei minori a fini
di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la
raccolta di dati personali relativi ai minori all'atto dell'utilizzo di
servizi forniti direttamente a un minore. Il consenso del titolare della
responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro
dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un
minore.
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(39)
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Qualsiasi trattamento di dati personali
dovrebbe essere lecito e corretto. Dovrebbero essere trasparenti per le
persone fisiche le modalità con cui sono raccolti, utilizzati,
consultati o altrimenti trattati dati personali che li riguardano nonché
la misura in cui i dati personali sono o saranno trattati. Il principio
della trasparenza impone che le informazioni e le comunicazioni
relative al trattamento di tali dati personali siano facilmente
accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e
chiaro. Tale principio riguarda, in particolare, l'informazione degli
interessati sull'identità del titolare del trattamento e sulle finalità
del trattamento e ulteriori informazioni per assicurare un trattamento
corretto e trasparente con riguardo alle persone fisiche interessate e
ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento
di dati personali che li riguardano. È opportuno che le persone fisiche
siano sensibilizzate ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti
relativi al trattamento dei dati personali, nonché alle modalità di
esercizio dei loro diritti relativi a tale trattamento. In particolare,
le finalità specifiche del trattamento dei dati personali dovrebbero
essere esplicite e legittime e precisate al momento della raccolta di
detti dati personali. I dati personali dovrebbero essere adeguati,
pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità del loro
trattamento. Da qui l'obbligo, in particolare, di assicurare che il
periodo di conservazione dei dati personali sia limitato al minimo
necessario. I dati personali dovrebbero essere trattati solo se la
finalità del trattamento non è ragionevolmente conseguibile con altri
mezzi. Onde assicurare che i dati personali non siano conservati più a
lungo del necessario, il titolare del trattamento dovrebbe stabilire un
termine per la cancellazione o per la verifica periodica. È opportuno
adottare tutte le misure ragionevoli affinché i dati personali inesatti
siano rettificati o cancellati. I dati personali dovrebbero essere
trattati in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e riservatezza,
anche per impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati
personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento.
|
(40)
|
Perché sia lecito, il trattamento di
dati personali dovrebbe fondarsi sul consenso dell'interessato o su
altra base legittima prevista per legge dal presente regolamento o dal
diritto dell'Unione o degli Stati membri, come indicato nel presente
regolamento, tenuto conto della necessità di ottemperare all'obbligo
legale al quale il titolare del trattamento è soggetto o della necessità
di esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di
esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
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(41)
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Qualora il presente regolamento faccia
riferimento a una base giuridica o a una misura legislativa, ciò non
richiede necessariamente l'adozione di un atto legislativo da parte di
un parlamento, fatte salve le prescrizioni dell'ordinamento
costituzionale dello Stato membro interessato. Tuttavia, tale base
giuridica o misura legislativa dovrebbe essere chiara e precisa, e la
sua applicazione prevedibile, per le persone che vi sono sottoposte, in
conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea (la «Corte di giustizia») e della Corte europea dei diritti
dell'uomo.
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(42)
|
Per i trattamenti basati sul consenso
dell'interessato, il titolare del trattamento dovrebbe essere in grado
di dimostrare che l'interessato ha acconsentito al trattamento. In
particolare, nel contesto di una dichiarazione scritta relativa a
un'altra questione dovrebbero esistere garanzie che assicurino che
l'interessato sia consapevole del fatto di esprimere un consenso e della
misura in cui ciò avviene. In conformità della direttiva 93/13/CEE del
Consiglio (10)
è opportuno prevedere una dichiarazione di consenso predisposta dal
titolare del trattamento in una forma comprensibile e facilmente
accessibile, che usi un linguaggio semplice e chiaro e non contenga
clausole abusive. Ai fini di un consenso informato, l'interessato
dovrebbe essere posto a conoscenza almeno dell'identità del titolare del
trattamento e delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati
personali. Il consenso non dovrebbe essere considerato liberamente
espresso se l'interessato non è in grado di operare una scelta
autenticamente libera o è nell'impossibilità di rifiutare o revocare il
consenso senza subire pregiudizio.
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(43)
|
Per assicurare la libertà di
espressione del consenso, è opportuno che il consenso non costituisca un
valido presupposto per il trattamento dei dati personali in un caso
specifico, qualora esista un evidente squilibrio tra l'interessato e il
titolare del trattamento, specie quando il titolare del trattamento è
un'autorità pubblica e ciò rende pertanto improbabile che il consenso
sia stato espresso liberamente in tutte le circostanze di tale
situazione specifica. Si presume che il consenso non sia stato
liberamente espresso se non è possibile esprimere un consenso separato a
distinti trattamenti di dati personali, nonostante sia appropriato nel
singolo caso, o se l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione
di un servizio, è subordinata al consenso sebbene esso non sia
necessario per tale esecuzione.
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(44)
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Il trattamento dovrebbe essere
considerato lecito se è necessario nell'ambito di un contratto o ai fini
della conclusione di un contratto.
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(45)
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È opportuno che il trattamento
effettuato in conformità a un obbligo legale al quale il titolare del
trattamento è soggetto o necessario per l'esecuzione di un compito
svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri sia
basato sul diritto dell'Unione o di uno Stato membro. Il presente
regolamento non impone che vi sia un atto legislativo specifico per ogni
singolo trattamento. Un atto legislativo può essere sufficiente come
base per più trattamenti effettuati conformemente a un obbligo legale
cui è soggetto il titolare del trattamento o se il trattamento è
necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o
per l'esercizio di pubblici poteri. Dovrebbe altresì spettare al
diritto dell'Unione o degli Stati membri stabilire la finalità del
trattamento. Inoltre, tale atto legislativo potrebbe precisare le
condizioni generali del presente regolamento che presiedono alla liceità
del trattamento dei dati personali, prevedere le specificazioni per
stabilire il titolare del trattamento, il tipo di dati personali oggetto
del trattamento, gli interessati, i soggetti cui possono essere
comunicati i dati personali, le limitazioni della finalità, il periodo
di conservazione e altre misure per garantire un trattamento lecito e
corretto. Dovrebbe altresì spettare al diritto dell'Unione o degli Stati
membri stabilire se il titolare del trattamento che esegue un compito
svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri debba
essere una pubblica autorità o altra persona fisica o giuridica di
diritto pubblico o, qualora sia nel pubblico interesse, anche per
finalità inerenti alla salute, quali la sanità pubblica e la protezione
sociale e la gestione dei servizi di assistenza sanitaria, di diritto
privato, quale un'associazione professionale.
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(46)
|
Il trattamento di dati personali
dovrebbe essere altresì considerato lecito quando è necessario per
proteggere un interesse essenziale per la vita dell'interessato o di
un'altra persona fisica. Il trattamento di dati personali fondato
sull'interesse vitale di un'altra persona fisica dovrebbe avere luogo in
principio unicamente quando il trattamento non può essere
manifestamente fondato su un'altra base giuridica. Alcuni tipi di
trattamento dei dati personali possono rispondere sia a rilevanti motivi
di interesse pubblico sia agli interessi vitali dell'interessato, per
esempio se il trattamento è necessario a fini umanitari, tra l'altro per
tenere sotto controllo l'evoluzione di epidemie e la loro diffusione o
in casi di emergenze umanitarie, in particolare in casi di catastrofi di
origine naturale e umana.
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(47)
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I legittimi interessi di un titolare
del trattamento, compresi quelli di un titolare del trattamento a cui i
dati personali possono essere comunicati, o di terzi possono costituire
una base giuridica del trattamento, a condizione che non prevalgano gli
interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, tenuto
conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall'interessato in base
alla sua relazione con il titolare del trattamento. Ad esempio,
potrebbero sussistere tali legittimi interessi quando esista una
relazione pertinente e appropriata tra l'interessato e il titolare del
trattamento, ad esempio quando l'interessato è un cliente o è alle
dipendenze del titolare del trattamento. In ogni caso, l'esistenza di
legittimi interessi richiede un'attenta valutazione anche in merito
all'eventualità che l'interessato, al momento e nell'ambito della
raccolta dei dati personali, possa ragionevolmente attendersi che abbia
luogo un trattamento a tal fine. Gli interessi e i diritti fondamentali
dell'interessato potrebbero in particolare prevalere sugli interessi del
titolare del trattamento qualora i dati personali siano trattati in
circostanze in cui gli interessati non possano ragionevolmente
attendersi un ulteriore trattamento dei dati personali. Posto che spetta
al legislatore prevedere per legge la base giuridica che autorizza le
autorità pubbliche a trattare i dati personali, la base giuridica per un
legittimo interesse del titolare del trattamento non dovrebbe valere
per il trattamento effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione
dei loro compiti. Costituisce parimenti legittimo interesse del titolare
del trattamento interessato trattare dati personali strettamente
necessari a fini di prevenzione delle frodi. Può essere considerato
legittimo interesse trattare dati personali per finalità di marketing
diretto.
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(48)
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I titolari del trattamento facenti
parte di un gruppo imprenditoriale o di enti collegati a un organismo
centrale possono avere un interesse legittimo a trasmettere dati
personali all'interno del gruppo imprenditoriale a fini amministrativi
interni, compreso il trattamento di dati personali dei clienti o dei
dipendenti. Sono fatti salvi i principi generali per il trasferimento di
dati personali, all'interno di un gruppo imprenditoriale, verso
un'impresa situata in un paese terzo.
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(49)
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Costituisce legittimo interesse del
titolare del trattamento interessato trattare dati personali relativi al
traffico, in misura strettamente necessaria e proporzionata per
garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione, vale a dire la
capacità di una rete o di un sistema d'informazione di resistere, a un
dato livello di sicurezza, a eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi
che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la
riservatezza dei dati personali conservati o trasmessi e la sicurezza
dei relativi servizi offerti o resi accessibili tramite tali reti e
sistemi da autorità pubbliche, organismi di intervento in caso di
emergenza informatica (CERT), gruppi di intervento per la sicurezza
informatica in caso di incidente (CSIRT), fornitori di reti e servizi di
comunicazione elettronica e fornitori di tecnologie e servizi di
sicurezza. Ciò potrebbe, ad esempio, includere misure atte a impedire
l'accesso non autorizzato a reti di comunicazioni elettroniche e la
diffusione di codici maligni, e a porre termine agli attacchi da «blocco
di servizio» e ai danni ai sistemi informatici e di comunicazione
elettronica.
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(50)
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Il trattamento dei dati personali per
finalità diverse da quelle per le quali i dati personali sono stati
inizialmente raccolti dovrebbe essere consentito solo se compatibile con
le finalità per le quali i dati personali sono stati inizialmente
raccolti. In tal caso non è richiesta alcuna base giuridica separata
oltre a quella che ha consentito la raccolta dei dati personali. Se il
trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento, il diritto dell'Unione o degli Stati membri
può stabilire e precisare le finalità e i compiti per i quali
l'ulteriore trattamento è considerato lecito e compatibile. L'ulteriore
trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, o di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici dovrebbe essere considerato
un trattamento lecito e compatibile. La base giuridica fornita dal
diritto dell'Unione o degli Stati membri per il trattamento dei dati
personali può anche costituire una base giuridica per l'ulteriore
trattamento. Per accertare se la finalità di un ulteriore trattamento
sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati
inizialmente raccolti, il titolare del trattamento dovrebbe, dopo aver
soddisfatto tutti i requisiti per la liceità del trattamento originario,
tener conto tra l'altro di ogni nesso tra tali finalità e le finalità
dell'ulteriore trattamento previsto, del contesto in cui i dati
personali sono stati raccolti, in particolare le ragionevoli aspettative
dell'interessato in base alla sua relazione con il titolare del
trattamento con riguardo al loro ulteriore utilizzo; della natura dei
dati personali; delle conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto
per gli interessati; e dell'esistenza di garanzie adeguate sia nel
trattamento originario sia nell'ulteriore trattamento previsto.
Ove l'interessato abbia prestato il suo
consenso o il trattamento si basi sul diritto dell'Unione o degli Stati
membri che costituisce una misura necessaria e proporzionata in una
società democratica per salvaguardare, in particolare, importanti
obiettivi di interesse pubblico generale, il titolare del trattamento
dovrebbe poter sottoporre i dati personali a ulteriore trattamento a
prescindere dalla compatibilità delle finalità. In ogni caso, dovrebbe
essere garantita l'applicazione dei principi stabiliti dal presente
regolamento, in particolare l'obbligo di informare l'interessato di tali
altre finalità e dei suoi diritti, compreso il diritto di opporsi.
L'indicazione da parte del titolare del trattamento di possibili reati o
minacce alla sicurezza pubblica e la trasmissione dei dati personali
pertinenti a un'autorità competente in singoli casi o in più casi
riguardanti lo stesso reato o la stessa minaccia alla sicurezza pubblica
dovrebbero essere considerate nell'interesse legittimo perseguito dal
titolare del trattamento. Tuttavia, tale trasmissione nell'interesse
legittimo del titolare del trattamento o l'ulteriore trattamento dei
dati personali dovrebbero essere vietati se il trattamento non è
compatibile con un obbligo vincolante di segretezza, di natura
giuridica, professionale o di altro genere.
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(51)
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Meritano una specifica protezione i
dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili
sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali, dal momento
che il contesto del loro trattamento potrebbe creare rischi
significativi per i diritti e le libertà fondamentali. Tra tali dati
personali dovrebbero essere compresi anche i dati personali che rivelano
l'origine razziale o etnica, essendo inteso che l'utilizzo dei termini
«origine razziale» nel presente regolamento non implica l'accettazione
da parte dell'Unione di teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di
razze umane distinte. Il trattamento di fotografie non dovrebbe
costituire sistematicamente un trattamento di categorie particolari di
dati personali, poiché esse rientrano nella definizione di dati
biometrici soltanto quando saranno trattate attraverso un dispositivo
tecnico specifico che consente l'identificazione univoca o
l'autenticazione di una persona fisica. Tali dati personali non
dovrebbero essere oggetto di trattamento, a meno che il trattamento non
sia consentito nei casi specifici di cui al presente regolamento,
tenendo conto del fatto che il diritto degli Stati membri può stabilire
disposizioni specifiche sulla protezione dei dati per adeguare
l'applicazione delle norme del presente regolamento ai fini della
conformità a un obbligo legale o dell'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il titolare del trattamento. Oltre ai requisiti specifici per
tale trattamento, dovrebbero applicarsi i principi generali e altre
norme del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le
condizioni per il trattamento lecito. È opportuno prevedere
espressamente deroghe al divieto generale di trattare tali categorie
particolari di dati personali, tra l'altro se l'interessato esprime un
consenso esplicito o in relazione a esigenze specifiche, in particolare
se il trattamento è eseguito nel corso di legittime attività di talune
associazioni o fondazioni il cui scopo sia permettere l'esercizio delle
libertà fondamentali.
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(52)
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La deroga al divieto di trattare
categorie particolari di dati personali dovrebbe essere consentita anche
quando è prevista dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, fatte
salve adeguate garanzie, per proteggere i dati personali e altri diritti
fondamentali, laddove ciò avvenga nell'interesse pubblico, in
particolare il trattamento dei dati personali nel settore del diritto
del lavoro e della protezione sociale, comprese le pensioni, e per
finalità di sicurezza sanitaria, controllo e allerta, la prevenzione o
il controllo di malattie trasmissibili e altre minacce gravi alla
salute. Tale deroga può avere luogo per finalità inerenti alla salute,
compresa la sanità pubblica e la gestione dei servizi di assistenza
sanitaria, soprattutto al fine di assicurare la qualità e l'economicità
delle procedure per soddisfare le richieste di prestazioni e servizi
nell'ambito del regime di assicurazione sanitaria, o a fini di
archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca scientifica o storica o
a fini statistici. La deroga dovrebbe anche consentire di trattare tali
dati personali se necessario per accertare, esercitare o difendere un
diritto, che sia in sede giudiziale, amministrativa o stragiudiziale.
|
(53)
|
Le categorie particolari di dati
personali che meritano una maggiore protezione dovrebbero essere
trattate soltanto per finalità connesse alla salute, ove necessario per
conseguire tali finalità a beneficio delle persone e dell'intera
società, in particolare nel contesto della gestione dei servizi e
sistemi di assistenza sanitaria o sociale, compreso il trattamento di
tali dati da parte della dirigenza e delle autorità sanitarie nazionali
centrali a fini di controllo della qualità, informazione sulla gestione e
supervisione nazionale e locale generale del sistema di assistenza
sanitaria o sociale, nonché per garantire la continuità dell'assistenza
sanitaria o sociale e dell'assistenza sanitaria transfrontaliera o per
finalità di sicurezza sanitaria, controllo e allerta o a fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o
a fini statistici in base al diritto dell'Unione o nazionale che deve
perseguire un obiettivo di interesse pubblico, nonché per studi svolti
nel pubblico interesse nell'ambito della sanità pubblica. Pertanto il
presente regolamento dovrebbe prevedere condizioni armonizzate per il
trattamento di categorie particolari di dati personali relativi alla
salute in relazione a esigenze specifiche, in particolare qualora il
trattamento di tali dati sia svolto da persone vincolate dal segreto
professionale per talune finalità connesse alla salute. Il diritto
dell'Unione o degli Stati membri dovrebbe prevedere misure specifiche e
appropriate a protezione dei diritti fondamentali e dei dati personali
delle persone fisiche. Gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di
mantenere o introdurre ulteriori condizioni, fra cui limitazioni, con
riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati
relativi alla salute, senza tuttavia ostacolare la libera circolazione
dei dati personali all'interno dell'Unione quando tali condizioni si
applicano al trattamento transfrontaliero degli stessi.
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(54)
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Il trattamento di categorie particolari
di dati personali può essere necessario per motivi di interesse
pubblico nei settori della sanità pubblica, senza il consenso
dell'interessato. Tale trattamento dovrebbe essere soggetto a misure
appropriate e specifiche a tutela dei diritti e delle libertà delle
persone fisiche. In tale contesto, la nozione di «sanità pubblica»
dovrebbe essere interpretata secondo la definizione del regolamento (CE)
n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (11):
tutti gli elementi relativi alla salute, ossia lo stato di salute,
morbilità e disabilità incluse, i determinanti aventi un effetto su tale
stato di salute, le necessità in materia di assistenza sanitaria, le
risorse destinate all'assistenza sanitaria, la prestazione di assistenza
sanitaria e l'accesso universale a essa, la spesa sanitaria e il
relativo finanziamento e le cause di mortalità. Il trattamento dei dati
relativi alla salute effettuato per motivi di interesse pubblico non
dovrebbe comportare il trattamento dei dati personali per altre finalità
da parte di terzi, quali datori di lavoro, compagnie di assicurazione e
istituti di credito.
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(55)
|
Inoltre, è effettuato per motivi di
interesse pubblico il trattamento di dati personali a cura di autorità
pubbliche allo scopo di realizzare fini, previsti dal diritto
costituzionale o dal diritto internazionale pubblico, di associazioni
religiose ufficialmente riconosciute.
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(56)
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Se, nel corso di attività elettorali,
il funzionamento del sistema democratico presuppone, in uno Stato
membro, che i partiti politici raccolgano dati personali sulle opinioni
politiche delle persone, può esserne consentito il trattamento di tali
dati per motivi di interesse pubblico, purché siano predisposte garanzie
adeguate.
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(57)
|
Se i dati personali che tratta non gli
consentono di identificare una persona fisica, il titolare del
trattamento non dovrebbe essere obbligato ad acquisire ulteriori
informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare
una disposizione del presente regolamento. Tuttavia, il titolare del
trattamento non dovrebbe rifiutare le ulteriori informazioni fornite
dall'interessato al fine di sostenere l'esercizio dei suoi diritti.
L'identificazione dovrebbe includere l'identificazione digitale di un
interessato, ad esempio mediante un meccanismo di autenticazione quali
le stesse credenziali, utilizzate dall'interessato per l'accesso (log
in) al servizio on line offerto dal titolare del trattamento.
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(58)
|
Il principio della trasparenza impone
che le informazioni destinate al pubblico o all'interessato siano
concise, facilmente accessibili e di facile comprensione e che sia usato
un linguaggio semplice e chiaro, oltre che, se del caso, una
visualizzazione. Tali informazioni potrebbero essere fornite in formato
elettronico, ad esempio, se destinate al pubblico, attraverso un sito
web. Ciò è particolarmente utile in situazioni in cui la molteplicità
degli operatori coinvolti e la complessità tecnologica dell'operazione
fanno sì che sia difficile per l'interessato comprendere se, da chi e
per quali finalità sono raccolti dati personali che lo riguardano, quali
la pubblicità online. Dato che i minori meritano una protezione
specifica, quando il trattamento dati li riguarda, qualsiasi
informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e
chiaro che un minore possa capire facilmente.
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(59)
|
È opportuno prevedere modalità volte ad
agevolare l'esercizio, da parte dell'interessato, dei diritti di cui al
presente regolamento, compresi i meccanismi per richiedere e, se del
caso, ottenere gratuitamente, in particolare l'accesso ai dati, la loro
rettifica e cancellazione e per esercitare il diritto di opposizione. Il
titolare del trattamento dovrebbe predisporre anche i mezzi per
inoltrare le richieste per via elettronica, in particolare qualora i
dati personali siano trattati con mezzi elettronici. Il titolare del
trattamento dovrebbe essere tenuto a rispondere alle richieste
dell'interessato senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro un
mese e a motivare la sua eventuale intenzione di non accogliere tali
richieste.
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(60)
|
I principi di trattamento corretto e
trasparente implicano che l'interessato sia informato dell'esistenza del
trattamento e delle sue finalità. Il titolare del trattamento dovrebbe
fornire all'interessato eventuali ulteriori informazioni necessarie ad
assicurare un trattamento corretto e trasparente, prendendo in
considerazione le circostanze e del contesto specifici in cui i dati
personali sono trattati. Inoltre l'interessato dovrebbe essere informato
dell'esistenza di una profilazione e delle conseguenze della stessa. In
caso di dati personali raccolti direttamente presso l'interessato,
questi dovrebbe inoltre essere informato dell'eventuale obbligo di
fornire i dati personali e delle conseguenze in cui incorre se si
rifiuta di fornirli. Tali informazioni possono essere fornite in
combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente
visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del
trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone
dovrebbero essere leggibili da dispositivo automatico.
|
(61)
|
L'interessato dovrebbe ricevere le
informazioni relative al trattamento di dati personali che lo riguardano
al momento della raccolta presso l'interessato o, se i dati sono
ottenuti da altra fonte, entro un termine ragionevole, in funzione delle
circostanze del caso. Se i dati personali possono essere legittimamente
comunicati a un altro destinatario, l'interessato dovrebbe esserne
informato nel momento in cui il destinatario riceve la prima
comunicazione dei dati personali. Il titolare del trattamento, qualora
intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per
cui essi sono stati raccolti, dovrebbe fornire all'interessato, prima
di tale ulteriore trattamento, informazioni in merito a tale finalità
diversa e altre informazioni necessarie. Qualora non sia possibile
comunicare all'interessato l'origine dei dati personali, perché sono
state utilizzate varie fonti, dovrebbe essere fornita un'informazione di
carattere generale.
|
(62)
|
Per contro, non è necessario imporre
l'obbligo di fornire l'informazione se l'interessato dispone già
dell'informazione, se la registrazione o la comunicazione dei dati
personali sono previste per legge o se informare l'interessato si rivela
impossibile o richiederebbe uno sforzo sproporzionato. Quest'ultima
eventualità potrebbe verificarsi, ad esempio, nei trattamenti eseguiti a
fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici. In tali casi si può tener conto del numero
di interessati, dell'antichità dei dati e di eventuali garanzie adeguate
in essere.
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(63)
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Un interessato dovrebbe avere il
diritto di accedere ai dati personali raccolti che la riguardano e di
esercitare tale diritto facilmente e a intervalli ragionevoli, per
essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. Ciò include
il diritto di accedere ai dati relativi alla salute, ad esempio le
cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di
esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi
praticati. Ogni interessato dovrebbe pertanto avere il diritto di
conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla
finalità per cui i dati personali sono trattati, ove possibile al
periodo in cui i dati personali sono trattati, ai destinatari dei dati
personali, alla logica cui risponde qualsiasi trattamento automatizzato
dei dati e, almeno quando è basato sulla profilazione, alle possibili
conseguenze di tale trattamento. Ove possibile, il titolare del
trattamento dovrebbe poter fornire l'accesso remoto a un sistema sicuro
che consenta all'interessato di consultare direttamente i propri dati
personali. Tale diritto non dovrebbe ledere i diritti e le libertà
altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà
intellettuale, segnatamente i diritti d'autore che tutelano il software.
Tuttavia, tali considerazioni non dovrebbero condurre a un diniego a
fornire all'interessato tutte le informazioni. Se il titolare del
trattamento tratta una notevole quantità d'informazioni riguardanti
l'interessato, il titolare in questione dovrebbe poter richiedere che
l'interessato precisi, prima che siano fornite le informazioni,
l'informazione o le attività di trattamento cui la richiesta si
riferisce.
|
(64)
|
Il titolare del trattamento dovrebbe
adottare tutte le misure ragionevoli per verificare l'identità di un
interessato che chieda l'accesso, in particolare nel contesto di servizi
online e di identificativi online. Il titolare del trattamento non
dovrebbe conservare dati personali al solo scopo di poter rispondere a
potenziali richieste.
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(65)
|
Un interessato dovrebbe avere il
diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che la riguardano e
il «diritto all'oblio» se la conservazione di tali dati violi il
presente regolamento o il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è
soggetto il titolare del trattamento. In particolare, l'interessato
dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più
sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più
necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti
trattati, quando abbia ritirato il proprio consenso o si sia opposto al
trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento
dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente
regolamento. Tale diritto è in particolare rilevante se l'interessato ha
prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente
consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole
successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da
internet. L'interessato dovrebbe poter esercitare tale diritto
indipendentemente dal fatto che non sia più un minore. Tuttavia,
dovrebbe essere lecita l'ulteriore conservazione dei dati personali
qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di
espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per
eseguire un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per motivi di
interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o
a fini statistici, ovvero per accertare, esercitare o difendere un
diritto in sede giudiziaria.
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(66)
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Per rafforzare il «diritto all'oblio»
nell'ambiente online, è opportuno che il diritto di cancellazione sia
esteso in modo tale da obbligare il titolare del trattamento che ha
pubblicato dati personali a informare i titolari del trattamento che
trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali
dati personali o copia o riproduzione di detti dati personali. Nel fare
ciò, è opportuno che il titolare del trattamento adotti misure
ragionevoli tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a
disposizione del titolare del trattamento, comprese misure tecniche, per
informare della richiesta dell'interessato i titolari del trattamento
che trattano i dati personali.
|
(67)
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Le modalità per limitare il trattamento
dei dati personali potrebbero consistere, tra l'altro, nel trasferire
temporaneamente i dati selezionati verso un altro sistema di
trattamento, nel rendere i dati personali selezionati inaccessibili agli
utenti o nel rimuovere temporaneamente i dati pubblicati da un sito
web. Negli archivi automatizzati, la limitazione del trattamento dei
dati personali dovrebbe in linea di massima essere assicurata mediante
dispositivi tecnici in modo tale che i dati personali non siano
sottoposti a ulteriori trattamenti e non possano più essere modificati.
Il sistema dovrebbe indicare chiaramente che il trattamento dei dati
personali è stato limitato.
|
(68)
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Per rafforzare ulteriormente il
controllo sui propri dati è opportuno anche che l'interessato abbia il
diritto, qualora i dati personali siano trattati con mezzi
automatizzati, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune,
leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i dati personali
che lo riguardano che abbia fornito a un titolare del trattamento e di
trasmetterli a un altro titolare del trattamento. È opportuno
incoraggiare i titolari del trattamento a sviluppare formati
interoperabili che consentano la portabilità dei dati. Tale diritto
dovrebbe applicarsi qualora l'interessato abbia fornito i dati personali
sulla base del proprio consenso o se il trattamento è necessario per
l'esecuzione di un contratto. Non dovrebbe applicarsi qualora il
trattamento si basi su un fondamento giuridico diverso dal consenso o
contratto. Per sua stessa natura, tale diritto non dovrebbe essere
esercitato nei confronti dei titolari del trattamento che trattano dati
personali nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche. Non dovrebbe
pertanto applicarsi quando il trattamento dei dati personali è
necessario per l'adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il
titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel
pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il titolare del trattamento. Il diritto dell'interessato di
trasmettere o ricevere dati personali che lo riguardano non dovrebbe
comportare l'obbligo per i titolari del trattamento di adottare o
mantenere sistemi di trattamento tecnicamente compatibili. Qualora un
certo insieme di dati personali riguardi più di un interessato, il
diritto di ricevere i dati personali non dovrebbe pregiudicare i diritti
e le libertà degli altri interessati in ottemperanza del presente
regolamento. Inoltre tale diritto non dovrebbe pregiudicare il diritto
dell'interessato di ottenere la cancellazione dei dati personali e le
limitazioni di tale diritto di cui al presente regolamento e non
dovrebbe segnatamente implicare la cancellazione dei dati personali
riguardanti l'interessato forniti da quest'ultimo per l'esecuzione di un
contratto, nella misura in cui e fintantoché i dati personali siano
necessari all'esecuzione di tale contratto. Ove tecnicamente fattibile,
l'interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere che i dati personali
siano trasmessi direttamente da un titolare del trattamento a un altro.
|
(69)
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Qualora i dati personali possano essere
lecitamente trattati, essendo il trattamento necessario per
l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure
nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento, ovvero per i legittimi interessi di un titolare del
trattamento o di terzi, l'interessato dovrebbe comunque avere il diritto
di opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua
situazione particolare. È opportuno che incomba al titolare del
trattamento dimostrare che i suoi interessi legittimi cogenti prevalgono
sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali
dell'interessato.
|
(70)
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Qualora i dati personali siano trattati
per finalità di marketing diretto, l'interessato dovrebbe avere il
diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di opporsi a tale
trattamento, sia con riguardo a quello iniziale o ulteriore, compresa la
profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
Tale diritto dovrebbe essere esplicitamente portato all'attenzione
dell'interessato e presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi
altra informazione.
|
(71)
|
L'interessato dovrebbe avere il diritto
di non essere sottoposto a una decisione, che possa includere una
misura, che valuti aspetti personali che lo riguardano, che sia basata
unicamente su un trattamento automatizzato e che produca effetti
giuridici che lo riguardano o incida in modo analogo significativamente
sulla sua persona, quali il rifiuto automatico di una domanda di credito
online o pratiche di assunzione elettronica senza interventi umani.
Tale trattamento comprende la «profilazione», che consiste in una forma
di trattamento automatizzato dei dati personali che valuta aspetti
personali concernenti una persona fisica, in particolare al fine di
analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale,
la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi
personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli
spostamenti dell'interessato, ove ciò produca effetti giuridici che la
riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua
persona. Tuttavia, è opportuno che sia consentito adottare decisioni
sulla base di tale trattamento, compresa la profilazione, se ciò è
espressamente previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è
soggetto il titolare del trattamento, anche a fini di monitoraggio e
prevenzione delle frodi e dell'evasione fiscale secondo i regolamenti,
le norme e le raccomandazioni delle istituzioni dell'Unione o degli
organismi nazionali di vigilanza e a garanzia della sicurezza e
dell'affidabilità di un servizio fornito dal titolare del trattamento, o
se è necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra
l'interessato e un titolare del trattamento, o se l'interessato ha
espresso il proprio consenso esplicito. In ogni caso, tale trattamento
dovrebbe essere subordinato a garanzie adeguate, che dovrebbero
comprendere la specifica informazione all'interessato e il diritto di
ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione, di
ottenere una spiegazione della decisione conseguita dopo tale
valutazione e di contestare la decisione. Tale misura non dovrebbe
riguardare un minore.
