mercoledì 24 ottobre 2018

Governance d'Impresa

La definizione del concetto di corporate governance è una questione ancora aperta nella dottrina 
nazionale e internazionale.
Il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. definisce la corporate governance come “il 
sistema di regole secondo le quali le imprese sono gestite e controllate”.
Un sistema di regole che vanno a definire dei parametri in cui l'azienda si deve muovere. Questo 
codice è una forma di autoregolamentazione che vuole integrare una legge obsoleta, e allo stesso 
tempo avere un maggior controllo riguardo la legalità.
Il quadro normativo in materia di governance delle imprese italiane, interessato ormai da alcuni 
anni da un profondo processo di riforma, poggia su tre pilastri fondamentali.
Il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) Legge 
Draghi ha introdotto significative innovazioni per le società quotate.
Il TUF vuole dare all'Italia una disciplina che vuole essere in linea con quella degli altri paesi, per la 
competitività delle nostre aziende.
Il Codice di Autodisciplina per le società quotate o Codice Preda ha fornito linee guida conformi 
alle best practice internazionali.
La riforma del diritto societario ha introdotto importanti novità per tutte le società, anche non
quotate, con effetti rilavanti sulla corporate governance.
Ci sono stati dal '98 al 2006 una serie di ammodernamenti delle società quotate e non del nostro 
paese.
Il modello di governance delle imprese italiane è “ibrido” rispetto ai principali archetipi 
internazionali:
• il modello dell'outsider system (anglosassone)
• il modello dell'insider system (renano-nipponico)
capitalismo italiano, seppur in evoluzione, mantiene le seguenti peculiarità:
• la concentrazione della proprietà, con limitata separazione tra proprietà e controllo.
• La forte incidenza del capitalismo familiare e delle piccole e medie imprese
• la presenza diffusa di gruppi piramidali
• l'intervento non significativo di investitori istituzionali.
Le criticità non riguardano tanto il rapporto azionisti-manager, come per le public company, 
quanto le potenziali divergenze di interesse tra azionisti di controllo (blockholder) e azionisti di 
minoranza.
organi di controllo esterno delle società di capitale
Il collegio sindacale è eletto dall'assemblea degli azionisti e svolge un controllo di legittimità
(non di merito), sia formale che sostanziale, sull'operato degli amministratori della società.
Deve verificare che le decisioni siano compatibili col piano normativo, e rispettosi dei principi di 
economia aziendale.
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci, più due sindaci 
supplenti.
Il collegio sindacale vigila:
• sull'osservanza della legge e dello statuto
• sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
• sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società 
e sul suo corretto funzionamento.
Per le società quotate, il collegio sindacale ha anche lo specifico compito di vigilare:
• sull'adeguatezza del sistema di controllo interno, quel sistema che assicuri quei 
meccanismi e supporti, affinché l'attività sia compatibili ai principi che l'azienda vuole 
assicurare.
• Sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi 
dell'art. 114, c. 2° del TUF (comunicazioni al pubblico).
Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione che, nel 
caso di controlli su una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, è sottoposta alla 
disciplina e vigilanza della Consob.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e non sono tenute 
alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal 
collegio sindacale.
Questo controllo contabile può essere fatto da un revisore o dal collegio sindacale, che quindi si 
trova a svolgere due funzioni, controllo sulla gestione e contabile.
Per le società quotate, la società di revisione ha anche il compito di esaminare correttezza e 
funzionalità del sistema di controllo interno e di trasferirne le conclusioni al collegio sindacale.


Il codice di autodisciplina (codice Preda) ha previsto la possibilità di individuare:
• i comitati di nomina e remunerazione (in seno al C.d.A)
• una struttura dedicata ai rapporti con gli investitori (investor relator)
• L'internal auditing (revisione interna) svolge un'attività di consulenza interna e un'attività 
ispettiva, di verifica dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema dei controlli interni. 
Quest'organo dipende dal consiglio di amministrazione, è un professionista spesso con uno 
staff, svolge un'attività di verifica, e si avvale di un'attività di consulenza alle aree aziendali 
con maggiori criticità.
 
L'internal auditing
L'internal auditing riferisce periodicamente i risultati della propria attività al C.d.A e al collegio 
sindacale ed è tenuto alla presentazione di una relazione annuale.
L'internal auditing elabora una piano annuale, che poi deve essere approvato.
Il rapporto più stretto è col collegio sindacale, e l'internal auditing è il braccio operativo del collegio 
sindacale per rendere efficacia alla sua attività di verifica.
Per la natura dell'attività svolta il responsabile del internal auditing è organo di staff del C.d.A.
Oltre essere qualificato, l'internal auditing deve essere indipendente, quindi è collocata al vertice, 
nello staff del consiglio di amministrazione.
La verifica del funzionamento del sistema dei controlli interni può essere effettuata anche con il 
supporto del comitato per il controllo interno, nominato in seno al C.d.A.
Questo è un comitato formato da consiglieri, e questo svolge l'attività di verifica mirata ai controlli 
interni.
Soggetti vigilati e i rapporti con le Autorità di Vigilanza
La Consob vigila:
• sugli emittenti quotati e sui soggetti che li controllano
• sugli emittenti titoli diffusi fra il pubblico in misura rilevante, tra le società che emettono 
azioni o titoli particolarmente diffusi.
La Consob ha poteri finalizzati sia alla tutela degli investitori, sia all'efficienza e alla 
trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali.
La Consob e la Banca d'Italia svolgono in modo coordinato la vigilanza sui “soggetti abilitati”:
imprese d'investimento, SGR, SICAV, intermediari finanziari (elenco art.117 T.U. bancario) e 
banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento.
Gli ambiti di competenza sono:
• Banca d'Italia: mantenimento del rischio e stabilità patrimoniale
• Consob: trasparenza e correttezza dei comportamenti

La vigilanza esercitata sui “soggetti abilitati” è di tre tipi:
• regolamentare
• informativa
• ispettiva
L'Isvap vigila sulle assicurazioni, private e di interesse collettivo, collaborando, anche mediante 
scambio di informazioni, con le altre autorità di vigilanza.
Si è visto nella lezione che il C.d.A è investito della più alta responsabilità per quanto riguardo il 
sistema dei controlli interni, nelle società di maggiori dimensioni, si nomina anche un comitato, il 
quale ha come compito di verificare il sistema dei controlli interni. Abbiamo poi il collegio 
sindacale, che vigila affinché il C.d.A e il comitato dei controlli interni siano adempienti in questo. 
Poi esiste l'organo che nel quotidiano, vigilando e facendo ispezioni, che i controlli interni 
funzionino, gli internal auditing. Si vigila attraverso ispezione sul posto, ma soprattutto oggi è sul 
controllo a distanza. Il controllo interno viene svolto direttamente dal management, i quadri 
aziendali, e gli operai.

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