Al fine di garantire un trattamento
corretto e trasparente nel rispetto dell'interessato, tenendo in
considerazione le circostanze e il contesto specifici in cui i dati
personali sono trattati, è opportuno che il titolare del trattamento
utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la
profilazione, metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate al
fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che
comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e
al fine di garantire la sicurezza dei dati personali secondo una
modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli
interessi e i diritti dell'interessato e che impedisca tra l'altro
effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della
razza o dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o
delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dello status
genetico, dello stato di salute o dell'orientamento sessuale, ovvero che
comportano misure aventi tali effetti. Il processo decisionale
automatizzato e la profilazione basati su categorie particolari di dati
personali dovrebbero essere consentiti solo a determinate condizioni.
|
(72)
|
La profilazione è soggetta alle norme
del presente regolamento che disciplinano il trattamento dei dati
personali, quali le basi giuridiche del trattamento o i principi di
protezione dei dati. Il comitato europeo per la protezione dei dati
istituito dal presente regolamento («comitato») dovrebbe poter emanare
orientamenti in tale contesto.
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(73)
|
Il diritto dell'Unione o degli Stati
membri può imporre limitazioni a specifici principi e ai diritti di
informazione, accesso, rettifica e cancellazione di dati, al diritto
alla portabilità dei dati, al diritto di opporsi, alle decisioni basate
sulla profilazione, nonché alla comunicazione di una violazione di dati
personali all'interessato e ad alcuni obblighi connessi in capo ai
titolari del trattamento, ove ciò sia necessario e proporzionato in una
società democratica per la salvaguardia della sicurezza pubblica, ivi
comprese la tutela della vita umana, in particolare in risposta a
catastrofi di origine naturale o umana, le attività di prevenzione,
indagine e perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali,
incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla
sicurezza pubblica, o di violazioni della deontologia professionale, per
la tutela di altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale
dell'Unione o di uno Stato membro, tra cui un interesse economico o
finanziario rilevante dell'Unione o di uno Stato membro, per la tenuta
di registri pubblici per ragioni di interesse pubblico generale, per
l'ulteriore trattamento di dati personali archiviati al fine di fornire
informazioni specifiche connesse al comportamento politico sotto
precedenti regimi statali totalitari o per la tutela dell'interessato o
dei diritti e delle libertà altrui, compresi la protezione sociale, la
sanità pubblica e gli scopi umanitari. Tali limitazioni dovrebbero
essere conformi alla Carta e alla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
|
(74)
|
È opportuno stabilire la responsabilità
generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati
personali che quest'ultimo abbia effettuato direttamente o che altri
abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del
trattamento dovrebbe essere tenuto a mettere in atto misure adeguate ed
efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle attività
di trattamento con il presente regolamento, compresa l'efficacia delle
misure. Tali misure dovrebbero tener conto della natura, dell'ambito di
applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del
rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
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(75)
|
I rischi per i diritti e le libertà
delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono
derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un
danno fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il trattamento
può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite
finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei
dati personali protetti da segreto professionale, decifratura non
autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o
sociale significativo; se gli interessati rischiano di essere privati
dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito l'esercizio
del controllo sui dati personali che li riguardano; se sono trattati
dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza
sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati
relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle
relative misure di sicurezza; in caso di valutazione di aspetti
personali, in particolare mediante l'analisi o la previsione di aspetti
riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la
salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il
comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o
utilizzare profili personali; se sono trattati dati personali di persone
fisiche vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento riguarda
una notevole quantità di dati personali e un vasto numero di
interessati.
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(76)
|
La probabilità e la gravità del rischio
per i diritti e le libertà dell'interessato dovrebbero essere
determinate con riguardo alla natura, all'ambito di applicazione, al
contesto e alle finalità del trattamento. Il rischio dovrebbe essere
considerato in base a una valutazione oggettiva mediante cui si
stabilisce se i trattamenti di dati comportano un rischio o un rischio
elevato.
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(77)
|
Gli orientamenti per la messa in atto
di opportune misure e per dimostrare la conformità da parte del titolare
del trattamento o dal responsabile del trattamento in particolare per
quanto riguarda l'individuazione del rischio connesso al trattamento, la
sua valutazione in termini di origine, natura, probabilità e gravità, e
l'individuazione di migliori prassi per attenuare il rischio,
potrebbero essere forniti in particolare mediante codici di condotta
approvati, certificazioni approvate, linee guida fornite dal comitato o
indicazioni fornite da un responsabile della protezione dei dati. Il
comitato può inoltre pubblicare linee guida sui trattamenti che si
ritiene improbabile possano presentare un rischio elevato per i diritti e
le libertà delle persone fisiche e indicare quali misure possono essere
sufficienti in tali casi per far fronte a tale rischio.
|
(78)
|
La tutela dei diritti e delle libertà
delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali
richiede l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per
garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Al
fine di poter dimostrare la conformità con il presente regolamento, il
titolare del trattamento dovrebbe adottare politiche interne e attuare
misure che soddisfino in particolare i principi della protezione dei
dati fin dalla progettazione e della protezione dei dati di default.
Tali misure potrebbero consistere, tra l'altro, nel ridurre al minimo il
trattamento dei dati personali, pseudonimizzare i dati personali il più
presto possibile, offrire trasparenza per quanto riguarda le funzioni e
il trattamento di dati personali, consentire all'interessato di
controllare il trattamento dei dati e consentire al titolare del
trattamento di creare e migliorare caratteristiche di sicurezza. In fase
di sviluppo, progettazione, selezione e utilizzo di applicazioni,
servizi e prodotti basati sul trattamento di dati personali o che
trattano dati personali per svolgere le loro funzioni, i produttori dei
prodotti, dei servizi e delle applicazioni dovrebbero essere
incoraggiati a tenere conto del diritto alla protezione dei dati
allorché sviluppano e progettano tali prodotti, servizi e applicazioni
e, tenuto debito conto dello stato dell'arte, a far sì che i titolari
del trattamento e i responsabili del trattamento possano adempiere ai
loro obblighi di protezione dei dati. I principi della protezione dei
dati fin dalla progettazione e di default dovrebbero essere presi in
considerazione anche nell'ambito degli appalti pubblici.
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(79)
|
La protezione dei diritti e delle
libertà degli interessati così come la responsabilità generale dei
titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, anche in
relazione al monitoraggio e alle misure delle autorità di controllo,
esigono una chiara ripartizione delle responsabilità ai sensi del
presente regolamento, compresi i casi in cui un titolare del trattamento
stabilisca le finalità e i mezzi del trattamento congiuntamente con
altri titolari del trattamento o quando l'operazione di trattamento
viene eseguita per conto del titolare del trattamento.
|
(80)
|
Quando un titolare del trattamento o un
responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione tratta dati
personali di interessati che si trovano nell'Unione e le sue attività di
trattamento sono connesse all'offerta di beni o alla prestazione di
servizi a tali interessati nell'Unione, indipendentemente
dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato, o al controllo del
loro comportamento, nella misura in cui tale comportamento ha luogo
all'interno dell'Unione, è opportuno che tale titolare del trattamento o
responsabile del trattamento designi un rappresentante, tranne se il
trattamento è occasionale, non include il trattamento, su larga scala,
di categorie particolari di dati personali o il trattamento di dati
personali relativi alle condanne penali e ai reati, ed è improbabile che
presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche,
tenuto conto della natura, del contesto, dell'ambito di applicazione e
delle finalità del trattamento, o se il titolare del trattamento è
un'autorità pubblica o un organismo pubblico. Il rappresentante dovrebbe
agire per conto del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento e può essere interpellato da qualsiasi autorità di
controllo. Il rappresentante dovrebbe essere esplicitamente designato
mediante mandato scritto del titolare del trattamento o del responsabile
del trattamento ad agire per conto di questi ultimi con riguardo agli
obblighi che a questi derivano dal presente regolamento. La designazione
di tale rappresentante non incide sulla responsabilità generale del
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento ai sensi del
presente regolamento. Tale rappresentante dovrebbe svolgere i suoi
compiti nel rispetto del mandato conferitogli dal titolare del
trattamento o dal responsabile del trattamento, anche per quanto
riguarda la cooperazione con le autorità di controllo competenti per
qualsiasi misura adottata al fine di garantire il rispetto del presente
regolamento. Il rappresentante designato dovrebbe essere oggetto di
misure attuative in caso di inadempienza da parte del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento.
|
(81)
|
Per garantire che siano rispettate le
prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il
responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del
trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un
responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe
ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino
garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza
specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure
tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente
regolamento, anche per la sicurezza del trattamento. L'applicazione da
parte del responsabile del trattamento di un codice di condotta
approvato o di un meccanismo di certificazione approvato può essere
utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi da
parte del titolare del trattamento. L'esecuzione dei trattamenti da
parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da
un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o
degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al
titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata
e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento,
il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto
dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento
nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai
diritti e alle libertà dell'interessato. Il titolare del trattamento e
il responsabile del trattamento possono scegliere di usare un contratto
individuale o clausole contrattuali tipo che sono adottate direttamente
dalla Commissione oppure da un'autorità di controllo in conformità del
meccanismo di coerenza e successivamente dalla Commissione. Dopo il
completamento del trattamento per conto del titolare del trattamento, il
responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del
trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il
diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile
del trattamento prescriva la conservazione dei dati personali.
|
(82)
|
Per dimostrare che si conforma al
presente regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del
trattamento dovrebbe tenere un registro delle attività di trattamento
effettuate sotto la sua responsabilità. Sarebbe necessario obbligare
tutti i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento a
cooperare con l'autorità di controllo e a mettere, su richiesta, detti
registri a sua disposizione affinché possano servire per monitorare
detti trattamenti.
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(83)
|
Per mantenere la sicurezza e prevenire
trattamenti in violazione al presente regolamento, il titolare del
trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe valutare i rischi
inerenti al trattamento e attuare misure per limitare tali rischi,
quali la cifratura. Tali misure dovrebbero assicurare un adeguato
livello di sicurezza, inclusa la riservatezza, tenuto conto dello stato
dell'arte e dei costi di attuazione rispetto ai rischi che presentano i
trattamenti e alla natura dei dati personali da proteggere. Nella
valutazione del rischio per la sicurezza dei dati è opportuno tenere in
considerazione i rischi presentati dal trattamento dei dati personali,
come la distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la
rivelazione o l'accesso non autorizzati a dati personali trasmessi,
conservati o comunque elaborati, che potrebbero cagionare in particolare
un danno fisico, materiale o immateriale.
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(84)
|
Per potenziare il rispetto del presente
regolamento qualora i trattamenti possano presentare un rischio elevato
per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del
trattamento dovrebbe essere responsabile dello svolgimento di una
valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per determinare, in
particolare, l'origine, la natura, la particolarità e la gravità di tale
rischio. L'esito della valutazione dovrebbe essere preso in
considerazione nella determinazione delle opportune misure da adottare
per dimostrare che il trattamento dei dati personali rispetta il
presente regolamento. Laddove la valutazione d'impatto sulla protezione
dei dati indichi che i trattamenti presentano un rischio elevato che il
titolare del trattamento non può attenuare mediante misure opportune in
termini di tecnologia disponibile e costi di attuazione, prima del
trattamento si dovrebbe consultare l'autorità di controllo.
|
(85)
|
Una violazione dei dati personali può,
se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare danni fisici,
materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio perdita del
controllo dei dati personali che li riguardano o limitazione dei loro
diritti, discriminazione, furto o usurpazione d'identità, perdite
finanziarie, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione,
pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali
protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o
sociale significativo alla persona fisica interessata. Pertanto, non
appena viene a conoscenza di un'avvenuta violazione dei dati personali,
il titolare del trattamento dovrebbe notificare la violazione dei dati
personali all'autorità di controllo competente, senza ingiustificato
ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a
conoscenza, a meno che il titolare del trattamento non sia in grado di
dimostrare che, conformemente al principio di responsabilizzazione, è
improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per
i diritti e le libertà delle persone fisiche. Oltre il termine di 72
ore, tale notifica dovrebbe essere corredata delle ragioni del ritardo e
le informazioni potrebbero essere fornite in fasi successive senza
ulteriore ingiustificato ritardo.
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(86)
|
Il titolare del trattamento dovrebbe
comunicare all'interessato la violazione dei dati personali senza
indebito ritardo, qualora questa violazione dei dati personali sia
suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà
della persona fisica, al fine di consentirgli di prendere le
precauzioni necessarie. La comunicazione dovrebbe descrivere la natura
della violazione dei dati personali e formulare raccomandazioni per la
persona fisica interessata intese ad attenuare i potenziali effetti
negativi. Tali comunicazioni agli interessati dovrebbero essere
effettuate non appena ragionevolmente possibile e in stretta
collaborazione con l'autorità di controllo e nel rispetto degli
orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti quali le
autorità incaricate dell'applicazione della legge. Ad esempio, la
necessità di attenuare un rischio immediato di danno richiederebbe che
la comunicazione agli interessati fosse tempestiva, ma la necessità di
attuare opportune misure per contrastare violazioni di dati personali
ripetute o analoghe potrebbe giustificare tempi più lunghi per la
comunicazione.
|
(87)
|
È opportuno verificare se siano state
messe in atto tutte le misure tecnologiche e organizzative adeguate di
protezione per stabilire immediatamente se c'è stata violazione dei dati
personali e informare tempestivamente l'autorità di controllo e
l'interessato. È opportuno stabilire il fatto che la notifica sia stata
trasmessa senza ingiustificato ritardo, tenendo conto in particolare
della natura e della gravità della violazione dei dati personali e delle
sue conseguenze e effetti negativi per l'interessato. Siffatta notifica
può dar luogo a un intervento dell'autorità di controllo nell'ambito
dei suoi compiti e poteri previsti dal presente regolamento.
|
(88)
|
Nel definire modalità dettagliate
relative al formato e alle procedure applicabili alla notifica delle
violazioni di dati personali, è opportuno tenere debitamente conto delle
circostanze di tale violazione, ad esempio stabilire se i dati
personali fossero o meno protetti con misure tecniche adeguate di
protezione atte a limitare efficacemente il rischio di furto d'identità o
altre forme di abuso. Inoltre, è opportuno che tali modalità e
procedure tengano conto dei legittimi interessi delle autorità
incaricate dell'applicazione della legge, qualora una divulgazione
prematura possa ostacolare inutilmente l'indagine sulle circostanze di
una violazione di dati personali.
|
(89)
|
La direttiva 95/46/CE ha introdotto un
obbligo generale di notificare alle autorità di controllo il trattamento
dei dati personali. Mentre tale obbligo comporta oneri amministrativi e
finanziari, non ha sempre contribuito a migliorare la protezione dei
dati personali. È pertanto opportuno abolire tali obblighi generali e
indiscriminati di notifica e sostituirli con meccanismi e procedure
efficaci che si concentrino piuttosto su quei tipi di trattamenti che
potenzialmente presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà
delle persone fisiche, per loro natura, ambito di applicazione, contesto
e finalità. Tali tipi di trattamenti includono, in particolare, quelli
che comportano l'utilizzo di nuove tecnologie o quelli che sono di nuovo
tipo e in relazione ai quali il titolare del trattamento non ha ancora
effettuato una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, o la
valutazione d'impatto sulla protezione dei dati si riveli necessaria
alla luce del tempo trascorso dal trattamento iniziale.
|
(90)
|
In tali casi, è opportuno che il
titolare del trattamento effettui una valutazione d'impatto sulla
protezione dei dati prima del trattamento, per valutare la particolare
probabilità e gravità del rischio, tenuto conto della natura,
dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del
trattamento e delle fonti di rischio. La valutazione di impatto dovrebbe
vertere, in particolare, anche sulle misure, sulle garanzie e sui
meccanismi previsti per attenuare tale rischio assicurando la protezione
dei dati personali e dimostrando la conformità al presente regolamento.
|
(91)
|
Ciò dovrebbe applicarsi in particolare
ai trattamenti su larga scala, che mirano al trattamento di una notevole
quantità di dati personali a livello regionale, nazionale o
sovranazionale e che potrebbero incidere su un vasto numero di
interessati e che potenzialmente presentano un rischio elevato, ad
esempio, data la loro sensibilità, laddove, in conformità con il grado
di conoscenze tecnologiche raggiunto, si utilizzi una nuova tecnologia
su larga scala, nonché ad altri trattamenti che presentano un rischio
elevato per i diritti e le libertà degli interessati, specialmente
qualora tali trattamenti rendano più difficoltoso, per gli interessati,
l'esercizio dei propri diritti. È opportuno altresì effettuare una
valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nei casi in cui i dati
personali sono trattati per adottare decisioni riguardanti determinate
persone fisiche in seguito a una valutazione sistematica e globale di
aspetti personali relativi alle persone fisiche, basata sulla
profilazione di tali dati, o in seguito al trattamento di categorie
particolari di dati personali, dati biometrici o dati relativi a
condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza. Una
valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è altresì richiesta per
la sorveglianza di zone accessibili al pubblico su larga scala, in
particolare se effettuata mediante dispositivi optoelettronici, o per
altri trattamenti che l'autorità di controllo competente ritiene possano
presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli
interessati, specialmente perché impediscono a questi ultimi di
esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto,
oppure perché sono effettuati sistematicamente su larga scala. Il
trattamento di dati personali non dovrebbe essere considerato un
trattamento su larga scala qualora riguardi dati personali di pazienti o
clienti da parte di un singolo medico, operatore sanitario o avvocato.
In tali casi non dovrebbe essere obbligatorio procedere a una
valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.
|
(92)
|
Vi sono circostanze in cui può essere
ragionevole ed economico effettuare una valutazione d'impatto sulla
protezione dei dati che verta su un oggetto più ampio di un unico
progetto, per esempio quando autorità pubbliche o enti pubblici
intendono istituire un'applicazione o una piattaforma di trattamento
comuni o quando diversi titolari del trattamento progettano di
introdurre un'applicazione o un ambiente di trattamento comuni in un
settore o segmento industriale o per una attività trasversale ampiamente
utilizzata.
|
(93)
|
In vista dell'adozione della legge
degli Stati membri che disciplina i compiti dell'autorità pubblica o
dell'organismo pubblico e lo specifico trattamento o insieme di
trattamenti, gli Stati membri possono ritenere necessario effettuare
tale valutazione prima di procedere alle attività di trattamento.
|
(94)
|
Se dalla valutazione d'impatto sulla
protezione dei dati risulta che il trattamento, in mancanza delle
garanzie, delle misure di sicurezza e dei meccanismi per attenuare il
rischio, presenterebbe un rischio elevato per i diritti e le libertà
delle persone fisiche e il titolare del trattamento è del parere che il
rischio non possa essere ragionevolmente attenuato in termini di
tecnologie disponibili e costi di attuazione, è opportuno consultare
l'autorità di controllo prima dell'inizio delle attività di trattamento.
Tale rischio elevato potrebbe scaturire da certi tipi di trattamento e
dall'estensione e frequenza del trattamento, da cui potrebbe derivare
altresì un danno o un'interferenza con i diritti e le libertà della
persona fisica. L'autorità di controllo che riceve una richiesta di
consultazione dovrebbe darvi seguito entro un termine determinato.
Tuttavia, la mancanza di reazione dell'autorità di controllo entro tale
termine dovrebbe far salvo ogni intervento della stessa nell'ambito dei
suoi compiti e poteri previsti dal presente regolamento, compreso il
potere di vietare i trattamenti. Nell'ambito di tale processo di
consultazione, può essere presentato all'autorità di controllo il
risultato di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
effettuata riguardo al trattamento in questione, in particolare le
misure previste per attenuare il rischio per i diritti e le libertà
delle persone fisiche.
|
(95)
|
Il responsabile del trattamento, se
necessario e su richiesta, dovrebbe assistere il titolare del
trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi derivanti dallo
svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e
dalla previa consultazione dell'autorità di controllo.
|
(96)
|
L'autorità di controllo dovrebbe essere
altresì consultata durante l'elaborazione di una misura legislativa o
regolamentare che prevede il trattamento di dati personali al fine di
garantire che il trattamento previsto rispetti il presente regolamento
e, in particolare, che si attenui il rischio per l'interessato.
|
(97)
|
Per i trattamenti effettuati da
un'autorità pubblica, eccettuate le autorità giurisdizionali o autorità
giudiziarie indipendenti quando esercitano le loro funzioni
giurisdizionali, o per i trattamenti effettuati nel settore privato da
un titolare del trattamento le cui attività principali consistono in
trattamenti che richiedono un monitoraggio regolare e sistematico degli
interessati su larga scala, o ove le attività principali del titolare
del trattamento o del responsabile del trattamento consistano nel
trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali e
di dati relativi alle condanne penali e ai reati, il titolare del
trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe essere assistito
da una persona che abbia una conoscenza specialistica della normativa e
delle pratiche in materia di protezione dei dati nel controllo del
rispetto a livello interno del presente regolamento. Nel settore privato
le attività principali del titolare del trattamento riguardano le sue
attività primarie ed esulano dal trattamento dei dati personali come
attività accessoria. Il livello necessario di conoscenza specialistica
dovrebbe essere determinato in particolare in base ai trattamenti di
dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali
trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del
trattamento. Tali responsabili della protezione dei dati, dipendenti o
meno del titolare del trattamento, dovrebbero poter adempiere alle
funzioni e ai compiti loro incombenti in maniera indipendente.
|
(98)
|
Le associazioni o altre organizzazioni
rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di
responsabili del trattamento dovrebbero essere incoraggiate a elaborare
codici di condotta, nei limiti del presente regolamento, in modo da
facilitarne l'effettiva applicazione, tenendo conto delle
caratteristiche specifiche dei trattamenti effettuati in alcuni settori e
delle esigenze specifiche delle microimprese e delle piccole e medie
imprese. In particolare, tali codici di condotta potrebbero calibrare
gli obblighi dei titolari del trattamento e dei responsabili del
trattamento, tenuto conto del potenziale rischio del trattamento per i
diritti e le libertà delle persone fisiche.
|
(99)
|
Nell'elaborare un codice di condotta, o
nel modificare o prorogare tale codice, le associazioni e gli altri
organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di
responsabili del trattamento dovrebbero consultare le parti interessate
pertinenti, compresi, quando possibile, gli interessati, e tener conto
delle osservazioni ricevute e delle opinioni espresse in riscontro a
tali consultazioni.
|
(100)
|
Al fine di migliorare la trasparenza e
il rispetto del presente regolamento dovrebbe essere incoraggiata
l'istituzione di meccanismi di certificazione e sigilli nonché marchi di
protezione dei dati che consentano agli interessati di valutare
rapidamente il livello di protezione dei dati dei relativi prodotti e
servizi.
|
(101)
|
I flussi di dati personali verso e da
paesi al di fuori dell'Unione e organizzazioni internazionali sono
necessari per l'espansione del commercio internazionale e della
cooperazione internazionale. L'aumento di tali flussi ha posto nuove
sfide e problemi riguardanti la protezione dei dati personali. È
opportuno però che, quando i dati personali sono trasferiti dall'Unione a
titolari del trattamento e responsabili del trattamento o altri
destinatari in paesi terzi o a organizzazioni internazionali, il livello
di tutela delle persone fisiche assicurato nell'Unione dal presente
regolamento non sia compromesso, anche nei casi di trasferimenti
successivi dei dati personali dal paese terzo o dall'organizzazione
internazionale verso titolari del trattamento e responsabili del
trattamento nello stesso o in un altro paese terzo o presso un'altra
organizzazione internazionale. In ogni caso, i trasferimenti verso paesi
terzi e organizzazioni internazionali potrebbero essere effettuati
soltanto nel pieno rispetto del presente regolamento. Il trasferimento
potrebbe aver luogo soltanto se, fatte salve le altre disposizioni del
presente regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del
trattamento rispetta le condizioni stabilite dalle disposizioni del
presente regolamento in relazione al trasferimento di dati personali
verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
|
(102)
|
Il presente regolamento lascia
impregiudicate le disposizioni degli accordi internazionali conclusi tra
l'Unione e i paesi terzi che disciplinano il trasferimento di dati
personali, comprese adeguate garanzie per gli interessati. Gli Stati
membri possono concludere accordi internazionali che implicano il
trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni
internazionali, purché tali accordi non incidano sul presente
regolamento o su qualsiasi altra disposizione del diritto dell'Unione e
includano un adeguato livello di protezione per i diritti fondamentali
degli interessati.
|
(103)
|
La Commissione può decidere, con
effetto nell'intera Unione, che un paese terzo, un territorio o un
settore specifico all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione
internazionale offrono un livello adeguato di protezione dei dati,
garantendo in tal modo la certezza del diritto e l'uniformità in tutta
l'Unione nei confronti del paese terzo o dell'organizzazione
internazionale che si ritiene offra tale livello di protezione. In tali
casi, i trasferimenti di dati personali verso tale paese terzo od
organizzazione internazionale possono avere luogo senza ulteriori
autorizzazioni. La Commissione può inoltre decidere, dopo aver fornito
una dichiarazione completa che illustra le motivazioni al paese terzo o
all'organizzazione internazionale, di revocare una tale decisione.
|
(104)
|
In linea con i valori fondamentali su
cui è fondata l'Unione, in particolare la tutela dei diritti dell'uomo, è
opportuno che la Commissione, nella sua valutazione del paese terzo, o
di un territorio o di un settore specifico all'interno di un paese
terzo, tenga conto del modo in cui tale paese rispetta lo stato di
diritto, l'accesso alla giustizia e le norme e gli standard
internazionali in materia di diritti dell'uomo, nonché la legislazione
generale e settoriale riguardante segnatamente la sicurezza pubblica, la
difesa e la sicurezza nazionale, come pure l'ordine pubblico e il
diritto penale. L'adozione di una decisione di adeguatezza nei confronti
di un territorio o di un settore specifico all'interno di un paese
terzo dovrebbe prendere in considerazione criteri chiari e obiettivi
come specifiche attività di trattamento e l'ambito di applicazione delle
norme giuridiche e degli atti legislativi applicabili in vigore nel
paese terzo. Il paese terzo dovrebbe offrire garanzie di un adeguato
livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello assicurato
all'interno dell'Unione, segnatamente quando i dati personali sono
trattati in uno o più settori specifici. In particolare, il paese terzo
dovrebbe assicurare un effettivo controllo indipendente della protezione
dei dati e dovrebbe prevedere meccanismi di cooperazione con autorità
di protezione dei dati degli Stati membri e agli interessati dovrebbero
essere riconosciuti diritti effettivi e azionabili e un mezzo di ricorso
effettivo in sede amministrativa e giudiziale.
|
(105)
|
Al di là degli impegni internazionali
che il paese terzo o l'organizzazione internazionale hanno assunto, la
Commissione dovrebbe tenere in considerazione gli obblighi derivanti
dalla partecipazione del paese terzo o dell'organizzazione
internazionale a sistemi multilaterali o regionali, soprattutto in
relazione alla protezione dei dati personali, nonché all'attuazione di
tali obblighi. In particolare si dovrebbe tenere in considerazione
l'adesione dei paesi terzi alla convenzione del Consiglio d'Europa, del
28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale e relativo protocollo
addizionale. La Commissione, nel valutare l'adeguatezza del livello di
protezione nei paesi terzi o nelle organizzazioni internazionali,
dovrebbe consultare il comitato.
|
(106)
|
È opportuno che la Commissione
controlli il funzionamento delle decisioni sul livello di protezione in
un paese terzo, in un territorio o settore specifico all'interno di un
paese terzo, o un'organizzazione internazionale, e monitorare il
funzionamento delle decisioni adottate sulla base dell'articolo 25,
paragrafo 6, o dell'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE.
Nella sua decisione di adeguatezza, la Commissione dovrebbe prevedere un
meccanismo di riesame periodico del loro funzionamento. Tale riesame
periodico dovrebbe essere effettuato in consultazione con il paese terzo
o l'organizzazione internazionale in questione e tenere conto di tutti
gli sviluppi pertinenti nel paese terzo o nell'organizzazione
internazionale. Ai fini del controllo e dello svolgimento dei riesami
periodici, la Commissione dovrebbe tener conto delle posizioni e delle
conclusioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché di altri
organismi e fonti pertinenti. La Commissione dovrebbe valutare, entro un
termine ragionevole, il funzionamento di tali ultime decisioni e
riferire eventuali riscontri pertinenti al comitato ai sensi del
regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), come stabilito a norma del presente regolamento, al Parlamento europeo e al Consiglio.
|
(107)
|
La Commissione può riconoscere che un
paese terzo, un territorio o un settore specifico all'interno di un
paese terzo, o un'organizzazione internazionale non garantiscono più un
livello adeguato di protezione dei dati. Di conseguenza il trasferimento
di dati personali verso tale paese terzo od organizzazione
internazionale dovrebbe essere vietato, a meno che non siano soddisfatti
i requisiti di cui al presente regolamento relativamente ai
trasferimenti sottoposti a garanzie adeguate, comprese norme vincolanti
d'impresa, e a deroghe per situazioni particolari. In tal caso è
opportuno prevedere consultazioni tra la Commissione e detti paesi terzi
o organizzazioni internazionali. La Commissione dovrebbe informare
tempestivamente il paese terzo o l'organizzazione internazionale dei
motivi e avviare consultazioni con questi al fine di risolvere la
situazione.
|
(108)
|
In mancanza di una decisione di
adeguatezza, il titolare del trattamento o il responsabile del
trattamento dovrebbe provvedere a compensare la carenza di protezione
dei dati in un paese terzo con adeguate garanzie a tutela
dell'interessato. Tali adeguate garanzie possono consistere
nell'applicazione di norme vincolanti d'impresa, clausole tipo di
protezione dei dati adottate dalla Commissione, clausole tipo di
protezione dei dati adottate da un'autorità di controllo o clausole
contrattuali autorizzate da un'autorità di controllo. Tali garanzie
dovrebbero assicurare un rispetto dei requisiti in materia di protezione
dei dati e dei diritti degli interessati adeguato ai trattamenti
all'interno dell'Unione, compresa la disponibilità di diritti azionabili
degli interessati e di mezzi di ricorso effettivi, fra cui il ricorso
effettivo in sede amministrativa o giudiziale e la richiesta di
risarcimento, nell'Unione o in un paese terzo. Esse dovrebbero
riguardare, in particolare, la conformità rispetto ai principi generali
in materia di trattamento dei dati personali e ai principi di protezione
dei dati fin dalla progettazione e di protezione dei dati di default. I
trasferimenti possono essere effettuati anche da autorità pubbliche o
organismi pubblici ad autorità pubbliche o organismi pubblici di paesi
terzi, o organizzazioni internazionali con analoghi compiti o funzioni,
anche sulla base di disposizioni da inserire in accordi amministrativi,
quali un memorandum d'intesa, che prevedano per gli interessati diritti
effettivi e azionabili. L'autorizzazione dell'autorità di controllo
competente dovrebbe essere ottenuta quando le garanzie sono offerte
nell'ambito di accordi amministrativi giuridicamente non vincolanti.
|
(109)
|
La possibilità che il titolare del
trattamento o il responsabile del trattamento utilizzi clausole tipo di
protezione dei dati adottate dalla Commissione o da un'autorità di
controllo non dovrebbe precludere ai titolari del trattamento o ai
responsabili del trattamento la possibilità di includere tali clausole
tipo in un contratto più ampio, anche in un contratto tra il
responsabile del trattamento e un altro responsabile del trattamento, né
di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché non
contraddicano, direttamente o indirettamente, le clausole contrattuali
tipo adottate dalla Commissione o da un'autorità di controllo o ledano i
diritti o le libertà fondamentali degli interessati. I titolari del
trattamento e i responsabili del trattamento dovrebbero essere
incoraggiati a fornire garanzie supplementari attraverso impegni
contrattuali che integrino le clausole tipo di protezione.
|
(110)
|
Un gruppo imprenditoriale o un gruppo
di imprese che svolge un'attività economica comune dovrebbe poter
applicare le norme vincolanti d'impresa approvate per i trasferimenti
internazionali dall'Unione agli organismi dello stesso gruppo
imprenditoriale o gruppo d'imprese che svolge un'attività economica
comune, purché tali norme contemplino tutti i principi fondamentali e
diritti azionabili che costituiscano adeguate garanzie per i
trasferimenti o categorie di trasferimenti di dati personali.
|
(111)
|
È opportuno prevedere la possibilità di
trasferire dati in alcune circostanze se l'interessato ha
esplicitamente acconsentito, se il trasferimento è occasionale e
necessario in relazione a un contratto o un'azione legale, che sia in
sede giudiziale, amministrativa o stragiudiziale, compresi i
procedimenti dinanzi alle autorità di regolamentazione. È altresì
opportuno prevedere la possibilità di trasferire dati se sussistono
motivi di rilevante interesse pubblico previsti dal diritto dell'Unione o
degli Stati membri o se i dati sono trasferiti da un registro stabilito
per legge e destinato a essere consultato dal pubblico o dalle persone
aventi un legittimo interesse. In quest'ultimo caso, il trasferimento
non dovrebbe riguardare la totalità dei dati personali o delle categorie
di dati contenuti nel registro; inoltre, quando il registro è destinato
a essere consultato dalle persone aventi un legittimo interesse, i dati
possono essere trasferiti soltanto se tali persone lo richiedono o ne
sono destinatarie, tenendo pienamente conto degli interessi e dei
diritti fondamentali dell'interessato.
|
(112)
|
Tali deroghe dovrebbero in particolare
valere per i trasferimenti di dati richiesti e necessari per importanti
motivi di interesse pubblico, ad esempio nel caso di scambio
internazionale di dati tra autorità garanti della concorrenza,
amministrazioni fiscali o doganali, autorità di controllo finanziario,
servizi competenti in materia di sicurezza sociale o sanità pubblica, ad
esempio in caso di ricerca di contatti per malattie contagiose o al
fine di ridurre e/o eliminare il doping nello sport. Il trasferimento di
dati personali dovrebbe essere altresì considerato lecito quando è
necessario per salvaguardare un interesse che è essenziale per gli
interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona, comprese la
vita o l'integrità fisica, qualora l'interessato si trovi
nell'incapacità di prestare il proprio consenso. In mancanza di una
decisione di adeguatezza, il diritto dell'Unione o degli Stati membri
può, per importanti motivi di interesse pubblico, fissare espressamente
limiti al trasferimento di categorie specifiche di dati verso un paese
terzo o un'organizzazione internazionale. Gli Stati membri dovrebbero
notificare tali disposizioni alla Commissione. Qualunque trasferimento a
un'organizzazione internazionale umanitaria di dati personali di un
interessato che si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare
il proprio consenso ai fini dell'esecuzione di un compito derivante
dalle convenzioni di Ginevra o al fine di rispettare il diritto
internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati potrebbe
essere considerato necessario per importanti motivi di interesse
pubblico o nell'interesse vitale dell'interessato.
|
(113)
|
Potrebbero altresì essere autorizzati i
trasferimenti qualificabili come non ripetitivi e riguardanti soltanto
un numero limitato di interessati ai fini del perseguimento degli
interessi legittimi cogenti del titolare del trattamento, a meno che non
prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà dell'interessato e
qualora il titolare del trattamento abbia valutato tutte le circostanze
relative al trasferimento. Il titolare del trattamento dovrebbe
considerare con particolare attenzione la natura dei dati personali, la
finalità e la durata del trattamento o dei trattamenti proposti, nonché
la situazione nel paese d'origine, nel paese terzo e nel paese di
destinazione finale, e dovrebbe offrire garanzie adeguate per la tutela
dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei loro dati personali. Tali trasferimenti
dovrebbero essere ammessi soltanto nei casi residui in cui nessuno degli
altri presupposti per il trasferimento è applicabile. Per finalità di
ricerca scientifica o storica o a fini statistici, è opportuno tener
conto delle legittime aspettative della società nei confronti di un
miglioramento delle conoscenze. Il titolare del trattamento dovrebbe
informare l'autorità di controllo e l'interessato in merito al
trasferimento.
|
(114)
|
In ogni caso, se la Commissione non ha
adottato alcuna decisione circa il livello adeguato di protezione dei
dati di un paese terzo, il titolare del trattamento o il responsabile
del trattamento dovrebbe ricorrere a soluzioni che diano all'interessato
diritti effettivi e azionabili in relazione al trattamento dei suoi
dati personali nell'Unione, dopo il trasferimento, così da continuare a
beneficiare dei diritti fondamentali e delle garanzie.
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(115)
|
Alcuni paesi terzi adottano leggi,
regolamenti e altri atti normativi finalizzati a disciplinare
direttamente le attività di trattamento di persone fisiche e giuridiche
poste sotto la giurisdizione degli Stati membri. Essi possono includere
le sentenze di autorità giurisdizionali o le decisioni di autorità
amministrative di paesi terzi che dispongono il trasferimento o la
comunicazione di dati personali da parte di un titolare del trattamento o
di un responsabile del trattamento e non sono basate su un accordo
internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione o un
suo Stato membro, ad esempio un trattato di mutua assistenza
giudiziaria. L'applicazione extraterritoriale di tali leggi, regolamenti
e altri atti normativi potrebbe essere contraria al diritto
internazionale e ostacolare il conseguimento della protezione delle
persone fisiche assicurata nell'Unione con il presente regolamento. I
trasferimenti dovrebbero quindi essere consentiti solo se ricorrono le
condizioni previste dal presente regolamento per i trasferimenti a paesi
terzi. Ciò vale, tra l'altro, quando la comunicazione è necessaria per
un rilevante motivo di interesse pubblico riconosciuto dal diritto
dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del
trattamento.
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(116)
|
Con i trasferimenti transfrontalieri di
dati personali al di fuori dell'Unione potrebbe aumentare il rischio
che la persona fisica non possa esercitare il proprio diritto alla
protezione dei dati, in particolare per tutelarsi da usi o comunicazioni
illeciti di tali informazioni. Allo stesso tempo, le autorità di
controllo possono concludere di non essere in grado di dar corso ai
reclami o svolgere indagini relative ad attività condotte oltre
frontiera. I loro sforzi di collaborazione nel contesto transfrontaliero
possono anche essere ostacolati dall'insufficienza di poteri per
prevenire e correggere, da regimi giuridici incoerenti e da difficoltà
pratiche quali la limitatezza delle risorse disponibili. Pertanto vi è
la necessità di promuovere una più stretta cooperazione tra le autorità
di controllo della protezione dei dati affinché possano scambiare
informazioni e condurre indagini di concerto con le loro controparti
internazionali. Al fine di sviluppare meccanismi di cooperazione
internazionale per agevolare e prestare mutua assistenza a livello
internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei
dati personali, la Commissione e le autorità di controllo dovrebbero
scambiare informazioni e cooperare, nell'ambito di attività connesse con
l'esercizio dei loro poteri, con le autorità competenti in paesi terzi,
sulla base della reciprocità e in conformità del presente regolamento.
|
(117)
|
L'istituzione di autorità di controllo a
cui è conferito il potere di eseguire i loro compiti ed esercitare i
loro poteri in totale indipendenza in ciascuno Stato membro è un
elemento essenziale della protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei loro dati personali. Gli Stati membri dovrebbero
poter istituire più di una autorità di controllo, al fine di
rispecchiare la loro struttura costituzionale, organizzativa e
amministrativa.
|
(118)
|
L'indipendenza delle autorità di
controllo non dovrebbe significare che tali autorità non possano essere
assoggettate a meccanismi di controllo o monitoraggio con riguardo alle
loro spese o a controllo giurisdizionale.
|
(119)
|
Laddove siano istituite più autorità di
controllo, lo Stato membro dovrebbe stabilire per legge meccanismi atti
ad assicurare la partecipazione effettiva di dette autorità al
meccanismo di coerenza. Lo Stato membro dovrebbe in particolare
designare l'autorità di controllo che funge da punto di contatto unico
per l'effettiva partecipazione di tutte le autorità al meccanismo, onde
garantire la rapida e agevole cooperazione con altre autorità di
controllo, il comitato e la Commissione.
|
(120)
|
Ciascuna autorità di controllo dovrebbe
disporre delle risorse umane e finanziarie, dei locali e delle
infrastrutture necessari per l'effettivo adempimento dei propri compiti,
compresi quelli di assistenza reciproca e cooperazione con altre
autorità di controllo in tutta l'Unione. Ciascuna autorità di controllo
dovrebbe disporre di un bilancio annuale, separato e pubblico, che può
far parte del bilancio generale statale o nazionale.
|
(121)
|
Le condizioni generali applicabili al
membro o ai membri dell'autorità di controllo dovrebbero essere
stabilite per legge da ciascuno Stato membro e dovrebbero in particolare
prevedere che tali membri devono essere nominati, attraverso una
procedura trasparente, dal parlamento, dal governo o dal capo di Stato
dello Stato membro, sulla base di una proposta del governo, di un membro
del governo, del parlamento o di una sua camera, o da un organismo
indipendente incaricato ai sensi del diritto degli Stati membri. Al fine
di assicurare l'indipendenza dell'autorità di controllo, è opportuno
che il membro o i membri di tale autorità agiscano con integrità, si
astengano da qualunque azione incompatibile con le loro funzioni e, per
tutta la durata del mandato, non esercitino alcuna altra attività
incompatibile, remunerata o meno. L'autorità di controllo dovrebbe
disporre di proprio personale, scelto dalla stessa autorità di controllo
o da un organismo indipendente istituito ai sensi del diritto degli
Stati membri, che dovrebbe essere soggetto alla direzione esclusiva del
membro o dei membri dell'autorità di controllo.
|
(122)
|
Ogni autorità di controllo dovrebbe
avere la competenza, nel territorio del proprio Stato membro, a
esercitare i poteri e ad assolvere i compiti a essa attribuiti a norma
del presente regolamento. Ciò dovrebbe comprendere in particolare il
trattamento nell'ambito delle attività di uno stabilimento del titolare
del trattamento o del responsabile del trattamento sul territorio del
proprio Stato membro, il trattamento di dati personali effettuato dalle
pubbliche autorità o dagli organismi privati che agiscono nel pubblico
interesse, il trattamento riguardante gli interessati nel suo territorio
o il trattamento effettuato da un titolare del trattamento o da un
responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione europea
riguardante interessati non residenti nel suo territorio. Ciò dovrebbe
includere l'esame dei reclami proposti dall'interessato, lo svolgimento
di indagini sull'applicazione del regolamento e la promozione della
sensibilizzazione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle
garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali.
|
(123)
|
Le autorità di controllo dovrebbero
controllare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e
contribuire alla sua coerente applicazione in tutta l'Unione, così da
tutelare le persone fisiche in relazione al trattamento dei loro dati
personali e facilitare la libera circolazione di tali dati nel mercato
interno. A tal fine, le autorità di controllo dovrebbero cooperare tra
loro e con la Commissione, senza che siano necessari accordi tra gli
Stati membri sulla mutua assistenza o su tale tipo di cooperazione.
|
(124)
|
Qualora il trattamento dei dati
personali abbia luogo nell'ambito delle attività di uno stabilimento di
un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento
nell'Unione e il titolare del trattamento o il responsabile del
trattamento sia stabilito in più di uno Stato membro o qualora il
trattamento effettuato nell'ambito delle attività dello stabilimento
unico di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento
nell'Unione incida o possa verosimilmente incidere in modo sostanziale
su interessati in più di uno Stato membro, l'autorità di controllo dello
stabilimento principale del titolare del trattamento o del responsabile
del trattamento o dello stabilimento unico del titolare del trattamento
o del responsabile del trattamento dovrebbe fungere da autorità
capofila. Essa dovrebbe cooperare con le altre autorità interessate
perché il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha
uno stabilimento nel territorio dei loro Stati membri, perché il
trattamento incide in modo sostanziale sugli interessati residenti nel
loro territorio o perché è stato proposto loro un reclamo. Anche in caso
di reclamo proposto da un interessato non residente in tale Stato
membro, l'autorità di controllo cui è stato proposto detto reclamo
dovrebbe essere considerata un'autorità di controllo interessata.
Nell'ambito del suo compito di rilascio di linee guida su qualsiasi
questione relativa all'applicazione del presente regolamento, il
comitato dovrebbe essere in grado di pubblicare linee guida in
particolare sui criteri da prendere in considerazione per accertare se
il trattamento in questione incida in modo sostanziale su interessati in
più di uno Stato membro e su cosa costituisca obiezione pertinente e
motivata.
|
(125)
|
L'autorità capofila dovrebbe essere
competente per l'adozione di decisioni vincolanti riguardanti misure di
applicazione dei poteri di cui gode a norma del presente regolamento.
Nella sua qualità di autorità capofila, l'autorità di controllo dovrebbe
coinvolgere e coordinare strettamente le autorità di controllo
interessate nel processo decisionale. In caso di decisione di rigetto
del reclamo dell'interessato, in tutto o in parte, tale decisione
dovrebbe essere adottata dall'autorità di controllo a cui il reclamo è
stato proposto.
|
(126)
|
La decisione dovrebbe essere adottata
congiuntamente dall'autorità di controllo capofila e dalle autorità di
controllo interessate e dovrebbe essere rivolta allo stabilimento
principale o unico del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento ed essere vincolante per il titolare del trattamento e il
responsabile del trattamento. Il titolare del trattamento o il
responsabile del trattamento dovrebbe adottare le misure necessarie per
garantire la conformità al presente regolamento e l'attuazione della
decisione notificata dall'autorità di controllo capofila allo
stabilimento principale del titolare del trattamento o del responsabile
del trattamento per quanto riguarda le attività di trattamento
nell'Unione.
|
(127)
|
Ogni autorità di controllo che non
agisce in qualità di autorità di controllo capofila dovrebbe essere
competente a trattare casi locali qualora il titolare del trattamento o
il responsabile del trattamento sia stabilito in più di uno Stato
membro, ma l'oggetto dello specifico trattamento riguardi unicamente il
trattamento effettuato in un singolo Stato membro e coinvolga soltanto
interessati in tale singolo Stato membro, ad esempio quando l'oggetto
riguardi il trattamento di dati personali di dipendenti nell'ambito di
specifici rapporti di lavoro in uno Stato membro. In tali casi,
l'autorità di controllo dovrebbe informare senza indugio l'autorità di
controllo capofila sulla questione. Dopo essere stata informata,
l'autorità di controllo capofila dovrebbe decidere se intende trattare
il caso a norma della disposizione sulla cooperazione tra l'autorità di
controllo capofila e altre autorità di controllo interessate
(«meccanismo dello sportello unico»), ovvero se l'autorità di controllo
che l'ha informata debba trattarlo a livello locale. Al momento di
decidere se intende trattare il caso, l'autorità di controllo capofila
dovrebbe tenere conto dell'eventuale esistenza, nello Stato membro
dell'autorità di controllo che l'ha informata, di uno stabilimento del
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, al fine di
garantire l'effettiva applicazione di una decisione nei confronti del
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento. Qualora
l'autorità di controllo capofila decida di trattare il caso, l'autorità
di controllo che l'ha informata dovrebbe avere la possibilità di
presentare un progetto di decisione, che l'autorità di controllo
capofila dovrebbe tenere nella massima considerazione nella preparazione
del proprio progetto di decisione nell'ambito di tale meccanismo di
sportello unico.
|
(128)
|
Le norme sull'autorità di controllo
capofila e sul meccanismo di sportello unico non dovrebbero applicarsi
quando il trattamento è effettuato da autorità pubbliche o da organismi
privati nell'interesse pubblico. In tali casi l'unica autorità di
controllo competente a esercitare i poteri a essa conferiti a norma del
presente regolamento dovrebbe essere l'autorità di controllo dello Stato
membro in cui l'autorità pubblica o l'organismo privato sono stabiliti.
|
(129)
|
Al fine di garantire un monitoraggio e
un'applicazione coerenti del presente regolamento in tutta l'Unione, le
autorità di controllo dovrebbero avere in ciascuno Stato membro gli
stessi compiti e poteri effettivi, fra cui poteri di indagine, poteri
correttivi e sanzionatori, e poteri autorizzativi e consultivi,
segnatamente in caso di reclamo proposto da persone fisiche, e fatti
salvi i poteri delle autorità preposte all'esercizio dell'azione penale
ai sensi del diritto degli Stati membri, il potere di intentare
un'azione e di agire in sede giudiziale o stragiudiziale in caso di
violazione del presente regolamento. Tali poteri dovrebbero includere
anche il potere di imporre una limitazione provvisoria o definitiva al
trattamento, incluso il divieto di trattamento. Gli Stati membri possono
precisare altri compiti connessi alla protezione dei dati personali ai
sensi del presente regolamento. È opportuno che i poteri delle autorità
di controllo siano esercitati nel rispetto di garanzie procedurali
adeguate previste dal diritto dell'Unione e degli Stati membri, in modo
imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole. In particolare ogni
misura dovrebbe essere appropriata, necessaria e proporzionata al fine
di assicurare la conformità al presente regolamento, tenuto conto delle
circostanze di ciascun singolo caso, rispettare il diritto di ogni
persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti sia adottato un
provvedimento individuale che le rechi pregiudizio ed evitare costi
superflui ed eccessivi disagi per le persone interessate. I poteri di
indagine per quanto riguarda l'accesso ai locali dovrebbero essere
esercitati nel rispetto dei requisiti specifici previsti dal diritto
processuale degli Stati membri, quale l'obbligo di ottenere
un'autorizzazione giudiziaria preliminare. Ogni misura giuridicamente
vincolante dell'autorità di controllo dovrebbe avere forma scritta,
essere chiara e univoca, riportare l'autorità di controllo che ha
adottato la misura e la relativa data di adozione, recare la firma del
responsabile o di un membro dell'autorità di controllo da lui
autorizzata, precisare i motivi della misura e fare riferimento al
diritto a un ricorso effettivo. Ciò non dovrebbe precludere requisiti
supplementari ai sensi del diritto processuale degli Stati membri.
L'adozione di una decisione giuridicamente vincolante implica che essa
può essere soggetta a controllo giurisdizionale nello Stato membro
dell'autorità di controllo che ha adottato la decisione.
|
(130)
|
Qualora l'autorità di controllo cui sia
stato proposto il reclamo non sia l'autorità di controllo capofila,
l'autorità di controllo capofila dovrebbe cooperare strettamente con
l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo in conformità
delle disposizioni sulla cooperazione e la coerenza previste dal
presente regolamento. In tali casi, l'autorità di controllo capofila,
nell'adottare le misure intese a produrre effetti giuridici, compresa
l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie, dovrebbe tenere
nella massima considerazione il parere dell'autorità di controllo cui è
stato proposto il reclamo e che dovrebbe rimanere competente per
svolgere indagini nel territorio del proprio Stato membro in
collegamento con l'autorità di controllo capofila.
|
(131)
|
Qualora un'altra autorità di controllo
agisca in qualità di autorità di controllo capofila per le attività di
trattamento del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento, ma il concreto oggetto di un reclamo o la possibile
violazione riguardi solo attività di trattamento del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento nello Stato membro di
presentazione del reclamo o di accertamento della possibile violazione e
la questione non incida in modo sostanziale o è improbabile che incida
in modo sostanziale su interessati in altri Stati membri, l'autorità di
controllo che riceva un reclamo o che accerti o sia altrimenti informata
di situazioni che implicano possibili violazioni del regolamento
dovrebbe tentare una composizione amichevole con il titolare del
trattamento e, qualora ciò non abbia esito, esercitare l'intera sua
gamma di poteri. Ciò dovrebbe includere: il trattamento specifico
effettuato nel territorio dello Stato membro dell'autorità di controllo o
con riguardo agli interessati nel territorio di tale Stato membro; il
trattamento effettuato nell'ambito di un'offerta di beni o prestazione
di servizi specificamente riguardante gli interessati nel territorio
dello Stato membro dell'autorità di controllo; o il trattamento che deve
essere oggetto di valutazione tenuto conto dei pertinenti obblighi
giuridici ai sensi della legislazione degli Stati membri.
|
(132)
|
Le attività di sensibilizzazione delle
autorità di controllo nei confronti del pubblico dovrebbero comprendere
misure specifiche per i titolari del trattamento e i responsabili del
trattamento, comprese le micro, piccole e medie imprese, e le persone
fisiche in particolare nel contesto educativo.
|
(133)
|
Le autorità di controllo dovrebbero
prestarsi assistenza reciproca nell'adempimento dei loro compiti, in
modo da garantire la coerente applicazione e attuazione del presente
regolamento nel mercato interno. L'autorità di controllo che chiede
assistenza reciproca può adottare una misura provvisoria in caso di
mancato riscontro a una richiesta di assistenza reciproca entro un mese
dal ricevimento di tale richiesta da parte dell'altra autorità di
controllo.
|
(134)
|
Ciascuna autorità di controllo
dovrebbe, se del caso, partecipare alle operazioni congiunte con altre
autorità di controllo. L'autorità di controllo che riceve una richiesta
dovrebbe darvi seguito entro un termine determinato.
|
(135)
|
È opportuno istituire un meccanismo di
coerenza per la cooperazione tra le autorità di controllo, al fine di
assicurare un'applicazione coerente del presente regolamento in tutta
l'Unione. Tale meccanismo dovrebbe applicarsi in particolare quando
un'autorità di controllo intenda adottare una misura intesa a produrre
effetti giuridici con riguardo ad attività di trattamento che incidono
in modo sostanziale su un numero significativo di interessati in vari
Stati membri. È opportuno che il meccanismo si attivi anche quando
un'autorità di controllo interessata o la Commissione chiede che tale
questione sia trattata nell'ambito del meccanismo di coerenza. Tale
meccanismo non dovrebbe pregiudicare le misure che la Commissione può
adottare nell'esercizio dei suoi poteri a norma dei trattati.
|
(136)
|
In applicazione del meccanismo di
coerenza il comitato dovrebbe emettere un parere entro un termine
determinato, se i suoi membri lo decidono a maggioranza o se a
richiederlo è un'autorità di controllo interessata o la Commissione. Il
comitato dovrebbe altresì avere il potere di adottare decisioni
giuridicamente vincolanti qualora insorgano controversie tra autorità di
controllo. A tal fine, dovrebbe adottare, in linea di principio a
maggioranza dei due terzi dei suoi membri, decisioni giuridicamente
vincolanti in casi chiaramente determinati in cui vi siano pareri
divergenti tra le autorità di controllo segnatamente nell'ambito del
meccanismo di cooperazione tra l'autorità di controllo capofila e le
autorità di controllo interessate sul merito del caso, in particolare
sulla sussistenza di una violazione del presente regolamento.
|
(137)
|
Potrebbe essere necessario intervenire
urgentemente per tutelare i diritti e le libertà degli interessati, in
particolare quando sussiste il pericolo che l'esercizio di un diritto
possa essere gravemente ostacolato. Un'autorità di controllo potrebbe
pertanto essere in grado di adottare misure provvisorie debitamente
giustificate nel proprio territorio, con un periodo di validità
determinato che non dovrebbe superare tre mesi.
|
(138)
|
L'applicazione di tale meccanismo
dovrebbe essere un presupposto di liceità di una misura intesa a
produrre effetti giuridici adottata dall'autorità di controllo nei casi
in cui la sua applicazione è obbligatoria. In altri casi di rilevanza
transfrontaliera, si dovrebbe applicare il meccanismo di cooperazione
tra autorità di controllo capofila e autorità di controllo interessate e
le autorità di controllo interessate potrebbero prestarsi assistenza
reciproca ed effettuare operazioni congiunte, su base bilaterale o
multilaterale, senza attivare il meccanismo di coerenza.
|
(139)
|
Per promuovere l'applicazione coerente
del presente regolamento, il comitato dovrebbe essere istituito come un
organismo indipendente dell'Unione. Per conseguire i suoi obiettivi, il
comitato dovrebbe essere dotato di personalità giuridica. Il comitato
dovrebbe essere rappresentato dal suo presidente. Esso dovrebbe
sostituire il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al
trattamento dei dati personali istituito con direttiva 95/46/CE. Il
comitato dovrebbe essere composto dalla figura di vertice dell'autorità
di controllo di ciascuno Stato membro e dal garante europeo della
protezione dei dati, o dai rispettivi rappresentanti. È opportuno che la
Commissione partecipi alle attività del comitato senza diritto di voto e
che il garante europeo della protezione dei dati abbia diritti di voto
specifici. Il comitato dovrebbe contribuire all'applicazione coerente
del presente regolamento in tutta l'Unione, anche fornendo consulenza
alla Commissione, in particolare sul livello di protezione garantito dai
paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali, e promuovendo la
cooperazione delle autorità di controllo in tutta l'Unione. Esso
dovrebbe assolvere i suoi compiti in piena indipendenza.
|
(140)
|
Il comitato dovrebbe essere assistito
da un segretariato messo a disposizione dal garante europeo della
protezione dei dati. Il personale del garante europeo della protezione
dei dati impegnato nell'assolvimento dei compiti attribuiti al comitato
dal presente regolamento dovrebbe svolgere i suoi compiti esclusivamente
secondo le istruzioni del presidente del comitato e riferire a
quest'ultimo.
|
(141)
|
Ciascun interessato dovrebbe avere il
diritto di proporre reclamo a un'unica autorità di controllo, in
particolare nello Stato membro in cui risiede abitualmente, e il diritto
a un ricorso giurisdizionale effettivo a norma dell'articolo 47 della
Carta qualora ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a
norma del presente regolamento o se l'autorità di controllo non dà
seguito a un reclamo, lo respinge in tutto o in parte o lo archivia o
non agisce quando è necessario intervenire per proteggere i diritti
dell'interessato. Successivamente al reclamo si dovrebbe condurre
un'indagine, soggetta a controllo giurisdizionale, nella misura in cui
ciò sia opportuno nel caso specifico. È opportuno che l'autorità di
controllo informi gli interessati dello stato e dell'esito del reclamo
entro un termine ragionevole. Se il caso richiede un'ulteriore indagine o
il coordinamento con un'altra autorità di controllo, l'interessato
dovrebbe ricevere informazioni interlocutorie. Per agevolare la
proposizione di reclami, ogni autorità di controllo dovrebbe adottare
misure quali la messa a disposizione di un modulo per la proposizione
dei reclami compilabile anche elettronicamente, senza escludere altri
mezzi di comunicazione.
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(142)
|
Qualora l'interessato ritenga che siano
stati violati i diritti di cui gode a norma del presente regolamento,
dovrebbe avere il diritto di dare mandato a un organismo,
un'organizzazione o un'associazione che non abbiano scopo di lucro,
costituiti in conformità del diritto di uno Stato membro, con obiettivi
statutari di pubblico interesse, e che siano attivi nel settore della
protezione dei dati personali, per proporre reclamo per suo conto a
un'autorità di controllo, esercitare il diritto a un ricorso
giurisdizionale per conto degli interessati o esercitare il diritto di
ottenere il risarcimento del danno per conto degli interessati se
quest'ultimo è previsto dal diritto degli Stati membri. Gli Stati membri
possono prescrivere che tale organismo, organizzazione o associazione
abbia il diritto di proporre reclamo in tale Stato membro,
indipendentemente dall'eventuale mandato dell'interessato, e il diritto
di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora abbia motivo di
ritenere che i diritti di un interessato siano stati violati in
conseguenza di un trattamento dei dati personali che violi il presente
regolamento. tale organismo, organizzazione o associazione può non
essere autorizzato a chiedere il risarcimento del danno per conto di un
interessato indipendentemente dal mandato dell'interessato.
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(143)
|
Qualsiasi persona fisica o giuridica ha
diritto di proporre un ricorso per l'annullamento delle decisioni del
comitato dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste
all'articolo 263 TFUE. In quanto destinatari di tali decisioni, le
autorità di controllo interessate che intendono impugnarle, devono
proporre ricorso entro due mesi dalla loro notifica, conformemente
all'articolo 263 TFUE. Ove le decisioni del comitato si riferiscano
direttamente e individualmente a un titolare del trattamento, a un
responsabile del trattamento o al reclamante, quest'ultimo può proporre
un ricorso per l'annullamento di tali decisioni e dovrebbe farlo entro
due mesi dalla loro pubblicazione sul sito web del comitato,
conformemente all'articolo 263 TFUE. Fatto salvo tale diritto ai sensi
dell'articolo 263 TFUE, ogni persona fisica o giuridica dovrebbe poter
proporre un ricorso giurisdizionale effettivo dinanzi alle competenti
autorità giurisdizionali nazionali contro una decisione dell'autorità di
controllo che produce effetti giuridici nei confronti di detta persona.
Tale decisione riguarda in particolare l'esercizio di poteri di
indagine, correttivi e autorizzativi da parte dell'autorità di controllo
o l'archiviazione o il rigetto dei reclami. Tuttavia, tale diritto a un
ricorso giurisdizionale effettivo non comprende altre misure adottate
dalle autorità di controllo che non sono giuridicamente vincolanti, come
pareri o consulenza forniti dall'autorità di controllo. Le azioni
contro l'autorità di controllo dovrebbero essere promosse dinanzi alle
autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità di
controllo è stabilita e dovrebbero essere effettuate in conformità del
diritto processuale dello Stato membro in questione. Tali autorità
giurisdizionali dovrebbero esercitare i loro pieni poteri
giurisdizionali, ivi compreso quello di esaminare tutte le questioni di
fatto e di diritto che abbiano rilevanza per la controversia dinanzi a
esse pendente.
Se un reclamo è stato rigettato o
archiviato da un'autorità di controllo, il reclamante può proporre
ricorso giurisdizionale nello stesso Stato membro. Nell'ambito dei
ricorsi giurisdizionali relativi all'applicazione del presente
regolamento, le autorità giurisdizionali nazionali che ritengano
necessario, ai fini di una sentenza, disporre di una decisione in
merito, possono, o nel caso di cui all'articolo 267 TFUE, devono
chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale,
sull'interpretazione del diritto dell'Unione, compreso il presente
regolamento. Inoltre, se una decisione dell'autorità di controllo che
attua una decisione del comitato è impugnata dinanzi a un'autorità
giurisdizionale nazionale ed è in questione la validità della decisione
del comitato, tale autorità giurisdizionale nazionale non ha il potere
di invalidare la decisione del comitato, ma deve deferire la questione
di validità alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 267 TFUE
quale interpretato dalla Corte di giustizia, ove ritenga la decisione
non valida. Tuttavia, un'autorità giurisdizionale nazionale non può
deferire una questione relativa alla validità di una decisione del
comitato su richiesta di una persona fisica o giuridica che ha avuto la
possibilità di proporre un ricorso per l'annullamento di tale decisione,
specialmente se direttamente e individualmente interessata da siffatta
decisione, ma non ha agito in tal senso entro il termine stabilito
dall'articolo 263 TFUE.
|
(144)
|
Qualora un'autorità giurisdizionale
adita per un'azione contro una decisione di un'autorità di controllo
abbia motivo di ritenere che le azioni riguardanti lo stesso
trattamento, quale lo stesso oggetto relativamente al trattamento da
parte dello stesso titolare del trattamento o dello stesso responsabile
del trattamento, o lo stesso titolo, siano sottoposte a un'autorità
giurisdizionale competente in un altro Stato membro, l'autorità
giurisdizionale adita dovrebbe contattare tale autorità giurisdizionale
al fine di confermare l'esistenza di tali azioni connesse. Se le azioni
connesse sono pendenti dinanzi a un'autorità giurisdizionale in un altro
Stato membro, qualsiasi autorità giurisdizionale successivamente adita
può sospendere l'azione proposta dinanzi a essa o, su richiesta di una
delle parti, può dichiarare la propria incompetenza a favore della prima
autorità giurisdizionale adita se tale autorità giurisdizionale è
competente a conoscere delle azioni in questione e la sua legge consente
la riunione delle azioni. Le azioni sono considerate connesse quando
hanno tra loro un legame così stretto da rendere opportuno trattarle e
decidere in merito contestualmente, per evitare il rischio di sentenze
incompatibili risultanti da azioni separate.
|
(145)
|
Nelle azioni contro un titolare del
trattamento o responsabile del trattamento, il ricorrente dovrebbe poter
avviare un'azione legale dinanzi all'autorità giurisdizionale dello
Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del
trattamento ha uno stabilimento o in cui risiede l'interessato, salvo
che il titolare del trattamento sia un'autorità pubblica di uno Stato
membro che agisce nell'esercizio dei suoi poteri pubblici.
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(146)
|
Il titolare del trattamento o il
responsabile del trattamento dovrebbe risarcire i danni cagionati a una
persona da un trattamento non conforme al presente regolamento ma
dovrebbe essere esonerato da tale responsabilità se dimostra che
l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. Il concetto di
danno dovrebbe essere interpretato in senso lato alla luce della
giurisprudenza della Corte di giustizia in modo tale da rispecchiare
pienamente gli obiettivi del presente regolamento. Ciò non pregiudica le
azioni di risarcimento di danni derivanti dalla violazione di altre
norme del diritto dell'Unione o degli Stati membri. Un trattamento non
conforme al presente regolamento comprende anche il trattamento non
conforme agli atti delegati e agli atti di esecuzione adottati in
conformità del presente regolamento e alle disposizioni del diritto
degli Stati membri che specificano disposizioni del presente
regolamento. Gli interessati dovrebbero ottenere pieno ed effettivo
risarcimento per il danno subito. Qualora i titolari del trattamento o i
responsabili del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento,
ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento dovrebbe
rispondere per la totalità del danno. Tuttavia, qualora essi siano
riuniti negli stessi procedimenti giudiziari conformemente al diritto
degli Stati membri, il risarcimento può essere ripartito in base alla
responsabilità che ricade su ogni titolare del trattamento o
responsabile del trattamento per il danno cagionato dal trattamento, a
condizione che sia assicurato il pieno ed effettivo risarcimento
dell'interessato che ha subito il danno. Il titolare del trattamento o
il responsabile del trattamento che ha pagato l'intero risarcimento del
danno può successivamente proporre un'azione di regresso contro altri
titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello
stesso trattamento.
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(147)
|
Qualora il presente regolamento preveda
disposizioni specifiche in materia di giurisdizione, in particolare
riguardo a procedimenti che prevedono il ricorso giurisdizionale,
compreso quello per risarcimento, contro un titolare del trattamento o
un responsabile del trattamento, disposizioni generali in materia di
giurisdizione quali quelle di cui al regolamento (UE) n. 1215/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio (13) non dovrebbero pregiudicare l'applicazione di dette disposizioni specifiche.
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(148)
|
Per rafforzare il rispetto delle norme
del presente regolamento, dovrebbero essere imposte sanzioni, comprese
sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del regolamento,in
aggiunta o in sostituzione di misure appropriate imposte dall'autorità
di controllo ai sensi del presente regolamento. In caso di violazione
minore o se la sanzione pecuniaria che dovrebbe essere imposta
costituisse un onere sproporzionato per una persona fisica, potrebbe
essere rivolto un ammonimento anziché imposta una sanzione pecuniaria.
Si dovrebbe prestare tuttavia debita attenzione alla natura, alla
gravità e alla durata della violazione, al carattere doloso della
violazione e alle misure adottate per attenuare il danno subito, al
grado di responsabilità o eventuali precedenti violazioni pertinenti,
alla maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della
violazione, al rispetto dei provvedimenti disposti nei confronti del
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento,
all'adesione a un codice di condotta e eventuali altri fattori
aggravanti o attenuanti. L'imposizione di sanzioni, comprese sanzioni
amministrative pecuniarie dovrebbe essere soggetta a garanzie
procedurali appropriate in conformità dei principi generali del diritto
dell'Unione e della Carta, inclusi l'effettiva tutela giurisdizionale e
il giusto processo.
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(149)
|
Gli Stati membri dovrebbero poter
stabilire disposizioni relative a sanzioni penali per violazioni del
presente regolamento, comprese violazioni di norme nazionali adottate in
virtù ed entro i limiti del presente regolamento. Tali sanzioni penali
possono altresì autorizzare la sottrazione dei profitti ottenuti
attraverso violazioni del presente regolamento. Tuttavia, l'imposizione
di sanzioni penali per violazioni di tali norme nazionali e di sanzioni
amministrative non dovrebbe essere in contrasto con il principio del ne bis in idem quale interpretato dalla Corte di giustizia.
|
(150)
|
Al fine di rafforzare e armonizzare le
sanzioni amministrative applicabili per violazione del presente
regolamento, ogni autorità di controllo dovrebbe poter imporre sanzioni
amministrative pecuniarie. Il presente regolamento dovrebbe specificare
le violazioni, indicare il limite massimo e i criteri per prevedere la
relativa sanzione amministrativa pecuniaria, che dovrebbe essere
stabilita dall'autorità di controllo competente in ogni singolo caso,
tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti della situazione
specifica, in particolare della natura, gravità e durata dell'infrazione
e delle relative conseguenze, nonché delle misure adottate per
assicurare la conformità agli obblighi derivanti dal presente
regolamento e prevenire o attenuare le conseguenze della violazione. Se
le sanzioni amministrative sono inflitte a imprese, le imprese
dovrebbero essere intese quali definite agli articoli 101 e 102 TFUE a
tali fini. Se le sanzioni amministrative sono inflitte a persone che non
sono imprese, l'autorità di controllo dovrebbe tenere conto del livello
generale di reddito nello Stato membro come pure della situazione
economica della persona nel valutare l'importo appropriato della
sanzione pecuniaria. Il meccanismo di coerenza può essere utilizzato
anche per favorire un'applicazione coerente delle sanzioni
amministrative pecuniarie. Dovrebbe spettare agli Stati membri
determinare se e in che misura le autorità pubbliche debbano essere
soggette a sanzioni amministrative pecuniarie. Imporre una sanzione
amministrativa pecuniaria o dare un avvertimento non incide
sull'applicazione di altri poteri delle autorità di controllo o di altre
sanzioni a norma del regolamento.
|
(151)
|
I sistemi giudiziari di Danimarca ed
Estonia non consentono l'irrogazione di sanzioni amministrative
pecuniarie come previsto dal presente regolamento. Le norme relative
alle sanzioni amministrative pecuniarie possono essere applicate in
maniera tale che in Danimarca la sanzione pecuniaria sia irrogata dalle
competenti autorità giurisdizionali nazionali quale sanzione penale e in
Estonia la sanzione pecuniaria sia imposta dall'autorità di controllo
nel quadro di una procedura d'infrazione, purché l'applicazione di tali
norme in detti Stati membri abbia effetto equivalente alle sanzioni
amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità di controllo. Le
competenti autorità giurisdizionali nazionali dovrebbero pertanto tener
conto della raccomandazione dell'autorità di controllo che avvia
l'azione sanzionatoria. In ogni caso, le sanzioni pecuniarie irrogate
dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
|
(152)
|
Se il presente regolamento non
armonizza le sanzioni amministrative o se necessario in altri casi, ad
esempio in caso di gravi violazioni del regolamento, gli Stati membri
dovrebbero attuare un sistema che preveda sanzioni effettive,
proporzionate e dissuasive. La natura di tali sanzioni, penali o
amministrative, dovrebbe essere determinata dal diritto degli Stati
membri.
|
(153)
|
Il diritto degli Stati membri dovrebbe
conciliare le norme che disciplinano la libertà di espressione e di
informazione, comprese l'espressione giornalistica, accademica,
artistica o letteraria, con il diritto alla protezione dei dati
personali ai sensi del presente regolamento. Il trattamento dei dati
personali effettuato unicamente a scopi giornalistici o di espressione
accademica, artistica o letteraria dovrebbe essere soggetto a deroghe o
esenzioni rispetto ad alcune disposizioni del presente regolamento se
necessario per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e
il diritto alla libertà d'espressione e di informazione sancito
nell'articolo 11 della Carta. Ciò dovrebbe applicarsi in particolare al
trattamento dei dati personali nel settore audiovisivo, negli archivi
stampa e nelle emeroteche. È pertanto opportuno che gli Stati adottino
misure legislative che prevedano le deroghe e le esenzioni necessarie ai
fini di un equilibrio tra tali diritti fondamentali. Gli Stati membri
dovrebbero adottare tali esenzioni e deroghe con riferimento alle
disposizioni riguardanti i principi generali, i diritti
dell'interessato, il titolare del trattamento e il responsabile del
trattamento, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o a
organizzazioni internazionali, le autorità di controllo indipendenti, la
cooperazione e la coerenza nonché situazioni di trattamento dei dati
specifiche. Qualora tali esenzioni o deroghe differiscano da uno Stato
membro all'altro, dovrebbe applicarsi il diritto dello Stato membro cui è
soggetto il titolare del trattamento. Per tenere conto dell'importanza
del diritto alla libertà di espressione in tutte le società democratiche
è necessario interpretare in modo esteso i concetti relativi a detta
libertà, quali la nozione di giornalismo.
|
(154)
|
Il presente regolamento ammette,
nell'applicazione delle sue disposizioni, che si tenga conto del
principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali. L'accesso del
pubblico ai documenti ufficiali può essere considerato di interesse
pubblico. I dati personali contenuti in documenti conservati da
un'autorità pubblica o da un organismo pubblico dovrebbero poter essere
diffusi da detta autorità o organismo se la diffusione è prevista dal
diritto dell'Unione o degli Stati membri cui l'autorità pubblica o
l'organismo pubblico sono soggetti. Tali disposizioni legislative
dovrebbero conciliare l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il
riutilizzo delle informazioni del settore pubblico con il diritto alla
protezione dei dati personali e possono quindi prevedere la necessaria
conciliazione con il diritto alla protezione dei dati personali, in
conformità del presente regolamento. Il riferimento alle autorità
pubbliche e agli organismi pubblici dovrebbe comprendere, in tale
contesto, tutte le autorità o altri organismi cui si applica il diritto
degli Stati membri sull'accesso del pubblico ai documenti. La direttiva
2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14)
non pregiudica in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi delle
disposizioni di diritto dell'Unione e degli Stati membri e non modifica,
in particolare, gli obblighi e i diritti previsti dal presente
regolamento. Nello specifico, tale direttiva non dovrebbe applicarsi ai
documenti il cui accesso è escluso o limitato in virtù dei regimi di
accesso per motivi di protezione dei dati personali, e a parti di
documenti accessibili in virtù di tali regimi che contengono dati
personali il cui riutilizzo è stato previsto per legge come
incompatibile con la normativa in materia di tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
|
(155)
|
Il diritto degli Stati membri o i
contratti collettivi, ivi compresi gli «accordi aziendali», possono
prevedere norme specifiche per il trattamento dei dati personali dei
dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per quanto
riguarda le condizioni alle quali i dati personali nei rapporti di
lavoro possono essere trattati sulla base del consenso del dipendente,
per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso
l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti
collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro,
parità e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, e
ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei
diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di
cessazione del rapporto di lavoro.
|
(156)
|
Il trattamento di dati personali a fini
di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici dovrebbe essere soggetto a garanzie adeguate
per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del presente
regolamento. Tali garanzie dovrebbero assicurare che siano state
predisposte misure tecniche e organizzative al fine di garantire, in
particolare, il principio della minimizzazione dei dati. L'ulteriore
trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è da
effettuarsi quando il titolare del trattamento ha valutato la
fattibilità di conseguire tali finalità trattando dati personali che non
consentono o non consentono più di identificare l'interessato, purché
esistano garanzie adeguate (come ad esempio la pseudonimizzazione dei
dati personali). Gli Stati membri dovrebbero prevedere garanzie adeguate
per il trattamento di dati personali per finalità di archiviazione nel
pubblico interesse, per finalità di ricerca scientifica o storica o per
finalità statistiche. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a
fornire, a specifiche condizioni e fatte salve adeguate garanzie per gli
interessati, specifiche e deroghe relative ai requisiti in materia di
informazione e ai diritti alla rettifica, alla cancellazione, all'oblio,
alla limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati personali,
nonché al diritto di opporsi in caso di trattamento di dati personali
per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, per finalità di
ricerca scientifica o storica o per finalità statistiche. Le condizioni e
le garanzie in questione possono comprendere procedure specifiche per
l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati, qualora ciò sia
appropriato alla luce delle finalità previste dallo specifico
trattamento, oltre a misure tecniche e organizzative intese a ridurre al
minimo il trattamento dei dati personali conformemente ai principi di
proporzionalità e di necessità. Il trattamento dei dati personali per
finalità scientifiche dovrebbe rispettare anche altre normative
pertinenti, ad esempio quelle sulle sperimentazioni cliniche.
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(157)
|
Combinando informazioni provenienti dai
registri, i ricercatori possono ottenere nuove conoscenze di grande
utilità relativamente a patologie diffuse come le malattie
cardiovascolari, il cancro e la depressione. Avvalendosi dei registri, i
risultati delle ricerche possono acquistare maggiore rilevanza, dal
momento che si basano su una popolazione più ampia. Nell'ambito delle
scienze sociali, la ricerca basata sui registri consente ai ricercatori
di ottenere conoscenze essenziali sulla correlazione a lungo termine tra
numerose condizioni sociali, quali la disoccupazione e il livello di
istruzione, e altre condizioni di vita. I risultati delle ricerche
ottenuti dai registri forniscono conoscenze solide e di alta qualità,
che possono costituire la base per l'elaborazione e l'attuazione di
politiche basate sulla conoscenza, migliorare la qualità della vita per
molte persone, migliorare l'efficienza dei servizi sociali. Al fine di
facilitare la ricerca scientifica, i dati personali possono essere
trattati per finalità di ricerca scientifica fatte salve condizioni e
garanzie adeguate previste dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.
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(158)
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Qualora i dati personali siano trattati
a fini di archiviazione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi
anche a tale tipo di trattamento, tenendo presente che non dovrebbe
applicarsi ai dati delle persone decedute. Le autorità pubbliche o gli
organismi pubblici o privati che tengono registri di interesse pubblico
dovrebbero essere servizi che, in virtù del diritto dell'Unione o degli
Stati membri, hanno l'obbligo legale di acquisire, conservare, valutare,
organizzare, descrivere, comunicare, promuovere, diffondere e fornire
accesso a registri con un valore a lungo termine per l'interesse
pubblico generale. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere
autorizzati a prevedere il trattamento ulteriore dei dati personali per
finalità di archiviazione, per esempio al fine di fornire specifiche
informazioni connesse al comportamento politico sotto precedenti regimi
statali totalitari, a genocidi, crimini contro l'umanità, in particolare
l'Olocausto, o crimini di guerra.
|
(159)
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Qualora i dati personali siano trattati
per finalità di ricerca scientifica, il presente regolamento dovrebbe
applicarsi anche a tale trattamento. Nell'ambito del presente
regolamento, il trattamento di dati personali per finalità di ricerca
scientifica dovrebbe essere interpretato in senso lato e includere ad
esempio sviluppo tecnologico e dimostrazione, ricerca fondamentale,
ricerca applicata e ricerca finanziata da privati, oltre a tenere conto
dell'obiettivo dell'Unione di istituire uno spazio europeo della ricerca
ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 1, TFUE. Le finalità di ricerca
scientifica dovrebbero altresì includere gli studi svolti nell'interesse
pubblico nel settore della sanità pubblica. Per rispondere alle
specificità del trattamento dei dati personali per finalità di ricerca
scientifica dovrebbero applicarsi condizioni specifiche, in particolare
per quanto riguarda la pubblicazione o la diffusione in altra forma di
dati personali nel contesto delle finalità di ricerca scientifica. Se il
risultato della ricerca scientifica, in particolare nel contesto
sanitario, costituisce motivo per ulteriori misure nell'interesse
dell'interessato, le norme generali del presente regolamento dovrebbero
applicarsi in vista di tali misure.
|
(160)
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Qualora i dati personali siano trattati
a fini di ricerca storica, il presente regolamento dovrebbe applicarsi
anche a tale trattamento. Ciò dovrebbe comprendere anche la ricerca
storica e la ricerca a fini genealogici, tenendo conto del fatto che il
presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai dati delle persone
decedute.
|
(161)
|
Ai fini del consenso alla
partecipazione ad attività di ricerca scientifica nell'ambito di
sperimentazioni cliniche dovrebbero applicarsi le pertinenti
disposizioni del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio (15).
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(162)
|
Qualora i dati personali siano trattati
per finalità statistiche, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a
tale trattamento. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri dovrebbe,
entro i limiti del presente regolamento, determinare i contenuti
statistici, il controllo dell'accesso, le specifiche per il trattamento
dei dati personali per finalità statistiche e le misure adeguate per
tutelare i diritti e le libertà dell'interessato e per garantire il
segreto statistico. Per finalità statistiche si intende qualsiasi
operazione di raccolta e trattamento di dati personali necessari alle
indagini statistiche o alla produzione di risultati statistici. Tali
risultati statistici possono essere ulteriormente usati per finalità
diverse, anche per finalità di ricerca scientifica. La finalità
statistica implica che il risultato del trattamento per finalità
statistiche non siano dati personali, ma dati aggregati, e che tale
risultato o i dati personali non siano utilizzati a sostegno di misure o
decisioni riguardanti persone fisiche specifiche.
|
(163)
|
È opportuno proteggere le informazioni
riservate raccolte dalle autorità statistiche nazionali e dell'Unione
per la produzione di statistiche ufficiali europee e nazionali. Le
statistiche europee dovrebbero essere sviluppate, prodotte e diffuse
conformemente ai principi statistici di cui all'articolo 338,
paragrafo 2, TFUE, mentre le statistiche nazionali dovrebbero essere
conformi anche al diritto degli Stati membri. Il regolamento (CE)
n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) fornisce ulteriori specificazioni in merito al segreto statistico per quanto riguarda le statistiche europee.
|
(164)
|
Per quanto riguarda il potere delle
autorità di controllo di ottenere, dal titolare del trattamento o dal
responsabile del trattamento, accesso ai dati personali e accesso ai
loro locali, gli Stati membri possono stabilire per legge, nei limiti
del presente regolamento, norme specifiche per tutelare il segreto
professionale o altri obblighi equivalenti di segretezza, qualora si
rendano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati
personali con il segreto professionale. Ciò non pregiudica gli obblighi
esistenti degli Stati membri di adottare norme relative al segreto
professionale laddove richiesto dal diritto dell'Unione.
|
(165)
|
Il presente regolamento rispetta e non
pregiudica lo status di cui godono le chiese e le associazioni o
comunità religiose negli Stati membri in virtù del diritto
costituzionale vigente, in conformità dell'articolo 17 TFUE.
|
(166)
|
Al fine di conseguire gli obiettivi del
regolamento, segnatamente tutelare i diritti e le libertà fondamentali
delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei
dati personali, e garantire la libera circolazione di tali dati
nell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare
atti conformemente all'articolo 290 TFUE. In particolare, dovrebbero
essere adottati atti delegati riguardanti i criteri e i requisiti dei
meccanismi di certificazione, le informazioni da presentare sotto forma
di icone standardizzate e le procedure per fornire tali icone. È di
particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione
svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella
preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione
dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata
trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al
Consiglio.
|
(167)
|
Al fine di garantire condizioni
uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere
attribuite alla Commissione competenze di esecuzione ove previsto dal
presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate
conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio.A tal fine, la Commissione dovrebbe contemplare misure
specifiche per le micro, piccole e medie imprese.
|
(168)
|
È opportuno applicare la procedura
d'esame per l'adozione di atti di esecuzione su: clausole contrattuali
tipo tra i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento e
tra responsabili del trattamento, codici di condotta; norme tecniche e
meccanismi di certificazione; adeguato livello di protezione offerto da
un paese terzo, un territorio o settore specifico all'interno del paese
terzo, o da un'organizzazione internazionale; clausole tipo di
protezione dei dati; formati e procedure per lo scambio di informazioni
per via elettronica tra i titolari del trattamento, i responsabili del
trattamento e le autorità di controllo per norme vincolanti d'impresa;
assistenza reciproca; e modalità per lo scambio di informazioni per via
elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e
il comitato.
|
(169)
|
È opportuno che la Commissione adotti
atti di esecuzione immediatamente applicabili quando gli elementi a
disposizione indicano che un paese terzo, un territorio o settore di
specifico all'interno di tale paese terzo, o un'organizzazione
internazionale non garantisce un livello di protezione adeguato e ciò è
reso necessario da imperativi motivi di urgenza.
|
(170)
|
Poiché l'obiettivo del presente
regolamento, vale a dire garantire un livello equivalente di tutela
delle persone fisiche e la libera circolazione dei dati personali
nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati
membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in
questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione,
quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà
sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il
presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale
obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato
nello stesso articolo.
|
(171)
|
Il presente regolamento dovrebbe
abrogare la direttiva 95/46/CE. Il trattamento già in corso alla data di
applicazione del presente regolamento dovrebbe essere reso conforme al
presente regolamento entro un periodo di due anni dall'entrata in vigore
del presente regolamento. Qualora il trattamento si basi sul consenso a
norma della direttiva 95/46/CE, non occorre che l'interessato presti
nuovamente il suo consenso, se questo è stato espresso secondo modalità
conformi alle condizioni del presente regolamento, affinché il titolare
del trattamento possa proseguire il trattamento in questione dopo la
data di applicazione del presente regolamento. Le decisioni della
Commissione e le autorizzazioni delle autorità di controllo basate sulla
direttiva 95/46/CE rimangono in vigore fino a quando non vengono
modificate, sostituite o abrogate.
|
(172)
|
Il Garante europeo della protezione dei
dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso un parere il 7 marzo 2012 (17).
|
(173)
|
È opportuno che il presente regolamento
si applichi a tutti gli aspetti relativi alla tutela dei diritti e
delle libertà fondamentali con riguardo al trattamento dei dati
personali che non rientrino in obblighi specifici, aventi lo stesso
obiettivo, di cui alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (18),
compresi gli obblighi del titolare del trattamento e i diritti delle
persone fisiche. Per chiarire il rapporto tra il presente regolamento e
la direttiva 2002/58/CE, è opportuno modificare quest'ultima di
conseguenza. Una volta adottato il presente regolamento, la direttiva
2002/58/CE dovrebbe essere riesaminata in particolare per assicurare la
coerenza con il presente regolamento,
|
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento stabilisce norme
relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera
circolazione di tali dati.
2. Il presente regolamento protegge i diritti e
le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto
alla protezione dei dati personali.
3. La libera circolazione dei dati personali
nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.
Articolo 2
Ambito di applicazione materiale
1. Il presente regolamento si applica al
trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e
al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un
archivio o destinati a figurarvi.
2. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali:
a)
|
effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione;
|
b)
|
effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, TUE;
|
c)
|
effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;
|
d)
|
effettuati dalle autorità competenti a
fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o
esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce
alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.
|
3. Per il trattamento dei dati personali da parte
di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione, si applica il
regolamento (CE) n. 45/2001. Il regolamento (CE) n. 45/2001 e gli altri
atti giuridici dell'Unione applicabili a tale trattamento di dati
personali devono essere adeguati ai principi e alle norme del presente
regolamento conformemente all'articolo 98.
4. Il presente regolamento non pregiudica
pertanto l'applicazione della direttiva 2000/31/CE, in particolare le
norme relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di
servizi di cui agli articoli da 12 a 15 della medesima direttiva.
Articolo 3
Ambito di applicazione territoriale
1. Il presente regolamento si applica al
trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di
uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un
responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto
che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione.
2. Il presente regolamento si applica al
trattamento dei dati personali di interessati che si trovano
nell'Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un
responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le
attività di trattamento riguardano:
a)
|
l'offerta di beni o la prestazione di
servizi ai suddetti interessati nell'Unione, indipendentemente
dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; oppure
|
b)
|
il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione.
|
3. Il presente regolamento si applica al
trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del trattamento
che non è stabilito nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di
uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico.
Articolo 4
Definizioni
Ai fini del presente regolamento s'intende per:
1) «dato personale»:
qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona
fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o
a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
2) «trattamento»:
qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o
la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione;
3) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
4) «profilazione»:
qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali
consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare
determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in
particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento
professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze
personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione
o gli spostamenti di detta persona fisica;
5) «pseudonimizzazione»:
il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non
possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza
l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali
informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a
misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati
personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o
identificabile;
6) «archivio»:
qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo
criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia
centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o
geografico;
7) «titolare del trattamento»:
la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e
i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi
di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli
Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici
applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto
dell'Unione o degli Stati membri;
8) «responsabile del trattamento»:
la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che tratta dati personali per conto del titolare del
trattamento;
9) «destinatario»: la
persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro
organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o
meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere
comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine
conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono
considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette
autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di
protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
10) «terzo»: la persona
fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo
che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile
del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati
personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
11) «consenso dell'interessato»:
qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e
inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il
proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva
inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di
trattamento;
12) «violazione dei dati personali»:
la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo
illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non
autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o
comunque trattati;
13) «dati genetici»: i
dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o
acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche
sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano
in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona
fisica in questione;
14) «dati biometrici»: i
dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi
alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una
persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca,
quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
15) «dati relativi alla salute»:
i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona
fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che
rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
16) «stabilimento principale»:
a)
|
per quanto riguarda un titolare del
trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della
sua amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le decisioni sulle
finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in
un altro stabilimento del titolare del trattamento nell'Unione e che
quest'ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l'esecuzione di tali
decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte
decisioni è considerato essere lo stabilimento principale;
|
b)
|
con riferimento a un responsabile del
trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui
ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione o, se il
responsabile del trattamento non ha un'amministrazione centrale
nell'Unione, lo stabilimento del responsabile del trattamento
nell'Unione in cui sono condotte le principali attività di trattamento
nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del
trattamento nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi
specifici ai sensi del presente regolamento;
|
17) «rappresentante»:
la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal
titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto
ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli
obblighi rispettivi a norma del presente regolamento;
18) «impresa»: la
persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica
rivestita, che eserciti un'attività economica, comprendente le società
di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività
economica;
19) «gruppo imprenditoriale»: un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;
20) «norme vincolanti d'impresa»:
le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da
un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel
territorio di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di
trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o
responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un
gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività
economica comune;
21) «autorità di controllo»: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51;
22) «autorità di controllo interessata»: un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto:
a)
|
il titolare del trattamento o il
responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato
membro di tale autorità di controllo;
|
b)
|
gli interessati che risiedono nello
Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente
influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppure
|
c)
|
un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo;
|
23) «trattamento transfrontaliero»:
a)
|
trattamento di dati personali che ha
luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato
membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento
nell'Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del
trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro; oppure
|
b)
|
trattamento di dati personali che ha
luogo nell'ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare
del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione, ma che
incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più
di uno Stato membro;
|
24) «obiezione pertinente e motivata»:
un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una
violazione del presente regolamento, oppure che l'azione prevista in
relazione al titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia
conforme al presente regolamento, la quale obiezione dimostra
chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione
riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove
applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all'interno
dell'Unione;
25) «servizio della società dell'informazione»:
il servizio definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della
direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (19);
26) «organizzazione internazionale»:
un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a
essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base
di un accordo tra due o più Stati.
CAPO II
Principi
Articolo 5
Principi applicabili al trattamento di dati personali
1. I dati personali sono:
a)
|
trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
|
b)
|
raccolti per finalità determinate,
esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia
incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati
personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente
all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità
iniziali («limitazione della finalità»);
|
c)
|
adeguati, pertinenti e limitati a
quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati
(«minimizzazione dei dati»);
|
d)
|
esatti e, se necessario, aggiornati;
devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o
rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per
le quali sono trattati («esattezza»);
|
e)
|
conservati in una forma che consenta
l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore
al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati
personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione
che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici,
conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di
misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente
regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato
(«limitazione della conservazione»);
|
f)
|
trattati in maniera da garantire
un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione,
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non
autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno
accidentali («integrità e riservatezza»).
|
2. Il titolare del trattamento è competente per
il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo
(«responsabilizzazione»).
Articolo 6
Liceità del trattamento
1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a)
|
l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
|
b)
|
il trattamento è necessario
all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello
stesso;
|
c)
|
il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
|
d)
|
il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
|
e)
|
il trattamento è necessario per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento;
|
f)
|
il trattamento è necessario per il
perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di
terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le
libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei
dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.
|
La lettera f) del primo comma non si applica al
trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione
dei loro compiti.
2. Gli Stati membri possono mantenere o
introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l'applicazione delle
norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in
conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore
precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a
garantire un trattamento lecito e corretto anche per le altre specifiche
situazioni di trattamento di cui al capo IX.
3. La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita:
a)
|
dal diritto dell'Unione; o
|
b)
|
dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.
|
La finalità del trattamento è determinata in tale
base giuridica o, per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo
1, lettera e), è necessaria per l'esecuzione di un compito svolto nel
pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il titolare del trattamento. Tale base giuridica potrebbe
contenere disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle
norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative
alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le
tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti
cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui
sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di
conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le
misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle
per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. Il
diritto dell'Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di
interesse pubblico ed è proporzionato all'obiettivo legittimo
perseguito.
4. Laddove il trattamento per una finalità
diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non
sia basato sul consenso dell'interessato o su un atto legislativo
dell'Unione o degli Stati membri che costituisca una misura necessaria e
proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli
obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, al fine di verificare se
il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per
la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare
del trattamento tiene conto, tra l'altro:
a)
|
di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;
|
b)
|
del contesto in cui i dati personali
sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra
l'interessato e il titolare del trattamento;
|
c)
|
della natura dei dati personali,
specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali
ai sensi dell'articolo 9, oppure se siano trattati dati relativi a
condanne penali e a reati ai sensi dell'articolo 10;
|
d)
|
delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;
|
e)
|
dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.
|
Articolo 7
Condizioni per il consenso
1. Qualora il trattamento sia basato sul
consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare
che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei
propri dati personali.
2. Se il consenso dell'interessato è prestato nel
contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre
questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente
distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente
accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte
di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente
regolamento è vincolante.
3. L'interessato ha il diritto di revocare il
proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della
revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è
informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è
accordato.
4. Nel valutare se il consenso sia stato
liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione
l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa
la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del
consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione
di tale contratto.
Articolo 8
Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione
1. Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1,
lettera a), per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della
società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali
del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore
abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se
e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal
titolare della responsabilità genitoriale.
Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.
2. Il titolare del trattamento si adopera in ogni
modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia
prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul
minore, in considerazione delle tecnologie disponibili.
3. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni
generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme
sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a
un minore.
Articolo 9
Trattamento di categorie particolari di dati personali
1. È vietato trattare dati personali che rivelino
l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare
dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:
a)
|
l'interessato ha prestato il proprio
consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più
finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o
degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il
divieto di cui al paragrafo 1;
|
b)
|
il trattamento è necessario per
assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare
del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e
della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia
autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un
contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in
presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli
interessi dell'interessato;
|
c)
|
il trattamento è necessario per
tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona
fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica
di prestare il proprio consenso;
|
d)
|
il trattamento è effettuato,
nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una
fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che
persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a
condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex
membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione,
l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati
personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso
dell'interessato;
|
e)
|
il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;
|
f)
|
il trattamento è necessario per
accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o
ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni
giurisdizionali;
|
g)
|
il trattamento è necessario per motivi
di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o
degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità
perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e
prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti
fondamentali e gli interessi dell'interessato;
|
h)
|
il trattamento è necessario per
finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione
della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia
sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o
sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o
conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte
salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;
|
i)
|
il trattamento è necessario per motivi
di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la
protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o
la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza
sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del
diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e
specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in
particolare il segreto professionale;
|
j)
|
il trattamento è necessario a fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o
a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla
base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla
finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei
dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti
fondamentali e gli interessi dell'interessato.
|
3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono
essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se
tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un
professionista soggetto al segreto professionale conformemente al
diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli
organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta
all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli
Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali
competenti.
4. Gli Stati membri possono mantenere o
introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al
trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla
salute.
Articolo 10
Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati
Il trattamento dei dati personali relativi alle
condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base
dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo
dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto
dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i
diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo
delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo
dell'autorità pubblica.
Articolo 11
Trattamento che non richiede l'identificazione
1. Se le finalità per cui un titolare del
trattamento tratta i dati personali non richiedono o non richiedono più
l'identificazione dell'interessato, il titolare del trattamento non è
obbligato a conservare, acquisire o trattare ulteriori informazioni per
identificare l'interessato al solo fine di rispettare il presente
regolamento.
2. Qualora, nei casi di cui al paragrafo 1 del
presente articolo, il titolare del trattamento possa dimostrare di non
essere in grado di identificare l'interessato, ne informa l'interessato,
se possibile. In tali casi, gli articoli da 15 a 20 non si applicano
tranne quando l'interessato, al fine di esercitare i diritti di cui ai
suddetti articoli, fornisce ulteriori informazioni che ne consentano
l'identificazione.
CAPO III
Diritti dell'interessato
Articolo 12
Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato
1. Il titolare del trattamento adotta misure
appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui
agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22
e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa,
trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio
semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate
specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o
con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto
dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente,
purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.
2. Il titolare del trattamento agevola
l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 15 a
22. Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, il titolare del
trattamento non può rifiutare di soddisfare la richiesta
dell'interessato al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi degli
articoli da 15 a 22, salvo che il titolare del trattamento dimostri che
non è in grado di identificare l'interessato.
3. Il titolare del trattamento fornisce
all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a
una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato
ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della
richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se
necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste.
Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e
dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta.
Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le
informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo
diversa indicazione dell'interessato.
4. Se non ottempera alla richiesta
dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato
senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della
richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di
proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso
giurisdizionale.
5. Le informazioni fornite ai sensi degli
articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi
degli articoli da 15 a 22 e dell'articolo 34 sono gratuite. Se le
richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in
particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del
trattamento può:
a)
|
addebitare un contributo spese
ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire
le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta;
oppure
|
b)
|
rifiutare di soddisfare la richiesta.
|
Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.
6. Fatto salvo l'articolo 11, qualora il titolare
del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona
fisica che presenta la richiesta di cui agli articoli da 15 a 21, può
richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità
dell'interessato.
7. Le informazioni da fornire agli interessati a
norma degli articoli 13 e 14 possono essere fornite in combinazione con
icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile,
intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del
trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono
leggibili da dispositivo automatico.
8. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 92 al fine di
stabilire le informazioni da presentare sotto forma di icona e le
procedure per fornire icone standardizzate.
Articolo 13
Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato
1. In caso di raccolta presso l'interessato di
dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce
all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le
seguenti informazioni:
a)
|
l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
|
b)
|
i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
|
c)
|
le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
|
d)
|
qualora il trattamento si basi
sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi
perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
|
e)
|
gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
|
f)
|
ove applicabile, l'intenzione del
titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o
a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una
decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti
di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il
riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere
una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
|
2. In aggiunta alle informazioni di cui al
paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il
titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori
informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e
trasparente:
a)
|
il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
|
b)
|
l'esistenza del diritto
dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
|
c)
|
qualora il trattamento sia basato
sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9,
paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso
in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
|
d)
|
il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
|
e)
|
se la comunicazione di dati personali è
un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la
conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i
dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata
comunicazione di tali dati;
|
f)
|
l'esistenza di un processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22,
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative
sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste
di tale trattamento per l'interessato.
|
3. Qualora il titolare del trattamento intenda
trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore
trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale
diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al
paragrafo 2.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.
Articolo 14
Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato
1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso
l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le
seguenti informazioni:
a)
|
l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
|
b)
|
i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
|
c)
|
le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
|
d)
|
le categorie di dati personali in questione;
|
e)
|
gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
|
f)
|
ove applicabile, l'intenzione del
titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario
in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o
l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso
dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49,
secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i
mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati
resi disponibili.
|
2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1,
il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti
informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e
trasparente nei confronti dell'interessato:
a)
|
il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
|
b)
|
qualora il trattamento si basi
sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi
perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
|
c)
|
l'esistenza del diritto
dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
|
d)
|
qualora il trattamento sia basato
sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9,
paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso
in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prima della revoca;
|
e)
|
il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
|
f)
|
la fonte da cui hanno origine i dati
personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti
accessibili al pubblico;
|
g)
|
l'esistenza di un processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22,
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative
sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste
di tale trattamento per l'interessato.
|
3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:
a)
|
entro un termine ragionevole
dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in
considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono
trattati;
|
b)
|
nel caso in cui i dati personali siano
destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento
della prima comunicazione all'interessato; oppure
|
c)
|
nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.
|
4. Qualora il titolare del trattamento intenda
trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da
quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore
trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale
diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:
a)
|
l'interessato dispone già delle informazioni;
|
b)
|
comunicare tali informazioni risulta
impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare
per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di
ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le
condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, paragrafo 1, o nella
misura in cui l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo
rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il
conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il
titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i
diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche
rendendo pubbliche le informazioni;
|
c)
|
l'ottenimento o la comunicazione sono
espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è
soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate
per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato; oppure
|
d)
|
qualora i dati personali debbano
rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale
disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, compreso un
obbligo di segretezza previsto per legge.
|
Articolo 15
Diritto di accesso dell'interessato
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal
titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di
ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a)
|
le finalità del trattamento;
|
b)
|
le categorie di dati personali in questione;
|
c)
|
i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni
internazionali;
|
d)
|
quando possibile, il periodo di
conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i
criteri utilizzati per determinare tale periodo;
|
e)
|
l'esistenza del diritto
dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o
la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei
dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
|
f)
|
il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
|
g)
|
qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
|
h)
|
l'esistenza di un processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22,
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative
sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste
di tale trattamento per l'interessato.
|
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un
paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il
diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi
dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia
dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie
richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare
un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se
l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo
indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un
formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Articolo 16
Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal
titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità
del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione
dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa.
Articolo 17
Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal
titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha
l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali,
se sussiste uno dei motivi seguenti:
a)
|
i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
|
b)
|
l'interessato revoca il consenso su cui
si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1,
lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste
altro fondamento giuridico per il trattamento;
|
c)
|
l'interessato si oppone al trattamento
ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo
legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al
trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
|
d)
|
i dati personali sono stati trattati illecitamente;
|
e)
|
i dati personali devono essere
cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del
trattamento;
|
f)
|
i dati personali sono stati raccolti
relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di
cui all'articolo 8, paragrafo 1.
|
2. Il titolare del trattamento, se ha reso
pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a
cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di
attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i
titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della
richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o
riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a)
|
per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
|
b)
|
per l'adempimento di un obbligo legale
che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per
l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure
nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento;
|
c)
|
per motivi di interesse pubblico nel
settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo
2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
|
d)
|
a fini di archiviazione nel pubblico
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il
diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di
pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale
trattamento; o
|
e)
|
per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
|
Articolo 18
Diritto di limitazione di trattamento
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal
titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre
una delle seguenti ipotesi:
a)
|
l'interessato contesta l'esattezza dei
dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento
per verificare l'esattezza di tali dati personali;
|
b)
|
il trattamento è illecito e
l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede
invece che ne sia limitato l'utilizzo;
|
c)
|
benché il titolare del trattamento non
ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono
necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di
un diritto in sede giudiziaria;
|
d)
|
l'interessato si è opposto al
trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della
verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del
titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
|
2. Se il trattamento è limitato a norma del
paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la
conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o
giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di
uno Stato membro.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione
del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del
trattamento prima che detta limitazione sia revocata.
Articolo 19
Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei
destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali
rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a
norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo
18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo
sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato
tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.
Articolo 20
Diritto alla portabilità dei dati
1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del
trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare
del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento
cui li ha forniti qualora:
a)
|
il trattamento si basi sul consenso ai
sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9,
paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 1, lettera b); e
|
b)
|
il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
|
2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente
alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il
diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un
titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1
del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto
non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui
è investito il titolare del trattamento.
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Articolo 21
Diritto di opposizione
1. L'interessato ha il diritto di opporsi in
qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare,
al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione
sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene
dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri
l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che
prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà
dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di
un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per
finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in
qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano
effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in
cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al
trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono
più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è
esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato
chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi
al momento della prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della
società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE,
l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi
automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini
di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma
dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla
sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di
dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
Articolo 22
Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
1. L'interessato ha il diritto di non essere
sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici
che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla
sua persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
a)
|
sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;
|
b)
|
sia autorizzata dal diritto dell'Unione
o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che
precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e
dei legittimi interessi dell'interessato;
|
c)
|
si basi sul consenso esplicito dell'interessato.
|
3. Nei casi di cui al paragrafo 2,
lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate
per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi
dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da
parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e
di contestare la decisione.
4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si
basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo
9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9,
paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a
tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi
dell'interessato.
Articolo 23
Limitazioni
1. Il diritto dell'Unione o dello Stato membro
cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del
trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli
obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché
all'articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute
corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a
22, qualora tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle
libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una
società democratica per salvaguardare:
a)
|
la sicurezza nazionale;
|
b)
|
la difesa;
|
c)
|
la sicurezza pubblica;
|
d)
|
la prevenzione, l'indagine,
l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni
penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla
sicurezza pubblica;
|
e)
|
altri importanti obiettivi di interesse
pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un
rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato
membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità
pubblica e sicurezza sociale;
|
f)
|
la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;
|
g)
|
le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;
|
h)
|
una funzione di controllo, d'ispezione o
di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di
pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a), a e) e g);
|
i)
|
la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui;
|
j)
|
l'esecuzione delle azioni civili.
|
2. In particolare qualsiasi misura legislativa di
cui al paragrafo 1 contiene disposizioni specifiche riguardanti almeno,
se del caso:
a)
|
le finalità del trattamento o le categorie di trattamento;
|
b)
|
le categorie di dati personali;
|
c)
|
la portata delle limitazioni introdotte;
|
d)
|
le garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti;
|
e)
|
l'indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari;
|
f)
|
i periodi di conservazione e le
garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell'ambito di
applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di
trattamento;
|
g)
|
i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e
|
h)
|
il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della stessa.
|
CAPO IV
Titolare del trattamento e responsabile del trattamento
Articolo 24
Responsabilità del titolare del trattamento
1. Tenuto conto della natura, dell'ambito di
applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei
rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà
delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure
tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di
dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente
regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora
necessario.
2. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività
di trattamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono l'attuazione
di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del
titolare del trattamento.
3. L'adesione ai codici di condotta di cui
all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione di cui all'articolo
42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli
obblighi del titolare del trattamento.
Articolo 25
Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita
1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei
costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione,
del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi
aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle
persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di
determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso
il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e
organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in
modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la
minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al
fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i
diritti degli interessati.
2. Il titolare del trattamento mette in atto
misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano
trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari
per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la
quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il
periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure
garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi
accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche
senza l'intervento della persona fisica.
3. Un meccanismo di certificazione approvato ai
sensi dell'articolo 42 può essere utilizzato come elemento per
dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del
presente articolo.
Articolo 26
Contitolari del trattamento
1. Allorché due o più titolari del trattamento
determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi
sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente,
mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito
all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con
particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le
rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli
articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive
responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato
membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può
designare un punto di contatto per gli interessati.
2. L'accordo di cui al paragrafo 1 riflette
adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli
interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione
dell'interessato.
3. Indipendentemente dalle disposizioni
dell'accordo di cui al paragrafo 1, l'interessato può esercitare i
propri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e
contro ciascun titolare del trattamento.
Articolo 27
Rappresentanti di titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione
1. Ove si applichi l'articolo 3, paragrafo 2, il
titolare del trattamento o il responsabile del trattamento designa per
iscritto un rappresentante nell'Unione.
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica:
a)
|
al trattamento se quest'ultimo è
occasionale, non include il trattamento, su larga scala, di categorie
particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati
personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10,
ed è improbabile che presenti un rischio per i diritti e le libertà
delle persone fisiche, tenuto conto della natura, del contesto,
dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento; oppure
|
b)
|
alle autorità pubbliche o agli organismi pubblici.
|
3. Il rappresentante è stabilito in uno degli
Stati membri in cui si trovano gli interessati e i cui dati personali
sono trattati nell'ambito dell'offerta di beni o servizi o il cui
comportamento è monitorato.
4. Ai fini della conformità con il presente
regolamento, il rappresentante è incaricato dal titolare del trattamento
o dal responsabile del trattamento a fungere da interlocutore, in
aggiunta o in sostituzione del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento, in particolare delle autorità di controllo
e degli interessati, per tutte le questioni riguardanti il trattamento.
5. La designazione di un rappresentante a cura
del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento fa salve
le azioni legali che potrebbero essere promosse contro lo stesso
titolare del trattamento o responsabile del trattamento.
Articolo 28
Responsabile del trattamento
1. Qualora un trattamento debba essere effettuato
per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente
a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per
mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale
che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e
garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. Il responsabile del trattamento non ricorre a
un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o
generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione
scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare
del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o
la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al
titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
3. I trattamenti da parte di un responsabile del
trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a
norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il
responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli
la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la
finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di
interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il
contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il
responsabile del trattamento:
a)
|
tratti i dati personali soltanto su
istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di
trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione
internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o
nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso,
il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento
circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il
diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse
pubblico;
|
b)
|
garantisca che le persone autorizzate
al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o
abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
|
c)
|
adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;
|
d)
|
rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
|
e)
|
tenendo conto della natura del
trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e
organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine
di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito
alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al
capo III;
|
f)
|
assista il titolare del trattamento nel
garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36,
tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a
disposizione del responsabile del trattamento;
|
g)
|
su scelta del titolare del trattamento,
cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata
la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie
esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda
la conservazione dei dati; e
|
h)
|
metta a disposizione del titolare del
trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto
degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca
alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal
titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
|
Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il
responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del
trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente
regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla
protezione dei dati.
4. Quando un responsabile del trattamento ricorre
a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche
attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale
altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o
un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati
membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti
nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e
il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in
particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e
organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i
requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del
trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di
protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del
titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli
obblighi dell'altro responsabile.
5. L'adesione da parte del responsabile del
trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a
un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può
essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti
di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo.
6. Fatto salvo un contratto individuale tra il
titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il contratto
o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo
può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui
ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche laddove siano parte di
una certificazione concessa al titolare del trattamento o al
responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43.
7. La Commissione può stabilire clausole
contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente
articolo e secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93,
paragrafo 2.
8. Un'autorità di controllo può adottare clausole
contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente
articolo in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo
63.
9. Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.
10. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un
responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando
le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del
trattamento in questione.
Articolo 29
Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca
sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che
abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è
istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo
richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.
Articolo 30
Registri delle attività di trattamento
1. Ogni titolare del trattamento e, ove
applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle attività di
trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro
contiene tutte le seguenti informazioni:
a)
|
il nome e i dati di contatto del
titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del
trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del
responsabile della protezione dei dati;
|
b)
|
le finalità del trattamento;
|
c)
|
una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
|
d)
|
le categorie di destinatari a cui i
dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari
di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
|
e)
|
ove applicabile, i trasferimenti di
dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale,
compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione
internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma
dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
|
f)
|
ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
|
g)
|
ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.
|
2. Ogni responsabile del trattamento e, ove
applicabile, il suo rappresentante tengono un registro di tutte le
categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un
titolare del trattamento, contenente:
a)
|
il nome e i dati di contatto del
responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del
trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento,
del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei
dati;
|
b)
|
le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
|
c)
|
ove applicabile, i trasferimenti di
dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale,
compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione
internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma
dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
|
d)
|
ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.
|
3. I registri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico.
4. Su richiesta, il titolare del trattamento o il
responsabile del trattamento e, ove applicabile, il rappresentante del
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento mettono il
registro a disposizione dell'autorità di controllo.
5. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si
applicano alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a
meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio
per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia
occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di
cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne
penali e a reati di cui all'articolo 10.
Articolo 31
Cooperazione con l'autorità di controllo
Il titolare del trattamento, il responsabile del
trattamento e, ove applicabile, il loro rappresentante cooperano, su
richiesta, con l'autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti.
Articolo 32
Sicurezza del trattamento
1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei
costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e
delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia
probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche,
il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in
atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello
di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del
caso:
a)
|
la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
|
b)
|
la capacità di assicurare su base
permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la
resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
|
c)
|
la capacità di ripristinare
tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso
di incidente fisico o tecnico;
|
d)
|
una procedura per testare, verificare e
valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative
al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
|
2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza,
si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che
derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla
modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo
accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o
comunque trattati.
3. L'adesione a un codice di condotta approvato
di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di
cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare
la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Il titolare del trattamento e il responsabile
del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e
abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in
tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il
diritto dell'Unione o degli Stati membri.
Articolo 33
Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo
1. In caso di violazione dei dati personali, il
titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di
controllo competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato
ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a
conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati
personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone
fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia
effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.
2. Il responsabile del trattamento informa il
titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto
a conoscenza della violazione.
3. La notifica di cui al paragrafo 1 deve almeno:
a)
|
descrivere la natura della violazione
dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero
approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il
numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
|
b)
|
comunicare il nome e i dati di contatto
del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto
presso cui ottenere più informazioni;
|
c)
|
descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
|
d)
|
descrivere le misure adottate o di cui
si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre
rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per
attenuarne i possibili effetti negativi.
|
4. Qualora e nella misura in cui non sia
possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni
possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato
ritardo.
5. Il titolare del trattamento documenta
qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa
relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi
rimedio. Tale documentazione consente all'autorità di controllo di
verificare il rispetto del presente articolo.
Articolo 34
Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato
1. Quando la violazione dei dati personali è
suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà
delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la
violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.
2. La comunicazione all'interessato di cui al
paragrafo 1 del presente articolo descrive con un linguaggio semplice e
chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno
le informazioni e le misure di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettere
b), c) e d).
3. Non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a)
|
il titolare del trattamento ha messo in
atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali
misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione,
in particolare quelle destinate a rendere i dati personali
incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la
cifratura;
|
b)
|
il titolare del trattamento ha
successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di
un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui
al paragrafo 1;
|
c)
|
detta comunicazione richiederebbe
sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una
comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli
interessati sono informati con analoga efficacia.
|
4. Nel caso in cui il titolare del trattamento
non abbia ancora comunicato all'interessato la violazione dei dati
personali, l'autorità di controllo può richiedere, dopo aver valutato la
probabilità che la violazione dei dati personali presenti un rischio
elevato, che vi provveda o può decidere che una delle condizioni di cui
al paragrafo 3 è soddisfatta.
Articolo 35
Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
1. Quando un tipo di trattamento, allorché
prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura,
l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un
rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il
titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento,
una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione
dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di
trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.
2. Il titolare del trattamento, allorquando
svolge una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, si consulta
con il responsabile della protezione dei dati, qualora ne sia designato
uno.
3. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è richiesta in particolare nei casi seguenti:
a)
|
una valutazione sistematica e globale
di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si
fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo
significativamente su dette persone fisiche;
|
b)
|
il trattamento, su larga scala, di
categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo
1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo
10; o
|
c)
|
la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.
|
4. L'autorità di controllo redige e rende
pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito
di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del
paragrafo 1. L'autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato
di cui all'articolo 68.
5. L'autorità di controllo può inoltre redigere e
rendere pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti per le quali
non è richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.
L'autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato.
6. Prima di adottare gli elenchi di cui ai
paragrafi 4 e 5, l'autorità di controllo competente applica il
meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63 se tali elenchi
comprendono attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o
servizi a interessati o al monitoraggio del loro comportamento in più
Stati membri, o attività di trattamento che possono incidere
significativamente sulla libera circolazione dei dati personali
all'interno dell'Unione.
7. La valutazione contiene almeno:
a)
|
una descrizione sistematica dei
trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove
applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del
trattamento;
|
b)
|
una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;
|
c)
|
una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1; e
|
d)
|
le misure previste per affrontare i
rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi
per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la
conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli
interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in
questione.
|
8. Nel valutare l'impatto del trattamento
effettuato dai relativi titolari o responsabili è tenuto in debito conto
il rispetto da parte di questi ultimi dei codici di condotta approvati
di cui all'articolo 40, in particolare ai fini di una valutazione
d'impatto sulla protezione dei dati.
9. Se del caso, il titolare del trattamento
raccoglie le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul
trattamento previsto, fatta salva la tutela degli interessi commerciali o
pubblici o la sicurezza dei trattamenti.
10. Qualora il trattamento effettuato ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) o e), trovi nel diritto
dell'Unione o nel diritto dello Stato membro cui il titolare del
trattamento è soggetto una base giuridica, tale diritto disciplini il
trattamento specifico o l'insieme di trattamenti in questione, e sia già
stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
nell'ambito di una valutazione d'impatto generale nel contesto
dell'adozione di tale base giuridica, i paragrafi da 1 a 7 non si
applicano, salvo che gli Stati membri ritengano necessario effettuare
tale valutazione prima di procedere alle attività di trattamento.
11. Se necessario, il titolare del trattamento
procede a un riesame per valutare se il trattamento dei dati personali
sia effettuato conformemente alla valutazione d'impatto sulla protezione
dei dati almeno quando insorgono variazioni del rischio rappresentato
dalle attività relative al trattamento.
Articolo 36
Consultazione preventiva
1. Il titolare del trattamento, prima di
procedere al trattamento, consulta l'autorità di controllo qualora la
valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35
indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza
di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il
rischio.
2. Se ritiene che il trattamento previsto di cui
al paragrafo 1 violi il presente regolamento, in particolare qualora il
titolare del trattamento non abbia identificato o attenuato
sufficientemente il rischio, l'autorità di controllo fornisce, entro un
termine di otto settimane dal ricevimento della richiesta di
consultazione, un parere scritto al titolare del trattamento e, ove
applicabile, al responsabile del trattamento e può avvalersi dei poteri
di cui all'articolo 58. Tale periodo può essere prorogato di sei
settimane, tenendo conto della complessità del trattamento previsto.
L'autorità di controllo informa il titolare del trattamento e, ove
applicabile, il responsabile del trattamento di tale proroga, unitamente
ai motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di
consultazione. La decorrenza dei termini può essere sospesa fino
all'ottenimento da parte dell'autorità di controllo delle informazioni
richieste ai fini della consultazione.
3. Al momento di consultare l'autorità di
controllo ai sensi del paragrafo 1, il titolare del trattamento comunica
all'autorità di controllo:
a)
|
ove applicabile, le rispettive
responsabilità del titolare del trattamento, dei contitolari del
trattamento e dei responsabili del trattamento, in particolare
relativamente al trattamento nell'ambito di un gruppo imprenditoriale;
|
b)
|
le finalità e i mezzi del trattamento previsto;
|
c)
|
le misure e le garanzie previste per proteggere i diritti e le libertà degli interessati a norma del presente regolamento;
|
d)
|
ove applicabile, i dati di contatto del titolare della protezione dei dati;
|
e)
|
la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 35;
|
f)
|
ogni altra informazione richiesta dall'autorità di controllo.
|
4. Gli Stati membri consultano l'autorità di
controllo durante l'elaborazione di una proposta di atto legislativo che
deve essere adottato dai parlamenti nazionali o di misura regolamentare
basata su detto atto legislativo relativamente al trattamento.
5. Nonostante il paragrafo 1, il diritto degli
Stati membri può prescrivere che i titolari del trattamento consultino
l'autorità di controllo, e ne ottengano l'autorizzazione preliminare, in
relazione al trattamento da parte di un titolare del trattamento per
l'esecuzione, da parte di questi, di un compito di interesse pubblico,
tra cui il trattamento con riguardo alla protezione sociale e alla
sanità pubblica.
Articolo 37
Designazione del responsabile della protezione dei dati
1. Il titolare del trattamento e il responsabile
del trattamento designano sistematicamente un responsabile della
protezione dei dati ogniqualvolta:
a)
|
il trattamento è effettuato da
un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità
giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
|
b)
|
le attività principali del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento consistono in
trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità,
richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su
larga scala; oppure
|
c)
|
le attività principali del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel
trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali
di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di
cui all'articolo 10.
|
2. Un gruppo imprenditoriale può nominare un
unico responsabile della protezione dei dati, a condizione che un
responsabile della protezione dei dati sia facilmente raggiungibile da
ciascuno stabilimento.
3. Qualora il titolare del trattamento o il
responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo
pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere
designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto
della loro struttura organizzativa e dimensione.
4. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo
1, il titolare e del trattamento, il responsabile del trattamento o le
associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di
titolari del trattamento o di responsabili del trattamento possono o, se
previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, devono designare
un responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della
protezione dei dati può agire per dette associazioni e altri organismi
rappresentanti i titolari del trattamento o i responsabili del
trattamento.
5. Il responsabile della protezione dei dati è
designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della
conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di
protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui
all'articolo 39.
6. Il responsabile della protezione dei dati può
essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di
servizi.
7. Il titolare del trattamento o il responsabile
del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della
protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo.
Articolo 38
Posizione del responsabile della protezione dei dati
1. Il titolare del trattamento e il responsabile
del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei
dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni
riguardanti la protezione dei dati personali.
2. Il titolare e del trattamento e il
responsabile del trattamento sostengono il responsabile della protezione
dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli
le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati
personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza
specialistica.
3. Il titolare del trattamento e il responsabile
del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei
dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di
tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o
penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del
trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della
protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.
4 Gli interessati possono contattare il
responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative
al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti
derivanti dal presente regolamento.
5. Il responsabile della protezione dei dati è
tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei
propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati
membri.
6. Il responsabile della protezione dei dati può
svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il
responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non
diano adito a un conflitto di interessi.
Articolo 39
Compiti del responsabile della protezione dei dati
1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:
a)
|
informare e fornire consulenza al
titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai
dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti
dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o
degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
|
b)
|
sorvegliare l'osservanza del presente
regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri
relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare
del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di
protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle
responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che
partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
|
c)
|
fornire, se richiesto, un parere in
merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
|
d)
|
cooperare con l'autorità di controllo; e
|
e)
|
fungere da punto di contatto per
l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui
la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se
del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
|
2. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile
della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al
trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del
contesto e delle finalità del medesimo.
Articolo 40
Codici di condotta
1. Gli Stati membri, le autorità di controllo, il
comitato e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di
condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente
regolamento, in funzione delle specificità dei vari settori di
trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie
imprese.
2. Le associazioni e gli altri organismi
rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o responsabili
del trattamento possono elaborare i codici di condotta, modificarli o
prorogarli, allo scopo di precisare l'applicazione del presente
regolamento, ad esempio relativamente a:
a)
|
il trattamento corretto e trasparente dei dati;
|
b)
|
i legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento in contesti specifici;
|
c)
|
la raccolta dei dati personali;
|
d)
|
la pseudonimizzazione dei dati personali;
|
e)
|
l'informazione fornita al pubblico e agli interessati;
|
f)
|
l'esercizio dei diritti degli interessati;
|
g)
|
l'informazione fornita e la protezione
del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei titolari
della responsabilità genitoriale sul minore;
|
h)
|
le misure e le procedure di cui agli
articoli 24 e 25 e le misure volte a garantire la sicurezza del
trattamento di cui all'articolo 32;
|
i)
|
la notifica di una violazione dei dati
personali alle autorità di controllo e la comunicazione di tali
violazioni dei dati personali all'interessato;
|
j)
|
il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali; o
|
k)
|
le procedure stragiudiziali e di altro
tipo per comporre le controversie tra titolari del trattamento e
interessati in materia di trattamento, fatti salvi i diritti degli
interessati ai sensi degli articoli 77 e 79.
|
3. Oltre all'adesione ai codici di condotta
approvati ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo e aventi
validità generale a norma del paragrafo 9 del presente articolo da parte
di titolari o responsabili soggetti al presente regolamento, possono
aderire a tali codici di condotta anche i titolari del trattamento o i
responsabili del trattamento che non sono soggetti al presente
regolamento ai sensi dell'articolo 3, al fine di fornire adeguate
garanzie nel quadro dei trasferimenti di dati personali verso paesi
terzi o organizzazioni internazionali alle condizioni di cui
all'articolo 46, paragrafo 2, lettera e). Detti titolari del trattamento
o responsabili del trattamento assumono l'impegno vincolante e
azionabile, mediante strumenti contrattuali o di altro tipo
giuridicamente vincolanti, di applicare le stesse adeguate garanzie
anche per quanto riguarda i diritti degli interessati.
4. Il codice di condotta di cui al paragrafo 2
del presente articolo contiene i meccanismi che consentono all'organismo
di cui all'articolo 41, paragrafo 1, di effettuare il controllo
obbligatorio del rispetto delle norme del codice da parte dei titolari
del trattamento o dei responsabili del trattamento che si impegnano ad
applicarlo, fatti salvi i compiti e i poteri delle autorità di controllo
competenti ai sensi degli articoli 55 o 56.
5. Le associazioni e gli altri organismi di cui
al paragrafo 2 del presente articolo che intendono elaborare un codice
di condotta o modificare o prorogare un codice esistente sottopongono il
progetto di codice, la modifica o la proroga all'autorità di controllo
competente ai sensi dell'articolo 55. L'autorità di controllo esprime un
parere sulla conformità al presente regolamento del progetto di codice,
della modifica o della proroga e approva tale progetto, modifica o
proroga, se ritiene che offra in misura sufficiente garanzie adeguate.
6. Qualora il progetto di codice, la modifica o
la proroga siano approvati ai sensi dell'articolo 55, e se il codice di
condotta in questione non si riferisce alle attività di trattamento in
vari Stati membri, l'autorità di controllo registra e pubblica il
codice.
7. Qualora il progetto di codice di condotta si
riferisca alle attività di trattamento in vari Stati membri, prima di
approvare il progetto, la modifica o la proroga, l'autorità di controllo
che è competente ai sensi dell'articolo 55 lo sottopone, tramite la
procedura di cui all'articolo 63, al comitato, il quale formula un
parere sulla conformità al presente regolamento del progetto di codice,
della modifica o della proroga o, nel caso di cui al paragrafo 3 del
presente articolo, sulla previsione di adeguate garanzie.
8. Qualora il parere di cui al paragrafo 7
confermi che il progetto di codice di condotta, la modifica o la proroga
è conforme al presente regolamento o, nel caso di cui al paragrafo 3,
fornisce adeguate garanzie, il comitato trasmette il suo parere alla
Commissione.
9. La Commissione può decidere, mediante atti di
esecuzione, che il codice di condotta, la modifica o la proroga
approvati, che le sono stati sottoposti ai sensi del paragrafo 8 del
presente articolo, hanno validità generale all'interno dell'Unione. Tali
atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo 93, paragrafo 2.
10. La Commissione provvede a dare un'adeguata
pubblicità dei codici approvati per i quali è stata decisa la validità
generale ai sensi del paragrafo 9.
11. Il comitato raccoglie in un registro tutti i
codici di condotta, le modifiche e le proroghe approvati e li rende
pubblici mediante mezzi appropriati.
Articolo 41
Monitoraggio dei codici di condotta approvati
1. Fatti salvi i compiti e i poteri dell'autorità
di controllo competente di cui agli articoli 57 e 58, il controllo
della conformità con un codice di condotta ai sensi dell'articolo 40 può
essere effettuato da un organismo in possesso del livello adeguato di
competenze riguardo al contenuto del codice e del necessario
accreditamento a tal fine dell'autorità di controllo competente.
2. L'organismo di cui al paragrafo 1 può essere accreditato a monitorare l'osservanza di un codice di condotta se esso ha:
a)
|
dimostrato in modo convincente
all'autorità di controllo competente di essere indipendente e competente
riguardo al contenuto del codice;
|
b)
|
istituito procedure che gli consentono
di valutare l'ammissibilità dei titolari del trattamento e dei
responsabili del trattamento in questione ad applicare il codice, di
controllare che detti titolari e responsabili ne rispettino le
disposizioni e di riesaminarne periodicamente il funzionamento;
|
c)
|
istituito procedure e strutture atte a
gestire i reclami relativi a violazioni del codice o il modo in cui il
codice è stato o è attuato da un titolare del trattamento o un
responsabile del trattamento e a rendere dette procedure e strutture
trasparenti per gli interessati e il pubblico; e
|
d)
|
dimostrato in modo convincente
all'autorità di controllo competente che i compiti e le funzioni da esso
svolti non danno adito a conflitto di interessi.
|
3. L'autorità di controllo competente presenta al
comitato il progetto di criteri per l'accreditamento dell'organismo di
cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai sensi del meccanismo di
coerenza di cui all'articolo 63.
4. Fatti salvi i compiti e i poteri dell'autorità
di controllo competente e le disposizioni del capo VIII, un organismo
di cui al paragrafo 1 del presente articolo adotta, stanti garanzie
appropriate, le opportune misure in caso di violazione del codice da
parte di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento, tra
cui la sospensione o l'esclusione dal codice del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento. Esso informa l'autorità
di controllo competente di tali misure e dei motivi della loro adozione.
5. L'autorità di controllo competente revoca
l'accreditamento dell'organismo di cui al paragrafo 1, se le condizioni
per l'accreditamento non sono, o non sono più, rispettate o se le misure
adottate dall'organismo violano il presente regolamento.
6. Il presente articolo non si applica al trattamento effettuato da autorità pubbliche e da organismi pubblici.
Articolo 42
Certificazione
1. Gli Stati membri, le autorità di controllo, il
comitato e la Commissione incoraggiano, in particolare a livello di
Unione, l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione
dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati allo scopo di
dimostrare la conformità al presente regolamento dei trattamenti
effettuati dai titolari del trattamento e dai responsabili del
trattamento. Sono tenute in considerazione le esigenze specifiche delle
micro, piccole e medie imprese.
2. Oltre all'adesione dei titolari del
trattamento o dei responsabili del trattamento soggetti al presente
regolamento, i meccanismi, i sigilli o i marchi approvati ai sensi del
paragrafo 5 del presente articolo, possono essere istituiti al fine di
dimostrare la previsione di garanzie appropriate da parte dei titolari
del trattamento o responsabili del trattamento non soggetti al presente
regolamento ai sensi dell'articolo 3, nel quadro dei trasferimenti di
dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali alle
condizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera f). Detti
titolari del trattamento o responsabili del trattamento assumono
l'impegno vincolante e azionabile, mediante strumenti contrattuali o di
altro tipo giuridicamente vincolanti, di applicare le stesse adeguate
garanzie anche per quanto riguarda i diritti degli interessati.
3. La certificazione è volontaria e accessibile tramite una procedura trasparente.
4. La certificazione ai sensi del presente
articolo non riduce la responsabilità del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento riguardo alla conformità al presente
regolamento e lascia impregiudicati i compiti e i poteri delle autorità
di controllo competenti a norma degli articoli 55 o 56.
5. La certificazione ai sensi del presente
articolo è rilasciata dagli organismi di certificazione di cui
all'articolo 43 o dall'autorità di controllo competente in base ai
criteri approvati da tale autorità di controllo competente ai sensi
dell'articolo 58, paragrafo 3, o dal comitato, ai sensi dell'articolo
63. Ove i criteri siano approvati dal comitato, ciò può risultare in una
certificazione comune, il sigillo europeo per la protezione dei dati.
6. Il titolare del trattamento o il responsabile
del trattamento che sottopone il trattamento effettuato al meccanismo di
certificazione fornisce all'organismo di certificazione di cui
all'articolo 43 o, ove applicabile, all'autorità di controllo competente
tutte le informazioni e l'accesso alle attività di trattamento
necessarie a espletare la procedura di certificazione.
7. La certificazione è rilasciata al titolare del
trattamento o responsabile del trattamento per un periodo massimo di
tre anni e può essere rinnovata alle stesse condizioni purché continuino
a essere soddisfatti i requisiti pertinenti. La certificazione è
revocata, se del caso, dagli organismi di certificazione di cui
all'articolo 43 o dall'autorità di controllo competente, a seconda dei
casi, qualora non siano o non siano più soddisfatti i requisiti per la
certificazione.
8. Il comitato raccoglie in un registro tutti i
meccanismi di certificazione e i sigilli e i marchi di protezione dei
dati e li rende pubblici con qualsiasi mezzo appropriato.
Articolo 43
Organismi di certificazione
1. Fatti salvi i compiti e i poteri dell'autorità
di controllo competente di cui agli articoli 57 e 58, gli organismi di
certificazione in possesso del livello adeguato di competenze riguardo
alla protezione dei dati, rilasciano e rinnovano la certificazione, dopo
averne informato l'autorità di controllo al fine di consentire alla
stessa di esercitare i suoi poteri a norma dell'articolo 58, paragrafo
2, lettera h), ove necessario. Gli Stati membri garantiscono che tali
organismi di certificazione siano accreditati da uno o entrambi dei
seguenti organismi:
a)
|
dall'autorità di controllo competente ai sensi degli articoli 55 o 56;
|
b)
|
dall'organismo nazionale di
accreditamento designato in virtù del regolamento (CE) n. 765/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio (20)
conformemente alla norma EN-ISO/IEC 17065/2012 e ai requisiti
aggiuntivi stabiliti dall'autorità di controllo competente ai sensi
degli articoli 55 o 56.
|
2. Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 sono accreditati in conformità di tale paragrafo solo se:
a)
|
hanno dimostrato in modo convincente
all'autorità di controllo competente di essere indipendenti e competenti
riguardo al contenuto della certificazione;
|
b)
|
si sono impegnati a rispettare i
criteri di cui all'articolo 42, paragrafo 5, e approvati dall'autorità
di controllo competente ai sensi degli articoli 55 o 56 o dal comitato,
ai sensi dell'articolo 63;
|
c)
|
hanno istituito procedure per il
rilascio, il riesame periodico e il ritiro delle certificazioni, dei
sigilli e dei marchi di protezione dei dati;
|
d)
|
hanno istituito procedure e strutture
atte a gestire i reclami relativi a violazioni della certificazione o il
modo in cui la certificazione è stata o è attuata dal titolare del
trattamento o dal responsabile del trattamento e a rendere dette
procedure e strutture trasparenti per gli interessati e il pubblico; e
|
e)
|
hanno dimostrato in modo convincente
all'autorità di controllo competente che i compiti e le funzioni da loro
svolti non danno adito a conflitto di interessi.
|
3. L'accreditamento degli organi di
certificazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo ha luogo
in base ai criteri approvati dall'autorità di controllo competente ai
sensi degli articoli 55 o 56 o dal comitato, ai sensi dell'articolo 63.
In caso di accreditamento ai sensi del paragrafo 1, lettera b), del
presente articolo, tali requisiti integrano quelli previsti dal
regolamento (CE) n. 765/2008 nonché le norme tecniche che definiscono i
metodi e le procedure degli organismi di certificazione.
4. Gli organismi di certificazione di cui al
paragrafo 1 sono responsabili della corretta valutazione che comporta la
certificazione o la revoca di quest'ultima, fatta salva la
responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento riguardo alla conformità al presente regolamento.
L'accreditamento è rilasciato per un periodo massimo di cinque anni e
può essere rinnovato alle stesse condizioni purché l'organismo di
certificazione soddisfi i requisiti.
5. L'organismo di certificazione di cui al
paragrafo 1 trasmette all'autorità di controllo competente i motivi del
rilascio o della revoca della certificazione richiesta.
6. I requisiti di cui al paragrafo 3 del presente
articolo e i criteri di cui all'articolo 42, paragrafo 5, sono resi
pubblici dall'autorità di controllo in forma facilmente accessibile. Le
autorità di controllo provvedono a trasmetterli anche al comitato. Il
comitato raccoglie in un registro tutti i meccanismi di certificazione e
i sigilli di protezione dei dati e li rende pubblici con qualsiasi
mezzo appropriato.
7. Fatto salvo il capo VIII, l'autorità di
controllo competente o l'organismo nazionale di accreditamento revoca
l'accreditamento di un organismo di certificazione di cui al paragrafo 1
del presente articolo, se le condizioni per l'accreditamento non sono, o
non sono più, rispettate o se le misure adottate da un organismo di
certificazione violano il presente regolamento.
8. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 92 al fine di
precisare i requisiti di cui tenere conto per i meccanismi di
certificazione della protezione dei dati di cui all'articolo 42,
paragrafo 1.
9. La Commissione può adottare atti di esecuzione
per stabilire norme tecniche riguardanti i meccanismi di certificazione
e i sigilli e marchi di protezione dei dati e le modalità per
promuovere e riconoscere tali meccanismi di certificazione, i sigilli e
marchi di protezione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.
CAPO V
Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Articolo 44
Principio generale per il trasferimento
Qualunque trasferimento di dati personali oggetto
di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il
trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale,
compresi trasferimenti successivi di dati personali da un paese terzo o
un'organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un'altra
organizzazione internazionale, ha luogo soltanto se il titolare del
trattamento e il responsabile del trattamento rispettano le condizioni
di cui al presente capo, fatte salve le altre disposizioni del presente
regolamento. Tutte le disposizioni del presente capo sono applicate al
fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche
garantito dal presente regolamento non sia pregiudicato.
Articolo 45
Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza
1. Il trasferimento di dati personali verso un
paese terzo o un'organizzazione internazionale è ammesso se la
Commissione ha deciso che il paese terzo, un territorio o uno o più
settori specifici all'interno del paese terzo, o l'organizzazione
internazionale in questione garantiscono un livello di protezione
adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni
specifiche.
2. Nel valutare l'adeguatezza del livello di
protezione, la Commissione prende in considerazione in particolare i
seguenti elementi:
a)
|
lo stato di diritto, il rispetto dei
diritti umani e delle libertà fondamentali, la pertinente legislazione
generale e settoriale (anche in materia di sicurezza pubblica, difesa,
sicurezza nazionale, diritto penale e accesso delle autorità pubbliche
ai dati personali), così come l'attuazione di tale legislazione, le
norme in materia di protezione dei dati, le norme professionali e le
misure di sicurezza, comprese le norme per il trasferimento successivo
dei dati personali verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione
internazionale osservate nel paese o dall'organizzazione internazionale
in questione, la giurisprudenza nonché i diritti effettivi e azionabili
degli interessati e un ricorso effettivo in sede amministrativa e
giudiziaria per gli interessati i cui dati personali sono oggetto di
trasferimento;
|
b)
|
l'esistenza e l'effettivo funzionamento
di una o più autorità di controllo indipendenti nel paese terzo o cui è
soggetta un'organizzazione internazionale, con competenza per garantire
e controllare il rispetto delle norme in materia di protezione dei
dati, comprensiva di adeguati poteri di esecuzione, per assistere e
fornire consulenza agli interessati in merito all'esercizio dei loro
diritti e cooperare con le autorità di controllo degli Stati membri; e
|
c)
|
gli impegni internazionali assunti dal
paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione o altri
obblighi derivanti da convenzioni o strumenti giuridicamente vincolanti
come pure dalla loro partecipazione a sistemi multilaterali o regionali,
in particolare in relazione alla protezione dei dati personali.
|
3. La Commissione, previa valutazione
dell'adeguatezza del livello di protezione, può decidere, mediante atti
di esecuzione, che un paese terzo, un territorio o uno o più settori
specifici all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione
internazionale garantiscono un livello di protezione adeguato ai sensi
del paragrafo 2 del presente articolo. L'atto di esecuzione prevede un
meccanismo di riesame periodico, almeno ogni quattro anni, che tenga
conto di tutti gli sviluppi pertinenti nel paese terzo o
nell'organizzazione internazionale. L'atto di esecuzione specifica il
proprio ambito di applicazione geografico e settoriale e, ove
applicabile, identifica la o le autorità di controllo di cui al
paragrafo 2, lettera b), del presente articolo. L'atto di esecuzione è
adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo
2.
4. La Commissione controlla su base continuativa
gli sviluppi nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali che
potrebbero incidere sul funzionamento delle decisioni adottate a norma
del paragrafo 3 del presente articolo e delle decisioni adottate sulla
base dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE.
5. Se risulta dalle informazioni disponibili, in
particolare in seguito al riesame di cui al paragrafo 3 del presente
articolo, che un paese terzo, un territorio o uno o più settori
specifici all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione
internazionale non garantiscono più un livello di protezione adeguato ai
sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione revoca,
modifica o sospende nella misura necessaria la decisione di cui al
paragrafo 3 del presente articolo mediante atti di esecuzione senza
effetto retroattivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2, o, in casi di
estrema urgenza, secondo la procedura di cui all'articolo 93,
paragrafo 3.
Per imperativi motivi di urgenza debitamente
giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente
applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3.
6. La Commissione avvia consultazioni con il
paese terzo o l'organizzazione internazionale per porre rimedio alla
situazione che ha motivato la decisione di cui al paragrafo 5.
7. Una decisione ai sensi del paragrafo 5 del
presente articolo lascia impregiudicato il trasferimento di dati
personali verso il paese terzo, il territorio o uno o più settori
specifici all'interno del paese terzo, o verso l'organizzazione
internazionale in questione, a norma degli articoli da 46 a 49.
8. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
e sul suo sito web l'elenco dei paesi terzi, dei territori e settori
specifici all'interno di un paese terzo, e delle organizzazioni
internazionali per i quali ha deciso che è o non è più garantito un
livello di protezione adeguato.
9. Le decisioni adottate dalla Commissione in
base all'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE restano in
vigore fino a quando non sono modificate, sostituite o abrogate da una
decisione della Commissione adottata conformemente al paragrafo 3 o 5
del presente articolo.
Articolo 46
Trasferimento soggetto a garanzie adeguate
1. In mancanza di una decisione ai sensi
dell'articolo 45, paragrafo 3, il titolare del trattamento o il
responsabile del trattamento può trasferire dati personali verso un
paese terzo o un'organizzazione internazionale solo se ha fornito
garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di
diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi.
2. Possono costituire garanzie adeguate di cui al
paragrafo 1 senza necessitare di autorizzazioni specifiche da parte di
un'autorità di controllo:
a)
|
uno strumento giuridicamente vincolante e avente efficacia esecutiva tra autorità pubbliche o organismi pubblici;
|
b)
|
le norme vincolanti d'impresa in conformità dell'articolo 47;
|
c)
|
le clausole tipo di protezione dei dati
adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo 93, paragrafo 2;
|
d)
|
le clausole tipo di protezione dei dati
adottate da un'autorità di controllo e approvate dalla Commissione
secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2;
|
e)
|
un codice di condotta approvato a norma
dell'articolo 40,unitamente all'impegno vincolante ed esecutivo da
parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento
nel paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto
riguarda i diritti degli interessati; o
|
f)
|
un meccanismo di certificazione
approvato a norma dell'articolo 42, unitamente all'impegno vincolante ed
esigibile da parte del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento nel paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche per
quanto riguarda i diritti degli interessati.
|
3. Fatta salva l'autorizzazione dell'autorità di
controllo competente, possono altresì costituire in particolare garanzie
adeguate di cui al paragrafo 1:
a)
|
le clausole contrattuali tra il
titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e il titolare
del trattamento, il responsabile del trattamento o il destinatario dei
dati personali nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale; o
|
b)
|
le disposizioni da inserire in accordi
amministrativi tra autorità pubbliche o organismi pubblici che
comprendono diritti effettivi e azionabili per gli interessati.
|
4. L'autorità di controllo applica il meccanismo
di coerenza di cui all'articolo 63 nei casi di cui al paragrafo 3 del
presente articolo.
5. Le autorizzazioni rilasciate da uno Stato
membro o dall'autorità di controllo in base all'articolo 26,
paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE restano valide fino a quando non
vengono modificate, sostituite o abrogate, se necessario, dalla medesima
autorità di controllo. Le decisioni adottate dalla Commissione in base
all'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE restano in vigore
fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate, se
necessario, da una decisione della Commissione adottata conformemente al
paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 47
Norme vincolanti d'impresa
1. L'autorità di controllo competente approva le
norme vincolanti d'impresa in conformità del meccanismo di coerenza di
cui all'articolo 63, a condizione che queste:
a)
|
siano giuridicamente vincolanti e si
applichino a tutti i membri interessati del gruppo imprenditoriale o del
gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune, compresi i
loro dipendenti;
|
b)
|
conferiscano espressamente agli interessati diritti azionabili in relazione al trattamento dei loro dati personali; e
|
c)
|
soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2.
|
2. Le norme vincolanti d'impresa di cui al paragrafo 1 specificano almeno:
a)
|
la struttura e le coordinate di
contatto del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono
un'attività economica comune e di ciascuno dei suoi membri;
|
b)
|
i trasferimenti o il complesso di
trasferimenti di dati, in particolare le categorie di dati personali, il
tipo di trattamento e relative finalità, il tipo di interessati cui si
riferiscono i dati e l'identificazione del paese terzo o dei paesi terzi
in questione;
|
c)
|
la loro natura giuridicamente vincolante, a livello sia interno che esterno;
|
d)
|
l'applicazione dei principi generali di
protezione dei dati, in particolare in relazione alla limitazione della
finalità, alla minimizzazione dei dati, alla limitazione del periodo di
conservazione, alla qualità dei dati, alla protezione fin dalla
progettazione e alla protezione per impostazione predefinita, alla base
giuridica del trattamento e al trattamento di categorie particolari di
dati personali, le misure a garanzia della sicurezza dei dati e i
requisiti per i trasferimenti successivi ad organismi che non sono
vincolati dalle norme vincolanti d'impresa;
|
e)
|
i diritti dell'interessato in relazione
al trattamento e i mezzi per esercitarli, compresi il diritto di non
essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione ai sensi dell'articolo 22, il
diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente e di
ricorrere alle autorità giurisdizionali competenti degli Stati membri
conformemente all'articolo 79, e il diritto di ottenere riparazione e,
se del caso, il risarcimento per violazione delle norme vincolanti
d'impresa;
|
f)
|
il fatto che il titolare del
trattamento o il responsabile del trattamento stabilito nel territorio
di uno Stato membro si assume la responsabilità per qualunque violazione
delle norme vincolanti d'impresa commesse da un membro interessato non
stabilito nell'Unione; il titolare del trattamento o il responsabile del
trattamento può essere esonerato in tutto o in parte da tale
responsabilità solo se dimostra che l'evento dannoso non è imputabile al
membro in questione;
|
g)
|
le modalità in base alle quali sono
fornite all'interessato le informazioni sulle norme vincolanti
d'impresa, in particolare sulle disposizioni di cui alle lettere d), e) e
f), in aggiunta alle informazioni di cui agli articoli 13 e 14;
|
h)
|
i compiti di qualunque responsabile
della protezione dei dati designato ai sensi dell'articolo 35 o di ogni
altra persona o entità incaricata del controllo del rispetto delle norme
vincolanti d'impresa all'interno del gruppo imprenditoriale o del
gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune e il
controllo della formazione e della gestione dei reclami;
|
i)
|
le procedure di reclamo;
|
j)
|
i meccanismi all'interno del gruppo
imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività
economica comune per garantire la verifica della conformità alle norme
vincolanti d'impresa. Tali meccanismi comprendono verifiche sulla
protezione dei dati e metodi per assicurare provvedimenti correttivi
intesi a proteggere i diritti dell'interessato. I risultati di tale
verifica dovrebbero essere comunicati alla persona o entità di cui alla
lettera h) e all'organo amministrativo dell'impresa controllante del
gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività
economica comune e dovrebbero essere disponibili su richiesta
all'autorità di controllo competente;
|
k)
|
i meccanismi per riferire e registrare le modifiche delle norme e comunicarle all'autorità di controllo;
|
l)
|
il meccanismo di cooperazione con
l'autorità di controllo per garantire la conformità da parte di ogni
membro del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono
un'attività economica comune, in particolare la messa a disposizione
dell'autorità di controllo dei risultati delle verifiche delle misure di
cui alla lettera j);
|
m)
|
i meccanismi per segnalare all'autorità
di controllo competente ogni requisito di legge cui è soggetto un
membro del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono
un'attività economica comune in un paese terzo che potrebbe avere
effetti negativi sostanziali sulle garanzie fornite dalle norme
vincolanti d'impresa; e
|
n)
|
l'appropriata formazione in materia di protezione dei dati al personale che ha accesso permanente o regolare ai dati personali.
|
3. La Commissione può specificare il formato e le
procedure per lo scambio di informazioni tra titolari del trattamento,
responsabili del trattamento e autorità di controllo in merito alle
norme vincolanti d'impresa ai sensi del presente articolo. Tali atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo 93, paragrafo 2.
Articolo 48
Trasferimento o comunicazione non autorizzati dal diritto dell'Unione
Le sentenze di un'autorità giurisdizionale e le
decisioni di un'autorità amministrativa di un paese terzo che dispongono
il trasferimento o la comunicazione di dati personali da parte di un
titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento possono
essere riconosciute o assumere qualsivoglia carattere esecutivo soltanto
se basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo
richiedente e l'Unione o un suo Stato membro, ad esempio un trattato di
mutua assistenza giudiziaria, fatti salvi gli altri presupposti di
trasferimento a norma del presente capo.
Articolo 49
Deroghe in specifiche situazioni
1. In mancanza di una decisione di adeguatezza ai
sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, o di garanzie adeguate ai sensi
dell'articolo 46, comprese le norme vincolanti d'impresa, è ammesso il
trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un
paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto se si verifica
una delle seguenti condizioni:
a)
|
l'interessato abbia esplicitamente
acconsentito al trasferimento proposto, dopo essere stato informato dei
possibili rischi di siffatti trasferimenti per l'interessato, dovuti
alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate;
|
b)
|
il trasferimento sia necessario
all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare
del trattamento ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate
su istanza dell'interessato;
|
c)
|
il trasferimento sia necessario per la
conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra il titolare del
trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a favore
dell'interessato;
|
d)
|
il trasferimento sia necessario per importanti motivi di interesse pubblico;
|
e)
|
il trasferimento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
|
f)
|
il trasferimento sia necessario per
tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone,
qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di
prestare il proprio consenso;
|
g)
|
il trasferimento sia effettuato a
partire da un registro che, a norma del diritto dell'Unione o degli
Stati membri, mira a fornire informazioni al pubblico e può esser
consultato tanto dal pubblico in generale quanto da chiunque sia in
grado di dimostrare un legittimo interesse, solo a condizione che
sussistano i requisiti per la consultazione previsti dal diritto
dell'Unione o degli Stati membri.
|
Se non è possibile basare il trasferimento su una
disposizione dell'articolo 45 o 46, comprese le disposizioni sulle norme
vincolanti d'impresa, e nessuna delle deroghe in specifiche situazioni a
norma del primo comma del presente paragrafo è applicabile, il
trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale
sia ammesso soltanto se non è ripetitivo, riguarda un numero limitato di
interessati, è necessario per il perseguimento degli interessi
legittimi cogenti del titolare del trattamento, su cui non prevalgano
gli interessi o i diritti e le libertà dell'interessato, e qualora il
titolare e del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative
al trasferimento e sulla base di tale valutazione abbia fornito garanzie
adeguate relativamente alla protezione dei dati personali. Il titolare
del trattamento informa del trasferimento l'autorità di controllo. In
aggiunta alla fornitura di informazioni di cui agli articoli 13 e 14, il
titolare del trattamento informa l'interessato del trasferimento e
degli interessi legittimi cogenti perseguiti.
2. Il trasferimento di cui al paragrafo 1, primo
comma, lettera g), non può riguardare la totalità dei dati personali o
intere categorie di dati personali contenute nel registro. Se il
registro è destinato a essere consultato da persone aventi un legittimo
interesse, il trasferimento è ammesso soltanto su richiesta di tali
persone o qualora tali persone ne siano i destinatari.
3. Il primo comma, lettere a), b) e c), e il
secondo comma del paragrafo 1 non si applicano alle attività svolte
dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri.
4. L'interesse pubblico di cui al paragrafo 1,
primo comma, lettera d), è riconosciuto dal diritto dell'Unione o dal
diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.
5. In mancanza di una decisione di adeguatezza,
il diritto dell'Unione o degli Stati membri può, per importanti motivi
di interesse pubblico, fissare espressamente limiti al trasferimento di
categorie specifiche di dati verso un paese terzo o un'organizzazione
internazionale. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla
Commissione.
6. Il titolare del trattamento o il responsabile
del trattamento attesta nel registro di cui all'articolo 30 la
valutazione e le garanzie adeguate di cui al paragrafo 1, secondo comma,
del presente articolo.
Articolo 50
Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali
In relazione ai paesi terzi e alle organizzazioni
internazionali, la Commissione e le autorità di controllo adottano
misure appropriate per:
a)
|
sviluppare meccanismi di cooperazione
internazionale per facilitare l'applicazione efficace della legislazione
sulla protezione dei dati personali;
|
b)
|
prestare assistenza reciproca a livello
internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione
dei dati personali, in particolare mediante notificazione, deferimento
dei reclami, assistenza alle indagini e scambio di informazioni, fatte
salve garanzie adeguate per la protezione dei dati personali e gli altri
diritti e libertà fondamentali;
|
c)
|
coinvolgere le parti interessate
pertinenti in discussioni e attività dirette a promuovere la
cooperazione internazionale nell'applicazione della legislazione sulla
protezione dei dati personali;
|
d)
|
promuovere lo scambio e la
documentazione delle legislazioni e prassi in materia di protezione dei
dati personali, compresi i conflitti di giurisdizione con paesi terzi.
|
CAPO VI
Autorità di controllo indipendenti
Articolo 51
Autorità di controllo
1. Ogni Stato membro dispone che una o più
autorità pubbliche indipendenti siano incaricate di sorvegliare
l'applicazione del presente regolamento al fine di tutelare i diritti e
le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al
trattamento e di agevolare la libera circolazione dei dati personali
all'interno dell'Unione (l'«autorità di controllo»).
2. Ogni autorità di controllo contribuisce alla
coerente applicazione del presente regolamento in tutta l'Unione. A tale
scopo, le autorità di controllo cooperano tra loro e con la
Commissione, conformemente al capo VII.
3. Qualora in uno Stato membro siano istituite
più autorità di controllo, detto Stato membro designa l'autorità di
controllo che rappresenta tali autorità nel comitato e stabilisce il
meccanismo in base al quale le altre autorità si conformano alle norme
relative al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.
4. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le
disposizioni di legge adottate ai sensi del presente capo al più tardi
entro 25 maggio 2018, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.
Articolo 52
Indipendenza
1. Ogni autorità di controllo agisce in piena
indipendenza nell'adempimento dei propri compiti e nell'esercizio dei
propri poteri conformemente al presente regolamento.
2. Nell'adempimento dei rispettivi compiti e
nell'esercizio dei rispettivi poteri previsti dal presente regolamento,
il membro o i membri di ogni autorità di controllo non subiscono
pressioni esterne, né dirette, né indirette, e non sollecitano né
accettano istruzioni da alcuno.
3. Il membro o i membri dell'autorità di
controllo si astengono da qualunque azione incompatibile con le loro
funzioni e per tutta la durata del mandato non possono esercitare alcuna
altra attività incompatibile, remunerata o meno.
4. Ogni Stato membro provvede affinché ogni
autorità di controllo sia dotata delle risorse umane, tecniche e
finanziarie, dei locali e delle infrastrutture necessari per l'effettivo
adempimento dei suoi compiti e l'esercizio dei propri poteri, compresi
quelli nell'ambito dell'assistenza reciproca, della cooperazione e della
partecipazione al comitato.
5. Ogni Stato membro provvede affinché ogni
autorità di controllo selezioni e disponga di proprio personale,
soggetto alla direzione esclusiva del membro o dei membri dell'autorità
di controllo interessata.
6. Ogni Stato membro provvede affinché ogni
autorità di controllo sia soggetta a un controllo finanziario che non ne
pregiudichi l'indipendenza e disponga di bilanci annuali, separati e
pubblici, che possono far parte del bilancio generale statale o
nazionale.
Articolo 53
Condizioni generali per i membri dell'autorità di controllo
1. Gli Stati membri dispongono che ciascun membro
delle rispettive autorità di controllo sia nominato attraverso una
procedura trasparente:
—
|
dal rispettivo parlamento;
|
—
|
dal rispettivo governo;
|
—
|
dal rispettivo capo di Stato; oppure
|
—
|
da un organismo indipendente incaricato della nomina a norma del diritto dello Stato membro.
|
2. Ogni membro possiede le qualifiche,
l'esperienza e le competenze, in particolare nel settore della
protezione dei dati personali, richieste per l'esercizio delle sue
funzioni e dei suoi poteri.
3. Il mandato dei membri cessa alla scadenza del
termine o in caso di dimissioni volontarie o di provvedimento d'ufficio,
a norma del diritto dello Stato membro interessato.
4. Un membro è rimosso solo in casi di colpa
grave o se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio
delle sue funzioni.
Articolo 54
Norme sull'istituzione dell'autorità di controllo
1. Ogni Stato membro prevede con legge tutte le condizioni seguenti:
a)
|
l'istituzione di ogni autorità di controllo;
|
b)
|
le qualifiche e le condizioni di idoneità richieste per essere nominato membro di ogni autorità di controllo;
|
c)
|
le norme e le procedure per la nomina del membro o dei membri di ogni autorità di controllo;
|
d)
|
la durata del mandato del membro o dei
membri di ogni autorità di controllo non inferiore a quattro anni, salvo
per le prime nomine dopo 24 maggio 2016, alcune delle quali possono
avere una durata inferiore qualora ciò sia necessario per tutelare
l'indipendenza dell'autorità di controllo mediante una procedura di
nomina scaglionata;
|
e)
|
l'eventuale rinnovabilità e, in caso
positivo, il numero di rinnovi del mandato del membro o dei membri di
ogni autorità di controllo;
|
f)
|
le condizioni che disciplinano gli
obblighi del membro o dei membri e del personale di ogni autorità di
controllo, i divieti relativi ad attività, professioni e benefici
incompatibili con tali obblighi durante e dopo il mandato e le regole
che disciplinano la cessazione del rapporto di lavoro.
|
2. Il membro o i membri e il personale di ogni
autorità di controllo sono tenuti, in virtù del diritto dell'Unione o
degli Stati membri, al segreto professionale in merito alle informazioni
riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei loro compiti o
nell'esercizio dei loro poteri, sia durante che dopo il mandato. Per
tutta la durata del loro mandato, tale obbligo del segreto professionale
si applica in particolare alle segnalazioni da parte di persone fisiche
di violazioni del presente regolamento.
Articolo 55
Competenza
1. Ogni autorità di controllo è competente a
eseguire i compiti assegnati e a esercitare i poteri a essa conferiti a
norma del presente regolamento nel territorio del rispettivo Stato
membro.
2. Se il trattamento è effettuato da autorità
pubbliche o organismi privati che agiscono sulla base dell'articolo 6,
paragrafo 1, lettera c) o e), è competente l'autorità di controllo dello
Stato membro interessato. In tal caso, non si applica l'articolo 56.
3. Le autorità di controllo non sono competenti
per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità
giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
Articolo 56
Competenza dell'autorità di controllo capofila
1. Fatto salvo l'articolo 55, l'autorità di
controllo dello stabilimento principale o dello stabilimento unico del
titolare e del trattamento o responsabile del trattamento è competente
ad agire in qualità di autorità di controllo capofila per i trattamenti
transfrontalieri effettuati dal suddetto titolare del trattamento o
responsabile del trattamento, secondo la procedura di cui all'articolo
60.
2. In deroga al paragrafo 1, ogni autorità di
controllo è competente per la gestione dei reclami a essa proposti o di
eventuali violazioni del presente regolamento se l'oggetto riguarda
unicamente uno stabilimento nel suo Stato membro o incide in modo
sostanziale sugli interessati unicamente nel suo Stato membro.
3. Nei casi indicati al paragrafo 2 del presente
articolo, l'autorità di controllo informa senza indugio l'autorità di
controllo capofila in merito alla questione. Entro un termine di tre
settimane da quando è stata informata, l'autorità di controllo capofila
decide se intende o meno trattare il caso secondo la procedura di cui
all'articolo 60, tenendo conto dell'esistenza o meno di uno stabilimento
del titolare del trattamento o responsabile del trattamento nello Stato
membro dell'autorità di controllo che l'ha informata.
4. Qualora l'autorità di controllo capofila
decida di trattare il caso, si applica la procedura di cui
all'articolo 60. L'autorità di controllo che ha informato l'autorità di
controllo capofila può presentare a quest'ultima un progetto di
decisione. L'autorità di controllo capofila tiene nella massima
considerazione tale progetto nella predisposizione del progetto di
decisione di cui all'articolo 60, paragrafo 3.
5. Nel caso in cui l'autorità di controllo
capofila decida di non trattarlo, l'autorità di controllo che ha
informato l'autorità di controllo capofila tratta il caso conformemente
agli articoli 61 e 62.
6. L'autorità di controllo capofila è l'unico
interlocutore del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento in merito al trattamento transfrontaliero effettuato da tale
titolare del trattamento o responsabile del trattamento.
Articolo 57
Compiti
1. Fatti salvi gli altri compiti indicati nel presente regolamento, sul proprio territorio ogni autorità di controllo:
a)
|
sorveglia e assicura l'applicazione del presente regolamento;
|
b)
|
promuove la consapevolezza e favorisce
la comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle
garanzie e ai diritti in relazione al trattamento. Sono oggetto di
particolare attenzione le attività destinate specificamente ai minori;
|
c)
|
fornisce consulenza, a norma del
diritto degli Stati membri, al parlamento nazionale, al governo e ad
altri organismi e istituzioni in merito alle misure legislative e
amministrative relative alla protezione dei diritti e delle libertà
delle persone fisiche con riguardo al trattamento;
|
d)
|
promuove la consapevolezza dei titolari
del trattamento e dei responsabili del trattamento riguardo agli
obblighi imposti loro dal presente regolamento;
|
e)
|
su richiesta, fornisce informazioni
all'interessato in merito all'esercizio dei propri diritti derivanti dal
presente regolamento e, se del caso, coopera a tal fine con le autorità
di controllo di altri Stati membri;
|
f)
|
tratta i reclami proposti da un
interessato, o da un organismo, un'organizzazione o un'associazione ai
sensi dell'articolo 80, e svolge le indagini opportune sull'oggetto del
reclamo e informa il reclamante dello stato e dell'esito delle indagini
entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie
ulteriori indagini o un coordinamento con un'altra autorità di
controllo;
|
g)
|
collabora, anche tramite scambi di
informazioni, con le altre autorità di controllo e presta assistenza
reciproca al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione coerente
del presente regolamento;
|
h)
|
svolge indagini sull'applicazione del
presente regolamento, anche sulla base di informazioni ricevute da
un'altra autorità di controllo o da un'altra autorità pubblica;
|
i)
|
sorveglia gli sviluppi che presentano
un interesse, se e in quanto incidenti sulla protezione dei dati
personali, in particolare l'evoluzione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione e le prassi commerciali;
|
j)
|
adotta le clausole contrattuali tipo di cui all'articolo 28, paragrafo 8, e all'articolo 46, paragrafo 2, lettera d);
|
k)
|
redige e tiene un elenco in relazione
al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai
sensi dell'articolo 35, paragrafo 4;
|
l)
|
offre consulenza sui trattamenti di cui all'articolo 36, paragrafo 2;
|
m)
|
incoraggia l'elaborazione di codici di
condotta ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, e fornisce un parere su
tali codici di condotta e approva quelli che forniscono garanzie
sufficienti, a norma dell'articolo 40, paragrafo 5;
|
n)
|
incoraggia l'istituzione di meccanismi
di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi
di protezione dei dati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, e approva i
criteri di certificazione a norma dell'articolo 42, paragrafo 5;
|
o)
|
ove applicabile, effettua un riesame periodico delle certificazioni rilasciate in conformità dell'articolo 42, paragrafo 7;
|
p)
|
definisce e pubblica i criteri per
l'accreditamento di un organismo per il controllo dei codici di condotta
ai sensi dell'articolo 41 e di un organismo di certificazione ai sensi
dell'articolo 43;
|
q)
|
effettua l'accreditamento di un
organismo per il controllo dei codici di condotta ai sensi dell'articolo
41 e di un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 43;
|
r)
|
autorizza le clausole contrattuali e le altre disposizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 3;
|
s)
|
approva le norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 47;
|
t)
|
contribuisce alle attività del comitato;
|
u)
|
tiene registri interni delle violazioni
del presente regolamento e delle misure adottate in conformità
dell'articolo 58, paragrafo 2; e
|
v)
|
svolge qualsiasi altro compito legato alla protezione dei dati personali.
|
2. Ogni autorità di controllo agevola la
proposizione di reclami di cui al paragrafo 1, lettera f), tramite
misure quali un modulo per la proposizione dei reclami compilabile anche
elettronicamente, senza escludere altri mezzi di comunicazione.
3. Ogni autorità di controllo svolge i propri
compiti senza spese né per l'interessato né, ove applicabile, per il
responsabile della protezione dei dati.
4. Qualora le richieste siano manifestamente
infondate o eccessive, in particolare per il carattere ripetitivo,
l'autorità di controllo può addebitare un contributo spese ragionevole
basato sui costi amministrativi o rifiutarsi di soddisfare la richiesta.
Incombe all'autorità di controllo dimostrare il carattere
manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.
Articolo 58
Poteri
1. Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri di indagine seguenti:
a)
|
ingiungere al titolare del trattamento e
al responsabile del trattamento e, ove applicabile, al rappresentante
del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, di
fornirle ogni informazione di cui necessiti per l'esecuzione dei suoi
compiti;
|
b)
|
condurre indagini sotto forma di attività di revisione sulla protezione dei dati;
|
c)
|
effettuare un riesame delle certificazioni rilasciate in conformità dell'articolo 42, paragrafo 7;
|
d)
|
notificare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento le presunte violazioni del presente regolamento;
|
e)
|
ottenere, dal titolare del trattamento o
dal responsabile del trattamento, l'accesso a tutti i dati personali e a
tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei suoi compiti; e
|
f)
|
ottenere accesso a tutti i locali del
titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, compresi
tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati, in conformità con
il diritto dell'Unione o il diritto processuale degli Stati membri.
|
2. Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri correttivi seguenti:
a)
|
rivolgere avvertimenti al titolare del
trattamento o al responsabile del trattamento sul fatto che i
trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni del
presente regolamento;
|
b)
|
rivolgere ammonimenti al titolare e del
trattamento o al responsabile del trattamento ove i trattamenti abbiano
violato le disposizioni del presente regolamento;
|
c)
|
ingiungere al titolare del trattamento o
al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste
dell'interessato di esercitare i diritti loro derivanti dal presente
regolamento;
|
d)
|
ingiungere al titolare del trattamento o
al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle
disposizioni del presente regolamento, se del caso, in una determinata
maniera ed entro un determinato termine;
|
e)
|
ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all'interessato una violazione dei dati personali;
|
f)
|
imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento;
|
g)
|
ordinare la rettifica, la cancellazione
di dati personali o la limitazione del trattamento a norma degli
articoli 16, 17 e 18 e la notificazione di tali misure ai destinatari
cui sono stati comunicati i dati personali ai sensi dell'articolo 17,
paragrafo 2, e dell'articolo 19;
|
h)
|
revocare la certificazione o ingiungere
all'organismo di certificazione di ritirare la certificazione
rilasciata a norma degli articoli 42 e 43, oppure ingiungere
all'organismo di certificazione di non rilasciare la certificazione se i
requisiti per la certificazione non sono o non sono più soddisfatti;
|
i)
|
infliggere una sanzione amministrativa
pecuniaria ai sensi dell'articolo 83, in aggiunta alle misure di cui al
presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle
circostanze di ogni singolo caso; e
|
j)
|
ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale.
|
3. Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri autorizzativi e consultivi seguenti:
a)
|
fornire consulenza al titolare del trattamento, secondo la procedura di consultazione preventiva di cui all'articolo 36;
|
b)
|
rilasciare, di propria iniziativa o su
richiesta, pareri destinati al parlamento nazionale, al governo dello
Stato membro, oppure, conformemente al diritto degli Stati membri, ad
altri organismi e istituzioni e al pubblico su questioni riguardanti la
protezione dei dati personali;
|
c)
|
autorizzare il trattamento di cui
all'articolo 36, paragrafo 5, se il diritto dello Stato membro richiede
una siffatta autorizzazione preliminare;
|
d)
|
rilasciare un parere sui progetti di codici di condotta e approvarli, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5;
|
e)
|
accreditare gli organismi di certificazione a norma dell'articolo 43;
|
f)
|
rilasciare certificazioni e approvare i criteri di certificazione conformemente all'articolo 42, paragrafo 5;
|
g)
|
adottare le clausole tipo di protezione
dei dati di cui all'articolo 28, paragrafo 8, e all'articolo 46,
paragrafo 2, lettera d);
|
h)
|
autorizzare le clausole contrattuali di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera a);
|
i)
|
autorizzare gli accordi amministrativi di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera b);
|
j)
|
approvare le norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 47.
|
4. L'esercizio da parte di un'autorità di
controllo dei poteri attribuitile dal presente articolo è soggetto a
garanzie adeguate, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il
giusto processo, previste dal diritto dell'Unione e degli Stati membri
conformemente alla Carta.
5. Ogni Stato membro dispone per legge che la sua
autorità di controllo abbia il potere di intentare un'azione o di agire
in sede giudiziale o, ove del caso, stragiudiziale in caso di
violazione del presente regolamento per far rispettare le disposizioni
dello stesso.
6. Ogni Stato membro può prevedere per legge che
la sua autorità di controllo abbia ulteriori poteri rispetto a quelli di
cui ai paragrafi 1, 2 e 3. L'esercizio di tali poteri non pregiudica
l'operatività effettiva del capo VII.
Articolo 59
Relazioni di attività
Ogni autorità di controllo elabora una relazione
annuale sulla propria attività, in cui può figurare un elenco delle
tipologie di violazioni notificate e di misure adottate a norma
dell'articolo 58, paragrafo 2. Tali relazioni sono trasmesse al
parlamento nazionale, al governo e alle altre autorità designate dal
diritto dello Stato membro. Esse sono messe a disposizione del pubblico,
della Commissione e del comitato.
CAPO VII
Cooperazione e coerenza
Articolo 60
Cooperazione tra l'autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate
1. L'autorità di controllo capofila coopera con
le altre autorità di controllo interessate conformemente al presente
articolo nell'impegno per raggiungere un consenso. L'autorità di
controllo capofila e le autorità di controllo interessate si scambiano
tutte le informazioni utili.
2. L'autorità di controllo capofila può chiedere
in qualunque momento alle altre autorità di controllo interessate di
fornire assistenza reciproca a norma dell'articolo 61 e può condurre
operazioni congiunte a norma dell'articolo 62, in particolare per lo
svolgimento di indagini o il controllo dell'attuazione di una misura
riguardante un titolare del trattamento o responsabile del trattamento
stabilito in un altro Stato membro.
3. L'autorità di controllo capofila comunica
senza indugio le informazioni utili sulla questione alle altre autorità
di controllo interessate. Trasmette senza indugio alle altre autorità di
controllo interessate un progetto di decisione per ottenere il loro
parere e tiene debitamente conto delle loro opinioni.
4. Se una delle altre autorità di controllo
interessate solleva un'obiezione pertinente e motivata al progetto di
decisione entro un termine di quattro settimane dopo essere stata
consultata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo,
l'autorità di controllo capofila, ove non dia seguito all'obiezione
pertinente e motivata o ritenga l'obiezione non pertinente o non
motivata, sottopone la questione al meccanismo di coerenza di cui
all'articolo 63.
5. L'autorità di controllo capofila, qualora
intenda dare seguito all'obiezione pertinente e motivata sollevata,
trasmette un progetto di decisione riveduto alle altre autorità di
controllo interessate per ottenere il loro parere. Tale progetto di
decisione riveduto è soggetto alla procedura di cui al paragrafo 4 entro
un termine di due settimane.
6. Se nessuna delle altre autorità di controllo
interessate ha sollevato obiezioni al progetto di decisione trasmesso
dall'autorità di controllo capofila entro il termine di cui ai paragrafi
4 e 5, si deve considerare che l'autorità di controllo capofila e le
autorità di controllo interessate concordano su tale progetto di
decisione e sono da esso vincolate.
7. L'autorità di controllo capofila adotta la
decisione e la notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento
unico del titolare del trattamento o responsabile del trattamento, a
seconda dei casi, e informa le altre autorità di controllo interessate e
il comitato la decisione in questione, compresa una sintesi dei fatti e
delle motivazioni pertinenti. L'autorità di controllo cui è stato
proposto un reclamo informa il reclamante riguardo alla decisione.
8. In deroga al paragrafo 7, in caso di
archiviazione o di rigetto di un reclamo, l'autorità di controllo cui è
stato proposto il reclamo adotta la decisione e la notifica al
reclamante e ne informa il titolare del trattamento.
9. Se l'autorità di controllo capofila e le
autorità di controllo interessate convengono di archiviare o rigettare
parti di un reclamo e di intervenire su altre parti di tale reclamo, è
adottata una decisione separata per ciascuna di tali parti della
questione. L'autorità di controllo capofila adotta la decisione per la
parte riguardante azioni in relazione al titolare del trattamento e la
notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del
responsabile del trattamento o del responsabile del trattamento sul
territorio del suo Stato membro e ne informa il reclamante, mentre
l'autorità di controllo del reclamante adotta la decisione per la parte
riguardante l'archiviazione o il rigetto di detto reclamo, la notifica a
detto reclamante e ne informa il titolare del trattamento o il
responsabile del trattamento.
10. Dopo aver ricevuto la notifica della
decisione dell'autorità di controllo capofila a norma dei paragrafi 7 e
9, il titolare del trattamento o responsabile del trattamento adotta le
misure necessarie per garantire la conformità alla decisione per quanto
riguarda le attività di trattamento nel contesto di tutti i suoi
stabilimenti nell'Unione. Il titolare del trattamento o responsabile del
trattamento notifica le misure adottate per conformarsi alla decisione
all'autorità di controllo capofila, che ne informa le altre autorità di
controllo interessate.
11. Qualora, in circostanze eccezionali,
un'autorità di controllo interessata abbia motivo di ritenere che urga
intervenire per tutelare gli interessi degli interessati, si applica la
procedura d'urgenza di cui all'articolo 66.
12. L'autorità di controllo capofila e le altre
autorità di controllo interessate si scambiano reciprocamente con mezzi
elettronici, usando un modulo standard, le informazioni richieste a
norma del presente articolo.
Articolo 61
Assistenza reciproca
1. Le autorità di controllo si scambiano le
informazioni utili e si prestano assistenza reciproca al fine di attuare
e applicare il presente regolamento in maniera coerente, e mettono in
atto misure per cooperare efficacemente tra loro. L'assistenza reciproca
comprende, in particolare, le richieste di informazioni e le misure di
controllo, quali le richieste di autorizzazioni e consultazioni
preventive e le richieste di effettuare ispezioni e indagini.
2. Ogni autorità di controllo adotta tutte le
misure opportune necessarie per dare seguito alle richieste delle altre
autorità di controllo senza ingiustificato ritardo e comunque entro un
mese dal ricevimento della richiesta. Tali misure possono consistere, in
particolare, nella trasmissione di informazioni utili sullo svolgimento
di un'indagine.
3. La richiesta di assistenza contiene tutte le
informazioni necessarie, compresi lo scopo e i motivi della richiesta.
Le informazioni scambiate sono utilizzate ai soli fini per cui sono
state richieste.
4. L'autorità di controllo richiesta non deve rifiutare di dare seguito alla richiesta, salvo che:
a)
|
non sia competente per trattare l'oggetto della richiesta o per le misure cui deve dare esecuzione; o
|
b)
|
l'accoglimento della richiesta violi le
disposizioni del presente regolamento o il diritto dell'Unione o dello
Stato membro cui è soggetta l'autorità di controllo che riceve la
richiesta.
|
5. L'autorità di controllo richiesta informa
l'autorità di controllo richiedente dell'esito o, a seconda dei casi,
dei progressi delle misure adottate per rispondere alla richiesta.
L'autorità di controllo richiesta deve fornire le motivazioni del
rigetto della richiesta.
6. Di norma, le autorità di controllo richieste
forniscono con mezzi elettronici, usando un modulo standard, le
informazioni richieste da altre autorità di controllo.
7. Le autorità di controllo richieste non
impongono alcuna spesa per le misure da loro adottate a seguito di una
richiesta di assistenza reciproca. Le autorità di controllo possono
concordare disposizioni di indennizzo reciproco per spese specifiche
risultanti dalla prestazione di assistenza reciproca in circostanze
eccezionali.
8. Qualora l'autorità di controllo non fornisca
le informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, entro un
mese dal ricevimento della richiesta di un'altra autorità di controllo,
l'autorità di controllo richiedente può adottare misure provvisorie nel
territorio del suo Stato membro ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1.
Si considera, in tal caso, che urga intervenire ai sensi
dell'articolo 66, paragrafo 1, e che sia necessaria una decisione
vincolante d'urgenza da parte del comitato a norma dell'articolo 66,
paragrafo 2.
9. La Commissione può, mediante atti di
esecuzione, specificare il formato e le procedure per l'assistenza
reciproca di cui al presente articolo e le modalità per lo scambio di
informazioni con mezzi elettronici tra autorità di controllo e tra le
autorità di controllo e il comitato, in particolare il modulo standard
di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Tali atti di esecuzione
sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93,
paragrafo 2.
Articolo 62
Operazioni congiunte delle autorità di controllo
1. Se del caso, le autorità di controllo
conducono operazioni congiunte, incluse indagini congiunte e misure di
contrasto congiunte, cui partecipano membri o personale di autorità di
controllo di altri Stati membri.
2. Qualora il titolare del trattamento o
responsabile del trattamento abbia stabilimenti in vari Stati membri o
qualora esista la probabilità che il trattamento abbia su un numero
significativo di interessati in più di uno Stato membro un impatto
negativo sostanziale, un'autorità di controllo di ogni Stato membro in
questione ha il diritto di partecipare alle operazioni congiunte.
L'autorità di controllo che è competente conformemente all'articolo 56,
paragrafo 1, o all'articolo 56 paragrafo 4, invita l'autorità di
controllo di ogni Stato membro interessato a partecipare all'operazione
congiunta in questione e risponde senza ritardo alle richieste di
partecipazione delle autorità di controllo.
3. Un'autorità di controllo può, in conformità
del diritto degli Stati membri e con l'autorizzazione dell'autorità di
controllo ospitata, conferire poteri, anche d'indagine, ai membri o al
personale dell'autorità di controllo ospitata che partecipano alle
operazioni congiunte o consentire ai membri o al personale dell'autorità
di controllo ospitata, nella misura in cui il diritto dello Stato
membro dell'autorità di controllo ospite lo permette, di esercitare i
loro poteri d'indagine in conformità del diritto dello Stato membro
dell'autorità di controllo ospitata. Tali poteri d'indagine possono
essere esercitati unicamente sotto il controllo e in presenza di membri o
personale dell'autorità di controllo ospite. I membri o il personale
dell'autorità di controllo ospitata sono soggetti al diritto dello Stato
membro dell'autorità di controllo ospite.
4. Qualora, in conformità del paragrafo 1, il
personale di un'autorità di controllo ospitata operi in un altro Stato
membro, lo Stato membro dell'autorità di controllo ospite si assume la
responsabilità del suo operato, compreso l'obbligo di risarcimento, per i
danni causati da detto personale nel corso delle operazioni,
conformemente al diritto dello Stato membro nel cui territorio esso
opera.
5. Lo Stato membro nel cui territorio sono stati
causati i danni risarcisce tali danni alle condizioni applicabili ai
danni causati dal proprio personale. Lo Stato membro dell'autorità di
controllo ospitata il cui personale ha causato danni a terzi nel
territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a tale altro
Stato membro importi corrisposti agli aventi diritto per conto di detti
terzi.
6. Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei
confronti di terzi e fatta eccezione per il paragrafo 5, ciascuno Stato
membro rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere a un altro
Stato membro il risarcimento dei danni di cui al paragrafo 4.
7. Qualora sia prevista un'operazione congiunta e
un'autorità di controllo non si conformi entro un mese all'obbligo di
cui al paragrafo 2, seconda frase, del presente articolo, le altre
autorità di controllo possono adottare misure provvisorie nel territorio
del loro Stato membro ai sensi dell'articolo 55. Si considera, in tal
caso, che urga intervenire ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, e che
siano necessari un parere o una decisione vincolante d'urgenza da parte
del comitato a norma dell'articolo 66, paragrafo 2.
Articolo 63
Meccanismo di coerenza
Al fine di contribuire all'applicazione coerente
del presente regolamento in tutta l'Unione, le autorità di controllo
cooperano tra loro e, se del caso, con la Commissione mediante il
meccanismo di coerenza stabilito nella presente sezione.
Articolo 64
Parere del comitato europeo per la protezione dei dati
1. Il comitato emette un parere ove un'autorità
di controllo competente intenda adottare una delle misure in appresso. A
tal fine, l'autorità di controllo competente comunica il progetto di
decisione al comitato, quando la decisione:
a)
|
è finalizzata a stabilire un elenco di
trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla
protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4;
|
b)
|
riguarda una questione di cui
all'articolo 40, paragrafo 7, relativa alla conformità al presente
regolamento di un progetto di codice di condotta o una modifica o
proroga di un codice di condotta;
|
c)
|
è finalizzata ad approvare i criteri
per l'accreditamento di un organismo ai sensi dell'articolo 41,
paragrafo 3, o di un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo
43, paragrafo 3;
|
d)
|
è finalizzata a determinare clausole
tipo di protezione dei dati di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera
d), e all'articolo 28, paragrafo 8;
|
e)
|
è finalizzata ad autorizzare clausole contrattuali di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera a); oppure
|
f)
|
è finalizzata ad approvare norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 47.
|
2. Qualsiasi autorità di controllo, il presidente
del comitato o la Commissione può richiedere che le questioni di
applicazione generale o che producono effetti in più di uno Stato membro
siano esaminate dal comitato al fine di ottenere un parere, in
particolare se un'autorità di controllo competente non si conforma agli
obblighi relativi all'assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 61 o
alle operazioni congiunte ai sensi dell'articolo 62.
3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, il
comitato emette un parere sulla questione che gli è stata presentata,
purché non abbia già emesso un parere sulla medesima questione. Tale
parere è adottato entro un termine di otto settimane a maggioranza
semplice dei membri del comitato. Tale termine può essere prorogato di
sei settimane, tenendo conto della complessità della questione. Per
quanto riguarda il progetto di decisione di cui al paragrafo 1 trasmesso
ai membri del comitato conformemente al paragrafo 5, il membro che non
abbia sollevato obiezioni entro un termine ragionevole indicato dal
presidente è considerato assentire al progetto di decisione.
4. Senza ingiustificato ritardo, le autorità di
controllo e la Commissione comunicano per via elettronica, usando un
modulo standard, al comitato tutte le informazioni utili, in
particolare, a seconda del caso, una sintesi dei fatti, il progetto di
decisione, i motivi che rendono necessaria l'attuazione di tale misura e
i pareri delle altre autorità di controllo interessate.
5. Il presidente del comitato informa, senza ingiustificato ritardo, con mezzi elettronici:
a)
|
i membri del comitato e la Commissione
di tutte le informazioni utili che sono state comunicate al comitato con
modulo standard. Se necessario, il segretariato del comitato fornisce
una traduzione delle informazioni utili; e
|
b)
|
l'autorità di controllo di cui, secondo i casi, ai paragrafi 1 e 2, e la Commissione in merito al parere, che rende pubblico.
|
6. L'autorità di controllo competente si astiene
dall'adottare il suo progetto di decisione di cui al paragrafo 1 entro
il termine di cui al paragrafo 3.
7. L'autorità di controllo di cui al paragrafo 1
tiene nella massima considerazione il parere del comitato e, entro due
settimane dal ricevimento del parere, comunica per via elettronica,
usando un modulo standard, al presidente del comitato se intende
mantenere o modificare il progetto di decisione e, se del caso, il
progetto di decisione modificato.
8. Se entro il termine di cui al paragrafo 7 del
presente articolo l'autorità di controllo interessata informa il
presidente del comitato, fornendo le pertinenti motivazioni, che non
intende conformarsi al parere del comitato, in tutto o in parte, si
applica l'articolo 65, paragrafo 1.
Articolo 65
Composizione delle controversie da parte del comitato
1. Al fine di assicurare l'applicazione corretta e
coerente del presente regolamento nei singoli casi, il comitato adotta
una decisione vincolante nei seguenti casi:
a)
|
se, in un caso di cui all'articolo 60,
paragrafo 4, un'autorità di controllo interessata ha sollevato
un'obiezione pertinente e motivata a un progetto di decisione
dell'autorità capofila o l'autorità capofila ha rigettato tale obiezione
in quanto non pertinente o non motivata. La decisione vincolante
riguarda tutte le questioni oggetto dell'obiezione pertinente e
motivata, in particolare se sussista una violazione del presente
regolamento;
|
b)
|
se vi sono opinioni contrastanti in
merito alla competenza delle autorità di controllo interessate per lo
stabilimento principale;
|
c)
|
se un'autorità di controllo competente
non richiede il parere del comitato nei casi di cui all'articolo 64,
paragrafo 1, o non si conforma al parere del comitato emesso a norma
dell'articolo 64. In tal caso qualsiasi autorità di controllo
interessata o la Commissione può comunicare la questione al comitato.
|
2. La decisione di cui al paragrafo 1 è adottata
entro un mese dal deferimento della questione da parte di una
maggioranza di due terzi dei membri del comitato. Tale termine può
essere prorogato di un mese, in considerazione della complessità della
questione. La decisione di cui al paragrafo 1 è motivata e trasmessa
all'autorità di controllo capofila e a tutte le autorità di controllo
interessate ed è per esse vincolante.
3. Qualora non sia stato in grado di adottare una
decisione entro i termini di cui al paragrafo 2, il comitato adotta la
sua decisione entro due settimane dalla scadenza del secondo mese di cui
al paragrafo 2, a maggioranza semplice dei membri del comitato. In caso
di parità di voti dei membri del comitato, prevale il voto del
presidente.
4. Le autorità di controllo interessate non
adottano una decisione sulla questione sottoposta al comitato a norma
del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 2 e 3.
5. Il presidente del comitato notifica senza
ingiustificato ritardo alle autorità di controllo interessate la
decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa la Commissione. La
decisione è pubblicata senza ritardo sul sito web del comitato dopo che
l'autorità di controllo ha notificato la decisione definitiva di cui al
paragrafo 6.
6. L'autorità di controllo capofila o, se del
caso, l'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo adotta
la sua decisione definitiva in base alla decisione di cui al paragrafo 1
del presente articolo senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro
un mese dalla notifica della decisione da parte del comitato.
L'autorità di controllo capofila o, se del caso, l'autorità di controllo
a cui è stato proposto il reclamo, informa il comitato circa la data in
cui la decisione definitiva è notificata rispettivamente al titolare
del trattamento o al responsabile del trattamento e all'interessato. La
decisione definitiva delle autorità di controllo interessate è adottata
ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 7, 8 e 9. La decisione finale fa
riferimento alla decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e
precisa che la decisione di cui a tale paragrafo sarà pubblicata sul
sito web del comitato conformemente al paragrafo 5 del presente
articolo. La decisione finale deve accludere la decisione di cui al
paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 66
Procedura d'urgenza
1. In circostanze eccezionali, qualora ritenga
che urga intervenire per proteggere i diritti e le libertà degli
interessati, un'autorità di controllo interessata può, in deroga al
meccanismo di coerenza di cui agli articoli 63, 64 e 65, o alla
procedura di cui all'articolo 60, adottare immediatamente misure
provvisorie intese a produrre effetti giuridici nel proprio territorio,
con un periodo di validità determinato che non supera i tre mesi.
L'autorità di controllo comunica senza ritardo tali misure e la
motivazione della loro adozione alle altre autorità di controllo
interessate, al comitato e alla Commissione.
2. Qualora abbia adottato una misura ai sensi del
paragrafo 1 e ritenga che urga adottare misure definitive, l'autorità
di controllo può chiedere un parere d'urgenza o una decisione vincolante
d'urgenza del comitato, motivando tale richiesta.
3. Qualsiasi autorità di controllo può chiedere
un parere d'urgenza o una decisione vincolante d'urgenza, a seconda dei
casi, del comitato qualora un'autorità di controllo competente non abbia
adottato misure adeguate in una situazione in cui urge intervenire per
proteggere i diritti e le libertà degli interessati, motivando la
richiesta di tale parere o decisione, in particolare l'urgenza
dell'intervento.
4. In deroga all'articolo 64, paragrafo 3, e
all'articolo 65, paragrafo 2, il parere d'urgenza o la decisione
vincolante d'urgenza di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo
sono adottati entro due settimane a maggioranza semplice dei membri del
comitato.
Articolo 67
Scambio di informazioni
La Commissione può adottare atti di esecuzione di
portata generale per specificare le modalità per lo scambio di
informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le
autorità di controllo e il comitato, in particolare il modulo standard
di cui all'articolo 64.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.
Articolo 68
Comitato europeo per la protezione dei dati
1. Il comitato europeo per la protezione dei dati
(«comitato») è istituito quale organismo dell'Unione ed è dotato di
personalità giuridica.
2. Il comitato è rappresentato dal suo presidente.
3. Il comitato è composto dalla figura di vertice
di un'autorità di controllo per ciascuno Stato membro e dal garante
europeo della protezione dei dati, o dai rispettivi rappresentanti.
4. Qualora, in uno Stato membro, più autorità di
controllo siano incaricate di sorvegliare l'applicazione delle
disposizioni del presente regolamento, è designato un rappresentante
comune conformemente al diritto di tale Stato membro.
5. La Commissione ha il diritto di partecipare
alle attività e alle riunioni del comitato senza diritto di voto. La
Commissione designa un rappresentante. Il presidente del comitato
comunica alla Commissione le attività del comitato.
6. Nei casi di cui all'articolo 65, il garante
europeo della protezione dei dati ha diritto di voto solo per decisioni
che riguardano principi e norme applicabili a istituzioni, organi,
uffici e agenzie dell'Unione che corrispondono nella sostanza a quelli
del presente regolamento.
Articolo 69
Indipendenza
1. Nell'esecuzione dei suoi compiti o
nell'esercizio dei suoi poteri ai sensi degli articoli 70 e 71, il
comitato opera con indipendenza.
2. Fatte salve le richieste della Commissione di
cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 70,
paragrafo 2, nell'esecuzione dei suoi compiti o nell'esercizio dei suoi
poteri il comitato non sollecita né accetta istruzioni da alcuno.
Articolo 70
Compiti del comitato
1. Il comitato garantisce l'applicazione coerente
del presente regolamento. A tal fine, il comitato, di propria
iniziativa o, se del caso, su richiesta della Commissione, in
particolare:
a)
|
sorveglia il presente regolamento e ne
assicura l'applicazione corretta nei casi previsti agli articoli 64 e 65
fatti salvi i compiti delle autorità nazionali di controllo;
|
b)
|
fornisce consulenza alla Commissione in
merito a qualsiasi questione relativa alla protezione dei dati
personali nell'Unione, comprese eventuali proposte di modifica del
presente regolamento;
|
c)
|
fornisce consulenza alla Commissione
sul formato e le procedure per lo scambio di informazioni tra titolari
del trattamento, responsabili del trattamento e autorità di controllo in
merito alle norme vincolanti d'impresa;
|
d)
|
pubblica linee guida, raccomandazioni e
migliori prassi in materia di procedure per la cancellazione di link,
copie o riproduzioni di dati personali dai servizi di comunicazione
accessibili al pubblico di cui all'articolo 17, paragrafo 2;
|
e)
|
esamina, di propria iniziativa o su
richiesta di uno dei suoi membri o della Commissione, qualsiasi
questione relativa all'applicazione del presente regolamento e pubblica
linee guida, raccomandazioni e migliori prassi al fine di promuovere
l'applicazione coerente del presente regolamento;
|
f)
|
pubblica linee guida, raccomandazioni e
migliori pratiche conformemente alla lettera e) del presente paragrafo,
per specificare ulteriormente i criteri e le condizioni delle decisioni
basate sulla profilazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2;
|
g)
|
pubblica linee guida, raccomandazioni e
migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo,
per accertare la violazione di dati personali e determinare
l'ingiustificato ritardo di cui all'articolo 33, paragrafi 1 e 2, e le
circostanze particolari in cui il titolare del trattamento o il
responsabile del trattamento è tenuto a notificare la violazione dei
dati personali;
|
h)
|
pubblica linee guida, raccomandazioni e
migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo,
relative alle circostanze in cui una violazione dei dati personali è
suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà
delle persone fisiche di cui all'articolo 34, paragrafo 1;
|
i)
|
pubblica linee guida, raccomandazioni e
migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo,
al fine di specificare ulteriormente i criteri e i requisiti dei
trasferimenti di dati personali basati sulle norme vincolanti d'impresa
applicate, rispettivamente, dai titolari del trattamento e dai
responsabili del trattamento, nonché gli ulteriori requisiti per
assicurare la protezione dei dati personali degli interessati di cui
all'articolo 47;
|
j)
|
pubblica linee guida, raccomandazioni e
migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo,
al fine di specificare ulteriormente i criteri e i requisiti dei
trasferimenti di dati personali sulla base dell'articolo 49,
paragrafo 1;
|
k)
|
elabora per le autorità di controllo
linee guida riguardanti l'applicazione delle misure di cui
all'articolo 58, paragrafi 1, 2 e 3, e la previsione delle sanzioni
amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 83;
|
l)
|
valuta l'applicazione pratica delle linee guida, raccomandazioni e migliori prassi di cui alle lettere e) e f);
|
m)
|
pubblica linee guida, raccomandazioni e
migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo,
per stabilire procedure comuni per le segnalazioni da parte di persone
fisiche di violazioni del presente regolamento ai sensi
dell'articolo 54, paragrafo 2;
|
n)
|
incoraggia l'elaborazione di codici di
condotta e l'istituzione di meccanismi di certificazione della
protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati ai
sensi degli articoli 40 e 42;
|
o)
|
effettua l'accreditamento di organismi
di certificazione e il suo riesame periodico a norma dell'articolo 43 e
tiene un registro pubblico di organismi accreditati a norma
dell'articolo 43, paragrafo 6, e dei titolari o responsabili del
trattamento accreditati, stabiliti in paesi terzi a norma
dell'articolo 42, paragrafo 7;
|
p)
|
specifica i requisiti di cui
all'articolo 43, paragrafo 3, ai fini dell'accreditamento degli
organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 42;
|
q)
|
fornisce alla Commissione un parere in merito ai requisiti di certificazione di cui all'articolo 43, paragrafo 8;
|
r)
|
fornisce alla Commissione un parere in merito alle icone di cui all'articolo 12, paragrafo 7;
|
s)
|
fornisce alla Commissione un parere per
valutare l'adeguatezza del livello di protezione in un paese terzo o in
un'organizzazione internazionale, così come per valutare se il paese
terzo, il territorio o uno o più settori specifici all'interno di tale
paese terzo, o l'organizzazione internazionale non assicurino più un
livello adeguato di protezione. A tal fine, la Commissione fornisce al
comitato tutta la documentazione necessaria, inclusa la corrispondenza
con il governo del paese terzo, con riguardo a tale paese terzo,
territorio o settore specifico, o con l'organizzazione internazionale;
|
t)
|
emette pareri sui progetti di decisione
delle autorità di controllo conformemente al meccanismo di coerenza di
cui all'articolo 64, paragrafo 1, e sulle questioni presentate
conformemente all'articolo 64, paragrafo 2, ed emette decisioni
vincolanti ai sensi dell'articolo 65, anche nei casi di cui all'articolo
66;
|
u)
|
promuove la cooperazione e l'effettivo
scambio di informazioni e prassi tra le autorità di controllo a livello
bilaterale e multilaterale;
|
v)
|
promuove programmi comuni di formazione
e facilita lo scambio di personale tra le autorità di controllo e, se
del caso, con le autorità di controllo di paesi terzi o di
organizzazioni internazionali;
|
w)
|
promuove lo scambio di conoscenze e
documentazione sulla legislazione e sulle prassi in materia di
protezione dei dati tra autorità di controllo di tutto il mondo;
|
x)
|
emette pareri sui codici di condotta redatti a livello di Unione a norma dell'articolo 40, paragrafo 9; e
|
y)
|
tiene un registro elettronico,
accessibile al pubblico, delle decisioni adottate dalle autorità di
controllo e dalle autorità giurisdizionali su questioni trattate
nell'ambito del meccanismo di coerenza.
|
2. Qualora chieda consulenza al comitato, la Commissione può indicare un termine, tenuto conto dell'urgenza della questione.
3. Il comitato trasmette pareri, linee guida,
raccomandazioni e migliori prassi alla Commissione e al comitato di cui
all'articolo 93, e li pubblica.
4. Se del caso, il comitato consulta le parti
interessate e offre loro la possibilità di esprimere commenti entro un
termine ragionevole. Fatto salvo l'articolo 76, il comitato rende
pubblici i risultati della procedura di consultazione.
Articolo 71
Relazioni
1. Il comitato redige una relazione annuale sulla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
nell'Unione e, se del caso, nei paesi terzi e nelle organizzazioni
internazionali. La relazione è pubblicata ed è trasmessa al Parlamento
europeo, al Consiglio e alla Commissione.
2. La relazione annuale include la valutazione
dell'applicazione pratica delle linee guida, raccomandazioni e migliori
prassi di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera l), nonché delle
decisioni vincolanti di cui all'articolo 65.
Articolo 72
Procedura
1. Il comitato decide a maggioranza semplice dei suoi membri, salvo se diversamente previsto dal presente regolamento.
2. Il comitato adotta il proprio regolamento
interno deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri e
stabilisce le modalità del proprio funzionamento.
Articolo 73
Presidente
1. Il comitato elegge un presidente e due vicepresidenti tra i suoi membri a maggioranza semplice.
2. Il presidente e i vicepresidenti hanno un mandato di cinque anni, rinnovabile una volta.
Articolo 74
Compiti del presidente
1. Il presidente ha il compito di:
a)
|
convocare le riunioni del comitato e stabilirne l'ordine del giorno;
|
b)
|
notificare le decisioni adottate dal
comitato a norma dell'articolo 65 all'autorità di controllo capofila e
alle autorità di controllo interessate;
|
c)
|
assicurare l'esecuzione tempestiva dei
compiti del comitato, in particolare in relazione al meccanismo di
coerenza di cui all'articolo 63.
|
2. Il comitato europeo stabilisce nel proprio regolamento interno la ripartizione dei compiti tra presidente e vicepresidenti.
Articolo 75
Segreteria
1. Il comitato dispone di una segreteria messa a disposizione dal garante europeo della protezione dei dati.
2. La segreteria svolge i propri compiti seguendo esclusivamente le istruzioni del presidente del comitato.
3. Il personale del garante europeo della
protezione dei dati coinvolto nell'assolvimento dei compiti attribuiti
al comitato dal presente regolamento è soggetto a linee gerarchiche
separate rispetto al personale coinvolto nello svolgimento dei compiti
attribuiti al garante europeo della protezione dei dati.
4. Se del caso, il comitato e il garante europeo
della protezione dei dati stabiliscono e pubblicano un protocollo
d'intesa che attua il presente articolo, stabilisce i termini della loro
cooperazione e si applica al personale del garante europeo della
protezione dei dati coinvolto nell'assolvimento dei compiti attribuiti
al comitato dal presente regolamento.
5. La segreteria presta assistenza in materia di analisi, amministrativa e logistica al comitato.
6. La segreteria è incaricata in particolare:
a)
|
della gestione ordinaria del comitato;
|
b)
|
della comunicazione tra i membri del comitato, il suo presidente e la Commissione;
|
c)
|
della comunicazione con le altre istituzioni e il pubblico;
|
d)
|
dell'uso di mezzi elettronici per la comunicazione interna ed esterna;
|
e)
|
della traduzione delle informazioni rilevanti;
|
f)
|
della preparazione delle riunioni del comitato e del relativo seguito;
|
g)
|
della preparazione, redazione e
pubblicazione dei pareri, delle decisioni sulla composizione delle
controversie tra le autorità di controllo e di altri testi adottati dal
comitato.
|
Articolo 76
Riservatezza
1. Se il comitato europeo lo ritiene necessario,
le sue deliberazioni hanno carattere riservato, come previsto dal suo
regolamento interno.
2. L'accesso ai documenti trasmessi ai membri del
comitato, agli esperti e ai rappresentanti di terzi è disciplinato dal
regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).
CAPO VIII
Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni
Articolo 77
Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo
1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o
giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo
riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo
a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui
risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la
presunta violazione.
2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto
il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo,
compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi
dell'articolo 78.
Articolo 78
Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell'autorità di controllo
1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o
extragiudiziale, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di
proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione
giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo che la riguarda.
2. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o
extragiudiziale, ciascun interessato ha il diritto di proporre un
ricorso giurisdizionale effettivo qualora l'autorità di controllo che
sia competente ai sensi degli articoli 55 e 56 non tratti un reclamo o
non lo informi entro tre mesi dello stato o dell'esito del reclamo
proposto ai sensi dell'articolo 77.
3. Le azioni nei confronti dell'autorità di
controllo sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello
Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita.
4. Qualora siano promosse azioni avverso una
decisione di un'autorità di controllo che era stata preceduta da un
parere o da una decisione del comitato nell'ambito del meccanismo di
coerenza, l'autorità di controllo trasmette tale parere o decisione
all'autorità giurisdizionale.
Articolo 79
Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento
1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o
extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a
un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 77, ogni interessato ha
il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora
ritenga che i diritti di cui gode a norma del presente regolamento siano
stati violati a seguito di un trattamento.
2. Le azioni nei confronti del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento sono promosse dinanzi
alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare del
trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento. In
alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità
giurisdizionali dello Stato membro in cui l'interessato risiede
abitualmente, salvo che il titolare del trattamento o il responsabile
del trattamento sia un'autorità pubblica di uno Stato membro
nell'esercizio dei pubblici poteri.
Articolo 80
Rappresentanza degli interessati
1. L'interessato ha il diritto di dare mandato a
un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro,
che siano debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro,
i cui obiettivi statutari siano di pubblico interesse e che siano
attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli
interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, di proporre
il reclamo per suo conto e di esercitare per suo conto i diritti di cui
agli articoli 77, 78 e 79 nonché, se previsto dal diritto degli Stati
membri, il diritto di ottenere il risarcimento di cui all'articolo 82.
2. Gli Stati membri possono prevedere che un
organismo, organizzazione o associazione di cui al paragrafo 1 del
presente articolo, indipendentemente dal mandato conferito
dall'interessato, abbia il diritto di proporre, in tale Stato membro, un
reclamo all'autorità di controllo competente, e di esercitare i diritti
di cui agli articoli 78 e 79, qualora ritenga che i diritti di cui un
interessato gode a norma del presente regolamento siano stati violati in
seguito al trattamento.
Articolo 81
Sospensione delle azioni
1. L'autorità giurisdizionale competente di uno
Stato membro che venga a conoscenza di azioni riguardanti lo stesso
oggetto relativamente al trattamento dello stesso titolare del
trattamento o dello stesso responsabile del trattamento pendenti presso
un'autorità giurisdizionale in un altro Stato membro, prende contatto
con tale autorità giurisdizionale nell'altro Stato membro per confermare
l'esistenza delle azioni.
2. Qualora azioni riguardanti lo stesso oggetto
relativamente al trattamento dello stesso titolare del trattamento o
dello stesso responsabile del trattamento siano pendenti presso
un'autorità giurisdizionale in un altro Stato membro, qualunque autorità
giurisdizionale competente successivamente adita può sospendere le
azioni.
3. Se tali azioni sono pendenti in primo grado,
qualunque autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti
dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a
condizione che l'autorità giurisdizionale adita per prima sia competente
a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione
dei procedimenti.
Articolo 82
Diritto al risarcimento e responsabilità
1. Chiunque subisca un danno materiale o
immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il
diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del
trattamento o dal responsabile del trattamento.
2. Un titolare del trattamento coinvolto nel
trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che
violi il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde
per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli
obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai
responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario
rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.
3. Il titolare del trattamento o il responsabile
del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del
paragrafo 2 se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo
imputabile.
4. Qualora più titolari del trattamento o
responsabili del trattamento oppure entrambi il titolare del trattamento
e il responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso
trattamento e siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, responsabili
dell'eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare del
trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in solido per
l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento
effettivo dell'interessato.
5. Qualora un titolare del trattamento o un
responsabile del trattamento abbia pagato, conformemente al paragrafo 4,
l'intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o
responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli altri
titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello
stesso trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla loro
parte di responsabilità per il danno conformemente alle condizioni di
cui al paragrafo 2.
6. Le azioni legali per l'esercizio del diritto
di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle
autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato
membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2.
Articolo 83
Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie
1. Ogni autorità di controllo provvede affinché
le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente
articolo in relazione alle violazioni del presente regolamento di cui ai
paragrafi 4, 5 e 6 siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e
dissuasive.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono
inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in
aggiunta alle misure di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere da a)
a h) e j), o in luogo di tali misure. Al momento di decidere se
infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare
l'ammontare della stessa in ogni singolo caso si tiene debito conto dei
seguenti elementi:
a)
|
la natura, la gravità e la durata della
violazione tenendo in considerazione la natura, l'oggetto o a finalità
del trattamento in questione nonché il numero di interessati lesi dal
danno e il livello del danno da essi subito;
|
b)
|
il carattere doloso o colposo della violazione;
|
c)
|
le misure adottate dal titolare del
trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno
subito dagli interessati;
|
d)
|
il grado di responsabilità del titolare
del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo conto delle
misure tecniche e organizzative da essi messe in atto ai sensi degli
articoli 25 e 32;
|
e)
|
eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento;
|
f)
|
il grado di cooperazione con l'autorità
di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i
possibili effetti negativi;
|
g)
|
le categorie di dati personali interessate dalla violazione;
|
h)
|
la maniera in cui l'autorità di
controllo ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in
che misura il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento
ha notificato la violazione;
|
i)
|
qualora siano stati precedentemente
disposti provvedimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, nei
confronti del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento in questione relativamente allo stesso oggetto, il rispetto
di tali provvedimenti;
|
j)
|
l'adesione ai codici di condotta
approvati ai sensi dell'articolo 40 o ai meccanismi di certificazione
approvati ai sensi dell'articolo 42; e
|
k)
|
eventuali altri fattori aggravanti o
attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici
finanziari conseguiti o le perdite evitate, direttamente o
indirettamente, quale conseguenza della violazione.
|
3. Se, in relazione allo stesso trattamento o a
trattamenti collegati, un titolare del trattamento o un responsabile del
trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente
regolamento, l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria
non supera l'importo specificato per la violazione più grave.
4. In conformità del paragrafo 2, la violazione
delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative
pecuniarie fino a 10 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 2 % del
fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:
a)
|
gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli articoli 8, 11, da 25 a 39, 42 e 43;
|
b)
|
gli obblighi dell'organismo di certificazione a norma degli articoli 42 e 43;
|
c)
|
gli obblighi dell'organismo di controllo a norma dell'articolo 41, paragrafo 4;
|
5. In conformità del paragrafo 2, la violazione
delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative
pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del
fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:
a)
|
i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 9;
|
b)
|
i diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22;
|
c)
|
i trasferimenti di dati personali a un
destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale a
norma degli articoli da 44 a 49;
|
d)
|
qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del capo IX;
|
e)
|
l'inosservanza di un ordine, di una
limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di
sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo ai sensi
dell'articolo 58, paragrafo 2, o il negato accesso in violazione
dell'articolo 58, paragrafo 1.
|
6. In conformità del paragrafo 2 del presente
articolo, l'inosservanza di un ordine da parte dell'autorità di
controllo di cui all'articolo 58, paragrafo 2, è soggetta a sanzioni
amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino
al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se
superiore.
7. Fatti salvi i poteri correttivi delle autorità
di controllo a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, ogni Stato membro
può prevedere norme che dispongano se e in quale misura possono essere
inflitte sanzioni amministrative pecuniarie ad autorità pubbliche e
organismi pubblici istituiti in tale Stato membro.
8. L'esercizio da parte dell'autorità di
controllo dei poteri attribuitile dal presente articolo è soggetto a
garanzie procedurali adeguate in conformità del diritto dell'Unione e
degli Stati membri, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il
giusto processo.
9. Se l'ordinamento giuridico dello Stato membro
non prevede sanzioni amministrative pecuniarie, il presente articolo può
essere applicato in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata
dall'autorità di controllo competente e la sanzione pecuniaria sia
irrogata dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, garantendo
nel contempo che i mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto
equivalente alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle
autorità di controllo. In ogni caso, le sanzioni pecuniarie irrogate
sono effettive, proporzionate e dissuasive. Tali Stati membri notificano
alla Commissione le disposizioni di legge adottate a norma del presente
paragrafo al più tardi entro 25 maggio 2018 e comunicano senza ritardo
ogni successiva modifica.
Articolo 84
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme
relative alle altre sanzioni per le violazioni del presente regolamento
in particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative
pecuniarie a norma dell'articolo 83, e adottano tutti i provvedimenti
necessari per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere
effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le
disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 al più tardi
entro 25 maggio 2018, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.
CAPO IX
Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento
Articolo 85
Trattamento e libertà d'espressione e di informazione
1. Il diritto degli Stati membri concilia la
protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il
diritto alla libertà d'espressione e di informazione, incluso il
trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica
o letteraria.
2. Ai fini del trattamento effettuato a scopi
giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli
Stati membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II
(principi), III (diritti dell'interessato), IV (titolare del trattamento
e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali
verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di
controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche
situazioni di trattamento dei dati) qualora siano necessarie per
conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà
d'espressione e di informazione.
3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le
disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 2 e comunica
senza ritardo ogni successiva modifica.
Articolo 86
Trattamento e accesso del pubblico ai documenti ufficiali
I dati personali contenuti in documenti ufficiali
in possesso di un'autorità pubblica o di un organismo pubblico o privato
per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico possono
essere comunicati da tale autorità o organismo conformemente al diritto
dell'Unione o degli Stati membri cui l'autorità pubblica o l'organismo
pubblico sono soggetti, al fine di conciliare l'accesso del pubblico ai
documenti ufficiali e il diritto alla protezione dei dati personali ai
sensi del presente regolamento.
Articolo 87
Trattamento del numero di identificazione nazionale
Gli Stati membri possono precisare ulteriormente le
condizioni specifiche per il trattamento di un numero di
identificazione nazionale o di qualsiasi altro mezzo d'identificazione
d'uso generale. In tal caso, il numero di identificazione nazionale o
qualsiasi altro mezzo d'identificazione d'uso generale sono utilizzati
soltanto in presenza di garanzie adeguate per i diritti e le libertà
dell'interessato conformemente al presente regolamento.
Articolo 88
Trattamento dei dati nell'ambito dei rapporti di lavoro
1. Gli Stati membri possono prevedere, con legge o
tramite contratti collettivi, norme più specifiche per assicurare la
protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei
dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in
particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di
lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da
contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del
lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul
lavoro, protezione della proprietà del datore di lavoro o del cliente e
ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei
diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di
cessazione del rapporto di lavoro.
2. Tali norme includono misure appropriate e
specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi
e dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto
riguarda la trasparenza del trattamento, il trasferimento di dati
personali nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di
imprese che svolge un'attività economica comune e i sistemi di
monitoraggio sul posto di lavoro.
3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le
disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro 25 maggio
2018 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.
Articolo 89
Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini
di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici
1. Il trattamento a fini di archiviazione nel
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
è soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà
dell'interessato, in conformità del presente regolamento. Tali garanzie
assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative,
in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della
minimizzazione dei dati. Tali misure possono includere la
pseudonimizzazione, purché le finalità in questione possano essere
conseguite in tal modo. Qualora possano essere conseguite attraverso il
trattamento ulteriore che non consenta o non consenta più di
identificare l'interessato, tali finalità devono essere conseguite in
tal modo.
2. Se i dati personali sono trattati a fini di
ricerca scientifica o storica o a fini statistici, il diritto
dell'Unione o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui
agli articoli 15, 16, 18 e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie
di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali
diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il
conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie
al conseguimento di dette finalità.
3. Se i dati personali sono trattati per finalità
di archiviazione nel pubblico interesse, il diritto dell'Unione o degli
Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15,
16, 18, 19, 20 e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al
paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti
rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il
conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie
al conseguimento di dette finalità.
4. Qualora il trattamento di cui ai paragrafi 2 e
3 funga allo stesso tempo a un altro scopo, le deroghe si applicano
solo al trattamento per le finalità di cui ai medesimi paragrafi.
Articolo 90
Obblighi di segretezza
1. Gli Stati membri possono adottare norme
specifiche per stabilire i poteri delle autorità di controllo di cui
all'articolo 58, paragrafo 1, lettere e) e f), in relazione ai titolari
del trattamento o ai responsabili del trattamento che sono soggetti, ai
sensi del diritto dell'Unione o degli Stati membri o di norme stabilite
dagli organismi nazionali competenti, al segreto professionale o a un
obbligo di segretezza equivalente, ove siano necessarie e proporzionate
per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e l'obbligo
di segretezza. Tali norme si applicano solo ai dati personali che il
titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha ricevuto o
ha ottenuto in seguito a un'attività protetta da tale segreto
professionale.
2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le
norme adottate ai sensi del paragrafo 1 al più tardi entro 25 maggio
2018 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.
Articolo 91
Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose
1. Qualora in uno Stato membro chiese e
associazioni o comunità religiose applichino, al momento dell'entrata in
vigore del presente regolamento, corpus completi di norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento, tali corpus possono continuare ad applicarsi purché siano resi conformi al presente regolamento.
2. Le chiese e le associazioni religiose che applicano i corpus
completi di norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono
soggette al controllo di un'autorità di controllo indipendente che può
essere specifica, purché soddisfi le condizioni di cui al capo VI del
presente regolamento.
CAPO X
Atti delegati e atti di esecuzione
Articolo 92
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 12,
paragrafo 8, e all'articolo 43, paragrafo 8, è conferita alla
Commissione per un periodo indeterminato a decorrere 24 maggio 2016.
3. La delega di potere di cui all'articolo 12,
paragrafo 8, e all'articolo 43, paragrafo 8, può essere revocata in
qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione
di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti
della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi
dell'articolo 12, paragrafo 8, e all'articolo 43, paragrafo 8, entra in
vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato
obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato
loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il
Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che
non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi
su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 93
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE)
n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.
CAPO XI
Disposizioni finali
Articolo 94
Abrogazione della direttiva 95/46/CE
1. La direttiva 95/46/CE è abrogata a decorrere da 25 maggio 2018.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si
intendono fatti al presente regolamento. I riferimenti al gruppo per la
tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali
istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE si intendono fatti
al comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal presente
regolamento.
Articolo 95
Rapporto con la direttiva 2002/58/CE
Il presente regolamento non impone obblighi
supplementari alle persone fisiche o giuridiche in relazione al
trattamento nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione
nell'Unione, per quanto riguarda le materie per le quali sono soggette a
obblighi specifici aventi lo stesso obiettivo fissati dalla direttiva
2002/58/CE.
Articolo 96
Rapporto con accordi precedentemente conclusi
Restano in vigore, fino alla loro modifica,
sostituzione o revoca, gli accordi internazionali che comportano il
trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni
internazionali conclusi dagli Stati membri prima di 24 maggio 2016 e
conformi al diritto dell'Unione applicabile prima di tale data.
Articolo 97
Relazioni della Commissione
1. Entro 25 maggio 2020 e, successivamente, ogni
quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al
Consiglio relazioni di valutazione e sul riesame del presente
regolamento.
2. Nel contesto delle valutazioni e del riesame
del presente regolamento di cui al paragrafo 1, la Commissione esamina,
in particolare, l'applicazione e il funzionamento:
a)
|
del capo V sul trasferimento di dati
personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, con
particolare riguardo alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 45,
paragrafo 3, del presente regolamento, e alle decisioni adottate sulla
base dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE;
|
b)
|
del capo VII su cooperazione e coerenza.
|
3. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione può richiedere informazioni agli Stati membri e alle autorità di controllo.
4. Nello svolgere le valutazioni e i riesami di
cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione tiene conto delle posizioni e
delle conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio, nonché di altri
organismi o fonti pertinenti.
5. Se del caso, la Commissione presenta opportune
proposte di modifica del presente regolamento tenuto conto, in
particolare, degli sviluppi delle tecnologie dell'informazione e dei
progressi della società dell'informazione.
Articolo 98
Riesame di altri atti legislativi dell'Unione in materia di protezione dei dati
Se del caso, la Commissione presenta proposte
legislative di modifica di altri atti legislativi dell'Unione in materia
di protezione dei dati personali, allo scopo di garantire una
protezione uniforme e coerente delle persone fisiche con riguardo al
trattamento. Ciò riguarda in particolare le norme relative alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento da parte di
istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione e le norme sulla
libera circolazione di tali dati.
Articolo 99
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere da 25 maggio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2016
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
J.A. HENNIS-PLASSCHAERT
(3) Posizione
del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella
Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura dell'8
aprile 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione
del Parlamento europeo del 14 aprile 2016.
(4) Direttiva
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(5) Raccomandazione
della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese (C(2003) 1422) (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(6) Regolamento
(CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre
2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al
trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli
organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(7) Direttiva
(UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini
di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o
esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati e
che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (Cfr. pagina
89 della presente Gazzetta ufficiale).
(8) Direttiva
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000,
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato
interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(9) Direttiva
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011,
concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi
all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).
(10) Direttiva
93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole
abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
(11) Regolamento
(CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di
sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70).
(12) Regolamento
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi
alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio
delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(13) Regolamento
(UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
(14) Direttiva
2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre
2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).
(15) Regolamento
(UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che
abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1).
(16) Regolamento
(CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo
2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE,
Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo
alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati
statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del
Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione
89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del
programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
(18) Direttiva
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002,
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita
privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa
alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(19) Direttiva
(UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre
2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della società
dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
(20) Regolamento
(CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio
2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del
mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che
abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
(21) Regolamento
(CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio
2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento
europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).